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Ordinanza

Ordinanza n. 186/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso n.-OMISSIS- R.G. proposto avverso l’ordinanza n. -OMISSIS-del 28.1.2021, con cui il Comune di Carini ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile sito in Carini, -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS- ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001, a seguito di inottemperanza all’ordine di demolizione n. 29 del 16.2.2016.

Giustizia amministrativa202500492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. V, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale per inottemperanza a un ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado e degli atti impugnati, deducendo l'illegittimità dell'acquisizione gratuita dell'immobile ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, anche in ragione di sopravvenienze successive. Hanno inoltre prospettato il periculum in mora derivante dal rischio di demolizione del bene prima della definizione del giudizio di merito. In particolare, hanno contestato la perdurante efficacia dell'originario ordine di demolizione, anche alla luce della revoca in autotutela adottata dal Comune nel 2017.

La decisione

Il CGARS ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l'appello non presentasse, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, sufficienti profili di fondatezza, considerato il consolidamento degli atti presupposti della sequenza repressiva e la natura dell'ordinanza di acquisizione del 2021, adottata in funzione integrativa rispetto al dictum di una precedente sentenza del TAR. Le deduzioni sulla revoca in autotutela del 2017 non sono state ritenute, allo stato, idonee a incidere sulla perdurante efficacia dell'ordine di demolizione del 2016, avuto riguardo al contenuto testuale e all'ambito oggettivo della revoca. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che non era stata comprovata, mediante specifici e attuali atti esecutivi, l'imminenza della demolizione prima dell'udienza di merito già fissata. La ravvicinata trattazione del merito è stata ritenuta sufficiente a garantire la tutela delle parti. Nulla sulle spese della fase cautelare, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione

    La disposizione costituisce la base dell'acquisizione gratuita dell'immobile disposta dal Comune a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza e degli atti impugnati richiede la concomitante presenza di sufficienti profili di fumus boni iuris e di un periculum in mora concreto, attuale e documentato.
  • La contestazione dell'efficacia di un ordine di demolizione non può fondarsi soltanto sul richiamo a una successiva revoca in autotutela, quando il contenuto testuale e l'ambito oggettivo della revoca non evidenzino con sufficiente chiarezza l'eliminazione dell'originario ordine repressivo.
  • Il pericolo cautelare derivante dalla possibile demolizione di un immobile deve essere comprovato mediante atti esecutivi specifici, attuali e puntuali che dimostrino l'imminenza dell'esecuzione nel periodo anteriore alla decisione di merito.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può rendere non necessaria l'anticipazione cautelare della tutela quando non siano dimostrati sufficienti fumus boni iuris e un periculum in mora imminente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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