Risposta n. 228 del 28/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegime speciale per i produttori agricoli ai fini IVA e imposte dirette - art. 34 DPR 633/1972 e art. 32 TUIR (DPR 917/1986).
Il quesito
Quale trattamento fiscale (IVA e imposte dirette) per: A) le attività attuali dell'istante (produzione e trasformazione di vino, olio, marmellate; confezionamento e vendita occasionale di cesti; visite con degustazione); B) le visite con degustazione se svolte in modo non occasionale; C) l'attività di fattoria didattica che intende avviare.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene: per vino, aceto e olio (uve/olive proprie) applicabile il regime speciale art.34 con percentuali di compensazione IVA e tassazione catastale ai fini redditi; per la marmellata (non in Tabella A) applicazione del regime analitico IVA (10%) ma tassazione catastale ai fini IRPEF; i cesti misti come impresa mista (art.34, comma 5) con contabilizzazione separata, percentuali per prodotti propri e regime analitico per beni terzi; le visite/degustazioni occasionali come attività connessa soggetta a forfettizzazione IVA 50% (art.34-bis) e forfettizzazione IRPEF 25% come reddito diverso occasionale (no IRAP se occasionale); se le degustazioni diventano abituali va fatta separazione attività, IVA forfettizzazione 50% e IRPEF forfettizzazione 25% come altre attività agricole con applicazione IRAP; la fattoria didattica, previo riconoscimento regionale, va considerata attività agricola connessa/esente ai sensi art.10 n.20, con separazione delle contabilità e applicazione del meccanismo del pro-rata (l'istante proponeva invece di non applicarlo).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda in larga parte con l'istante ma chiarisce: 1) vino, aceto e olio prodotti con uve/olive proprie rientrano nel regime speciale art.34 e possono applicarsi le percentuali di compensazione IVA; 2) la marmellata non è in Tabella A, quindi IVA ordinaria (aliquota 10%) e le attività di trasformazione/commercializzazione dei prodotti propri sono tassate su base catastale ai sensi dell'art.32 TUIR; 3) i cesti contenenti beni acquistati da terzi rientrano nel regime dell'impresa mista (art.34, comma 5): prodotti propri con percentuali, beni terzi con regime analitico; le vendite di beni terzi occasionali costituiscono redditi diversi, se abituali vanno determinate analiticamente e possono dar luogo a imposizione IRAP; 4) le visite e le degustazioni rientrano nelle disposizioni agrituristiche (art.5 legge 413/1991) e richiedono separazione delle attività se coesistono regimi diversi; 5) le prestazioni didattico-formative riconosciute regionalmente possono essere esenti ai sensi dell'art.10 n.20 e, in tal caso, si applica il pro-rata (art.19-bis); ai fini IRPEF tali attività agrituristiche seguono il coefficiente di redditività del 25% con facoltà di opzione per il regime ordinario e regole specifiche per la base imponibile IRAP.
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