Deliberazione n. 182 del 27/03/2025
Provvedimento del 27 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati il 14 marzo 2025 dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC. Le misure erano finalizzate a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy e a imporne, se acquisito in chiaro, la conservazione per 12 mesi a soli fini probatori. Il provvedimento conferma quindi l'intervento rapido previsto dalla disciplina sul c.d. revenge porn, senza contenere una decisione di merito sulla liceità del contenuto ma solo la ratifica dell'azione urgente già adottata.
Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta, Telegram e Grindr per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC. L'intervento si colloca nell'ambito della procedura prevista dall'art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn, attivata su segnalazione dell'interessato.
Presupposti normativi e avvio del procedimento
La decisione richiama l'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a contenuti audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede un intervento dell'Autorità entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice.
Il provvedimento richiama inoltre l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d'urgenza un provvedimento per impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica del Collegio.
Contenuto delle determinazioni d'urgenza
Con le determinazioni nn. 86, 87 e 88 del 14 marzo 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha:
- ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
- imposto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- richiesto la tempestiva comunicazione all'Autorità delle misure adottate.
Le misure hanno quindi finalità esclusivamente cautelari e preventive, orientate a bloccare la diffusione e a preservare eventuali elementi utili alla prova.
Istruttoria e osservazioni
Il Garante dà atto della trasmissione delle determinazioni dirigenziali alle società interessate e dell'acquisizione delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Il provvedimento menziona anche la documentazione agli atti, senza tuttavia sviluppare ulteriori dettagli sul contenuto delle difese o sulle valutazioni comparative.
Ratifica finale
All'esito, il Collegio ratifica, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 86/2025, 87/2025 e 88/2025 adottati d'urgenza il 14 marzo 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC.
Il testo non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né accertamenti ulteriori di illecito, limitandosi alla conferma dell'intervento urgente finalizzato a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione.
Punti principali
Origine della procedura e base normativa
La vicenda trae origine da una segnalazione presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso, di attivare l'intervento del Garante. Il provvedimento richiama anche il termine di 48 ore entro cui l'Autorità deve decidere e l'art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare misure urgenti, poi soggette a ratifica.
Misure urgenti adottate sulle piattaforme
Con le determinazioni nn. 86-88 del 14 marzo 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash. Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Collegio, preso atto della segnalazione, delle determinazioni d'urgenza, della loro trasmissione ai gestori delle piattaforme e delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000, ratifica i provvedimenti adottati d'urgenza il 14 marzo 2025. Il testo non riporta ulteriori valutazioni di merito né un esito sanzionatorio, limitandosi a confermare la legittimità dell'intervento urgente predisposto per prevenire la possibile diffusione del materiale segnalato.
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