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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22437/2021 del 06/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (congiunti)

La controversia

Un lavoratore morì durante la movimentazione di tralicci con un’autogrù, in un’area esterna al cantiere, sovrastata da linee elettriche ad alta tensione. Una scarica elettrica passò attraverso i cavi collegati al braccio della gru, manovrata da un operaio privo della specifica qualifica di gruista. I congiunti agirono per il risarcimento dei danni subiti iure proprio. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 292/2016 depositata il 18 febbraio 2016, confermò nel resto la decisione di primo grado, rideterminò al 20% il concorso di colpa del lavoratore e attribuì il residuo 80%, in pari grado, alla datrice di lavoro, alla committente e al dipendente di quest’ultima responsabile della sicurezza; confermò inoltre la liquidazione del danno non patrimoniale secondo le tabelle milanesi ed escluse il danno patrimoniale, considerando la rendita INAIL e la mancata allegazione di elementi idonei a connotare il pregiudizio. I congiunti proposero cinque motivi: con il primo contestarono l’attribuzione di colpa al lavoratore, sostenendo che le omissioni datoriali e la necessità della condotta nell’esecuzione del lavoro escludevano il concorso; con il secondo censurarono la graduazione delle responsabilità, in particolare la quota attribuita alla datrice di lavoro; con il terzo contestarono il mancato riconoscimento del danno patrimoniale delle figlie per la perdita dell’apporto economico paterno; con il quarto denunciarono l’errata applicazione delle tabelle milanesi e la liquidazione alla vedova di una somma inferiore a quella riconosciuta alle figlie; con il quinto impugnarono, in via subordinata, la parziale compensazione delle spese. La datrice di lavoro propose ricorso incidentale con tre motivi, contestando la propria responsabilità e quella del legale rappresentante, l’obbligo di vigilanza e la percentuale di colpa. La committente e il proprio dipendente proposero ricorso incidentale con quattro motivi, contestando la responsabilità del coordinatore e della società, il nesso causale, la valutazione della colpa della vittima, la ripartizione delle percentuali e l’interpretazione del dispositivo sulla suddivisione del residuo 80%.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale. Ha ritenuto che la quota di responsabilità attribuita al lavoratore non fosse coerente con gli accertamenti della sentenza d’appello: l’organizzazione delle operazioni presentava gravi profili di illegalità, poiché la movimentazione era stata collocata in un’area esterna al cantiere e non contemplata nel piano di sicurezza, in prossimità di linee elettriche ad alta tensione; mancavano sul posto gruisti esperti perché quelli disponibili erano stati distaccati altrove, sicché la scelta del lavoratore di affidare la gru a un operaio non qualificato risultava, nel contesto accertato, necessitata. In base ai principi richiamati, l’imprudenza del lavoratore non riduce il risarcimento quando cautele concretamente individuabili ed esigibili avrebbero impedito l’evento nonostante tale imprudenza, degradandola a mera occasione dell’infortunio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, perché rivaluti complessivamente la responsabilità del lavoratore e degli altri soggetti coinvolti, comprese le quote di concorso. Gli altri motivi principali e il terzo motivo incidentale della datrice di lavoro sono rimasti assorbiti. È stato rigettato il primo motivo del ricorso incidentale della committente e del dipendente; i loro ulteriori motivi sono stati assorbiti. Sono stati rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale della datrice di lavoro; il terzo è rimasto assorbito. Al giudice di rinvio è stato demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Per entrambe le parti ricorrenti incidentali sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l’infortunio si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l’infortunio scaturisca dall’integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, il verificarsi dell’evento nonostante l’imprudenza del lavoratore, che in questa ipotesi degrada a mera occasione dell’infortunio ed e’, pertanto, giuridicamente irrilevante.

    La violazione datoriale degli obblighi di prevenzione può escludere la rilevanza causale concorrente dell’imprudenza del lavoratore quando le cautele omesse, individuabili ed esigibili ex ante, avrebbero impedito l’infortunio; in tal caso la condotta imprudente degrada a mera occasione dell’evento.

  • art. 1218 c.c.

    Nella domanda azionata dagli originari ricorrenti, per come ormai definitivamente acquisito intesa a far valere la responsabilità extracontrattuale dei soggetti convenuti, il riferimento alla violazione dell’obbligo di sicurezza ai sensi degli artt. 2087 e 1218 c.c. è in funzione della qualificazione come contra ius delle relative condotte quale presupposto per la configurabilità della pretesa risarcitoria – di natura extracontrattuale – in favore dei congiunti del TA., estranei al rapporto di lavoro; tale riferimento non comporta, quindi, alcuna modifica del titolo di responsabilità alla base della domanda di risarcimento che rimane di natura extracontrattuale.

    Quando i congiunti del lavoratore, estranei al rapporto di lavoro, domandano il risarcimento iure proprio in via extracontrattuale, il richiamo agli obblighi di sicurezza di cui agli artt. 2087 e 1218 c.c. serve a qualificare come contra ius la condotta, senza trasformare il titolo della pretesa in responsabilità contrattuale.

  • art. 2043 c.c.

    Nella domanda azionata dagli originari ricorrenti, per come ormai definitivamente acquisito intesa a far valere la responsabilità extracontrattuale dei soggetti convenuti, il riferimento alla violazione dell’obbligo di sicurezza ai sensi degli artt. 2087 e 1218 c.c. è in funzione della qualificazione come contra ius delle relative condotte quale presupposto per la configurabilità della pretesa risarcitoria – di natura extracontrattuale – in favore dei congiunti del TA., estranei al rapporto di lavoro; tale riferimento non comporta, quindi, alcuna modifica del titolo di responsabilità alla base della domanda di risarcimento che rimane di natura extracontrattuale.

    I congiunti del lavoratore possono fondare su titolo extracontrattuale la domanda iure proprio per i danni derivanti dall’infortunio mortale; l’obbligo di sicurezza rileva quale parametro per qualificare l’illiceità della condotta.

  • art. 2049 c.c.

    La Corte di appello ha affermato la responsabilità del P. per il prodursi del sinistro per la ragione, ritenuta assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, che l’area nella quale lo stesso era avvenuto, area messa a disposizione dal P. medesimo, non era compresa nel cantiere e quindi non era contemplata nel Piano di sicurezza originario; tale responsabilità non era elisa per il fatto che non costituiva compito del P. verificare la idoneità della autogrù alle operazioni di movimentazione dei tralicci e per il fatto che l’utilizzo dell’autogru in prossimità delle linee elettriche era già stato previsto dal Piano di sicurezza il quale imponeva, durante le manovre il mantenimento della distanza di sicurezza di cinque metri; infatti obbligo del coordinatore per la esecuzione dei lavori era quello di verificare la idoneità del piano di sicurezza adottato ed eventualmente integrarlo rispetto a nuove e diverse situazioni di rischio connesse all’evoluzione dei lavori e, quindi, nello specifico, mediante la predisposizione di misure aggiuntive di cautela e degli accorgimenti necessari per il compimento, in un’area sovrastata da linee elettriche ad alta tensione, di operazioni di movimentazione dei tralicci derivanti dallo smontaggio della teleferica; tali operazioni erano, invece, avvenute con l’impiego di operatori non gruisti specializzati e di un’autogrù priva dei limitatori.

    La responsabilità del committente per il fatto del proprio dipendente è stata collegata alla responsabilità di quest’ultimo nell’esercizio delle funzioni di coordinamento: il coordinatore deve verificare l’adeguatezza del piano di sicurezza e integrarlo quando l’evoluzione dei lavori introduce nuovi rischi.

  • art. 1227 c.c.

    Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l’infortunio si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l’infortunio scaturisca dall’integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, il verificarsi dell’evento nonostante l’imprudenza del lavoratore, che in questa ipotesi degrada a mera occasione dell’infortunio ed e’, pertanto, giuridicamente irrilevante.

    Il concorso colposo del danneggiato non riduce il risarcimento quando la condotta datoriale, per la sua incidenza esclusiva o per l’omessa adozione di cautele idonee a impedire l’evento, rende l’imprudenza del lavoratore giuridicamente irrilevante.

  • art. 2055 c.c.

    In base alle considerazioni in fatto e in diritto che precedono si impone pertanto la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado per una generale rivalutazione, alla luce dei principi richiamati, della responsabilità del dipendente TA. e degli altri soggetti coinvolti nell’infortunio.

    Accertato che l’attribuzione di responsabilità al lavoratore non è coerente con i fatti considerati, la graduazione della responsabilità dei diversi soggetti coinvolti deve essere nuovamente valutata nel suo complesso; la Corte non ha però fissato in questa sede nuove quote di concorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La sentenza impugnata ha premesso che Pa.Al., legale rappresentante della società e direttore tecnico del cantiere, era gravato degli obblighi, incombenti a carico del datore di lavoro, di predisporre e assicurare il funzionamento di tutte le misure di prevenzione e di sicurezza, di fornire adeguata istruzione ai dipendenti e controllare il rispetto della normativa e delle disposizioni impartite esercitando anche un’attenta sorveglianza su eventuali prassi operative pericolose.

    La Corte non consente di rimettere in discussione in cassazione la ricostruzione di fatto mediante una mera diversa lettura delle prove: le censure relative all’accertamento fattuale devono individuare il fatto storico decisivo di cui si lamenta l’omesso esame, nei termini precisati dalla decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con l’asserita erroneità dell’apprezzamento delle prove: occorre allegare che siano state utilizzate prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali.

  • art. 116 c.p.c.

    in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile se il giudice disattende una prova legale o attribuisce valore di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il quale nella sua attuale formulazione richiede la deduzione di omesso esame di un fatto, inteso come fatto storico fenomenico, decisivo e controverso, oggetto di discussione tra le parti ed evocato nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

    La censura di omesso esame deve individuare un fatto storico, decisivo e controverso, oggetto di discussione tra le parti, e richiamarlo rispettando gli oneri di specificità indicati dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte di entrambe le parti ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi incidentali a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

    In conseguenza del rigetto dei motivi incidentali indicati dalla Corte, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti incidentali, se dovuto.

Massime di principio

  • La condotta imprudente del lavoratore non comporta una riduzione del risarcimento quando la violazione datoriale degli obblighi di prevenzione abbia incidenza esclusiva sull’evento, quando l’organizzazione del lavoro imponga di affrontare il rischio o quando cautele concretamente individuabili ed esigibili ex ante avrebbero impedito l’infortunio nonostante l’imprudenza; in tali casi la condotta del lavoratore costituisce mera occasione dell’evento.
  • L’obbligo di sicurezza richiede che il datore di lavoro organizzi e vigili sulle lavorazioni, individui i rischi effettivi delle modalità operative e adotti le cautele necessarie; non è sufficiente fare affidamento sull’esperienza del lavoratore o su una sua asserita responsabilità in materia di sicurezza in assenza di una delega accertata.
  • Il coordinatore per l’esecuzione deve verificare l’adeguatezza del piano di sicurezza e integrarlo in relazione a situazioni di rischio nuove o diverse determinate dall’evoluzione dei lavori; quando ne ricorrono i presupposti, deve adottare le cautele necessarie o disporre la sospensione dei lavori.
  • I congiunti del lavoratore deceduto, agendo iure proprio e non essendo parti del rapporto di lavoro, fanno valere una pretesa risarcitoria extracontrattuale; il richiamo agli obblighi di sicurezza del rapporto lavorativo può servire a qualificare come illecita la condotta senza mutare il titolo della domanda.
  • In cassazione, la contestazione della valutazione delle prove non può essere formulata come mera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; occorre dedurre una specifica alterazione delle regole di acquisizione o valutazione legale della prova. Analogamente, il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo e controverso.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliResponsabilità dei genitori e precettoriImpugnazioni
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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