L.R. Valle d'Aosta 28/2023
Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Valle d'Aosta, misura, riscossione, archivio, accertamento, sanzioni, esenzioni, rimborsi e radiazioni d’ufficio della tassa automobilistica regionale. Entra in vigore il 1° gennaio 2024, abroga la previgente disciplina regionale e introduce tariffe e regole applicabili ai pagamenti dal 2024, con alcune agevolazioni ed esenzioni specifiche e aggiornamenti annuali entro il 10 novembre.
Disciplina e gestione della tassa automobilistica regionale in Valle d'Aosta
Disciplina regionale della tassa automobilistica in Valle d’Aosta
La legge regola in modo organico la tassa automobilistica regionale nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nei limiti di manovrabilità consentiti dalla legislazione statale e in attuazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale. La disciplina riguarda sia la determinazione del tributo sia la sua gestione amministrativa, l’archivio dei veicoli, i controlli, le esenzioni e i rimborsi.
Ambito di applicazione e principi generali
La tassa automobilistica regionale è applicata secondo il tariffario unico nazionale vigente, salvo le deroghe previste dalla legge regionale. La riscossione avviene senza arrotondamenti. La tassa di circolazione resta dovuta in misura fissa per anno solare e non è rimborsabile, salvo i casi di doppio pagamento, pagamento eccedente o pagamento effettuato per categoria di veicolo errata, se l’importo supera la soglia minima prevista dalla normativa regionale.
Il fermo amministrativo non esonera dal pagamento della tassa. Per i veicoli tassati in base alla portata, con massa complessiva fino a 6 tonnellate, il tributo è versato in un’unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre.
Misura della tassa e tariffe speciali
Dal 1° gennaio 2024 la tassa per le targhe prova è fissata in:
- euro 180 per gli autoveicoli;
- euro 30 per motoveicoli e ciclomotori.
La Regione può rideterminare annualmente, entro il 10 novembre, gli importi della tassa con legge regionale, per i pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell’anno successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, entro una forbice tra il 90% e il 110% delle tariffe vigenti. Se la Regione non interviene entro il termine, la tariffa vigente si intende prorogata.
Per i veicoli di cui alla disciplina sulla portata, il primo pagamento dopo immatricolazione o dopo la cessazione di un regime di esenzione copre un periodo superiore a otto mesi e fino alla successiva scadenza di maggio, settembre o gennaio.
Archivio regionale delle tasse automobilistiche
È istituito un archivio regionale contenente l’elenco dei veicoli e dei rimorchi intestati a persone fisiche o giuridiche residenti in Valle d’Aosta, oppure da queste utilizzati in leasing o noleggio a lungo termine. Nell’archivio confluiscono i dati tecnici necessari alla determinazione della tassa, l’identificazione del soggetto passivo, gli elementi utili alla notifica degli atti, nonché i versamenti eseguiti.
La gestione e l’aggiornamento dell’archivio possono essere affidati a soggetti terzi mediante procedure ad evidenza pubblica e convenzione con idonee garanzie. In alternativa, la Regione può svolgere le attività in cooperazione con il soggetto gestore del PRA, previa apposita convenzione, anche per l’integrazione con il sistema informativo e per il contrasto all’evasione fiscale attraverso l’analisi delle banche dati.
Il soggetto terzo incaricato può essere collegato telematicamente all’archivio.
Modalità di pagamento
La tassa automobilistica, per i contribuenti residenti in Valle d’Aosta, è riscossa in autoliquidazione tramite la piattaforma PagoPA collegata al Nodo dei Pagamenti-SPC, con possibilità di utilizzo dei diversi prestatori di servizi di pagamento abilitati.
Gestione amministrativa e assistenza ai contribuenti
La struttura regionale competente in materia di tributi è responsabile della gestione della tassa automobilistica. La Giunta regionale può affidare, in tutto o in parte, attività di gestione a soggetti terzi mediante procedure ad evidenza pubblica e convenzione con garanzie adeguate.
La Giunta può inoltre affidare il servizio di assistenza ai contribuenti, per gli adempimenti connessi alla tassa, a soggetti presenti sul territorio regionale autorizzati alla consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e abilitati alla riscossione della tassa automobilistica.
Soggetti passivi e accertamento
Sono tenuti al pagamento i soggetti che, alla scadenza del termine utile, risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing, secondo i dati del PRA per i veicoli iscritti e dei registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e per i restanti veicoli.
L’accertamento verifica la corrispondenza tra importo versato e importo dovuto, nonché il rispetto delle scadenze, sulla base dei dati dell’archivio. L’attività è svolta dalla struttura competente, anche tramite i soggetti incaricati della gestione dell’archivio, e può essere supportata dalle segnalazioni degli organi di controllo previsti dal codice della strada.
Ai fini dell’accertamento, ogni atto o fatto costitutivo, modificativo o estintivo dei presupposti del tributo deve essere trascritto o annotato nei pubblici registri; in mancanza, il soggetto resta obbligato al pagamento. La perdita del possesso annotata al PRA tramite dichiarazione sostitutiva ha effetto dalla data dell’annotazione e fa cessare l’obbligo dal periodo d’imposta successivo. Per gli atti di data certa non annotabili, è consentito l’aggiornamento dell’archivio tributario secondo le regole del codice della strada.
È prevista una particolare efficacia per le trascrizioni o annotazioni relative a periodi d’imposta già oggetto di atti impositivi definitivi da oltre un anno, limitatamente agli anni ancora regolarizzabili con ravvedimento operoso.
Recupero del tributo e sanzioni
Il recupero riguarda la riscossione della tassa non versata a seguito delle verifiche della struttura competente, direttamente o tramite terzi. La struttura invia al contribuente, nei termini di legge, l’avviso di accertamento corredato dal bollettino PagoPA; possono precederlo comunicazioni informali per richiedere chiarimenti o documenti.
L’accertamento dell’omesso, insufficiente o tardivo versamento è contestuale all’irrogazione delle sanzioni e può avvenire anche mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, nei casi previsti dalla normativa statale sulle sanzioni tributarie.
Per le violazioni si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi 471/1997, 472/1997 e 473/1997. La struttura competente non irroga sanzioni quando l’irregolarità dipende da errori di aggiornamento degli archivi informatici o da un pagamento effettuato a favore di una Regione non competente all’incasso.
Esenzioni e agevolazioni
Restano gestite dalla struttura competente le esenzioni previste dall’articolo 17 del d.P.R. 39/1953. La legge riconosce inoltre esenzioni per:
- veicoli destinati al trasporto di persone bisognose di cure mediche, se le modifiche strutturali risultano dalla carta di circolazione;
- veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione incendi;
- veicoli di proprietà della Regione o da essa utilizzati in leasing o noleggio a lungo termine, inclusi quelli concessi in comodato d’uso agli enti locali;
- veicoli di proprietà degli enti locali o da essi utilizzati in leasing o noleggio a lungo termine, destinati esclusivamente alla polizia locale, nonché veicoli della Camera valdostana delle imprese e delle professioni destinati esclusivamente agli ispettori metrici;
- veicoli non circolanti di istituti scolastici ed educativi, se utilizzati a fini didattici.
I veicoli con massa complessiva fino a 6 tonnellate sono esentati dalla tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile.
Per gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, è prevista l’esenzione dalla tassa automobilistica di proprietà per i veicoli di cui risultino proprietari al PRA o da essi utilizzati in leasing o noleggio a lungo termine. Il beneficio decorre dal periodo tributario successivo alla presentazione dell’istanza e dell’idonea documentazione. I beneficiari devono comunicare le variazioni soggettive o oggettive entro 30 giorni; il veicolo cessato dal regime segue le regole dei veicoli di nuova immatricolazione con decorrenza dallo stesso mese della variazione.
I veicoli elettrici nuovi sono esentati per ulteriori tre anni rispetto al regime previsto dal testo unico del 1953. L’esenzione permane anche in caso di passaggio di proprietà nel territorio regionale; per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma opera solo per il periodo residuo dell’ultima annualità esente. L’agevolazione decade dalla data di emissione dell’atto impositivo se l’intestatario ha un debito d’imposta relativo a tributi automobilistici divenuti definitivi.
L’agevolazione per i veicoli storici è estesa anche ai veicoli iscritti nel Registro italiano veicoli storici, nel Registro ACI Storico e nei registri di enti o associazioni con almeno una sede in Valle d’Aosta e con finalità statutarie di difesa, conservazione e valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico. Per usufruirne occorre presentare istanza alla struttura competente.
Rimborso della tassa
La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità di rimborso della tassa versata e non dovuta nei casi di:
- doppio versamento da parte del medesimo soggetto per lo stesso veicolo;
- versamento eccedente rispetto al dovuto;
- versamento non dovuto da parte del richiedente.
Per i pagamenti non ancora decorsi nei termini di rimborso previsti dalla normativa statale, chi abbia annotato al PRA la cessazione della circolazione per rottamazione durante la validità del bollo può chiedere il rimborso del periodo in cui non ha avuto il possesso del veicolo, purché pari ad almeno un quadrimestre. Il rimborso è proporzionale ai mesi interi successivi al mese dell’evento interruttivo del possesso. Se il pagamento è tardivo e successivo alla rottamazione, è dovuto solo il rateo fino al termine del mese della rottamazione, sempre che il periodo non goduto sia almeno di un quadrimestre; altrimenti il tributo resta dovuto per l’intero periodo.
Interruzione dell’obbligo per i commercianti di veicoli
La cessione di veicoli a soggetti che ne fanno professionalmente commercio interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica. I soggetti autorizzati o abilitati alla rivendita devono trascrivere il titolo di proprietà al PRA secondo le modalità previste dalla normativa statale; l’interruzione opera dal periodo fisso successivo alla scadenza di validità della tassa già versata fino al mese precedente la rivendita.
Per i veicoli concessi a noleggio senza conducente e acquistati per la rivendita, i soggetti autorizzati devono variarne la destinazione d’uso da uso di terzi a uso proprio. La trascrizione nei termini di legge comporta l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa statale.
L’interruzione è revocata se il veicolo viene posto in circolazione mentre è ancora destinato alla rivendita, salvo circolazione con targa prova. Per i veicoli acquistati per la rivendita con contratto di compravendita dal 1° gennaio 2024, non si applica il diritto fisso previsto dalla normativa statale. L’acquisto, con le modalità indicate, di veicoli già esenti comporta il mantenimento del regime di interruzione dell’obbligo di pagamento.
Radiazione d’ufficio di veicoli particolari
Per migliorare la qualità delle banche dati, la struttura competente può chiedere al Conservatore del PRA la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal PRA di mezzi che presentino congiuntamente queste condizioni:
- intestazione a soggetto defunto, irreperibile da oltre dieci anni o a società estinta o cessata, anche a seguito di chiusura di procedura concorsuale;
- omesso pagamento della tassa automobilistica, o della tassa fissa di circolazione per veicoli ultratrentennali, per almeno un triennio individuato dalla struttura;
- assenza di formalità al PRA diverse dal fermo amministrativo;
- mancata copertura assicurativa RC Auto nel triennio considerato.
Il fermo amministrativo non impedisce la radiazione se il veicolo è intestato a un defunto, irreperibile da oltre dieci anni o a una società cessata o estinta. La procedura prevede pubblicazione dei dati identificativi nel BUR e sul sito istituzionale della Regione, oltre all’eventuale comunicazione individuale agli interessati.
Gli interessati possono opporsi entro 60 giorni dalla pubblicazione o chiedere l’interruzione della procedura producendo documentazione che dimostri:
- il pagamento delle tasse dovute per il triennio considerato; in tal caso non è ammesso il ravvedimento operoso ed è ferma la sanzione del 30% prevista dalla normativa statale;
- il pagamento della RC Auto per l’anno in corso.
In alternativa possono produrre prova dell’esenzione per una o più annualità del triennio o della vendita del veicolo o di altri eventi di perdita del possesso. Decorso il termine senza opposizione, la struttura trasmette l’elenco dei veicoli da radiare al soggetto gestore del PRA per la cancellazione.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e decorrenza
Per il periodo transitorio, fino al periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore delle disposizioni del titolo X del d.lgs. 117/2017, le esenzioni per gli enti del Terzo settore si applicano anche alle ONLUS di cui al d.lgs. 460/1997.
La Giunta regionale disciplina con deliberazione gli ulteriori aspetti procedimentali e applicativi della legge.
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2024. Dalla stessa data sono abrogati il titolo II della l.r. 9/2008 e l’articolo 12 della l.r. 16/2019. Restano però applicabili, fino al termine del periodo di esenzione previsto, le disposizioni sui veicoli a basso impatto ambientale dell’articolo 62ter della l.r. 9/2008.
Per quanto non disciplinato dalla legge, continua ad applicarsi la normativa statale vigente.
Disposizioni finanziarie
La legge quantifica una minore entrata di 10.000 euro annui dal 2024 per l’abrogazione del diritto fisso di cui all’articolo 11, comma 6, compensata dalla maggiore entrata derivante dall’aumento tariffario previsto per le targhe prova. Sono inoltre stimate maggiori spese per la gestione, l’archivio, l’assistenza e il recupero del tributo, pari complessivamente a 80.963,10 euro nel 2024 e 235.000 euro dal 2025, con copertura negli stanziamenti di bilancio e successiva rideterminazione possibile dal 2027. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni contabili necessarie.
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