Cassazione Civile, Ordinanza n. 16997/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. relativo a un precetto intimato per il pagamento di spese processuali liquidate in una precedente sentenza. Il soggetto intimante il precetto ha promosso il giudizio di merito conseguente all'opposizione del debitore, chiedendo la rideterminazione dell'importo dovuto; il debitore ha contestato la quantificazione, deducendo di avere già pagato le spese di c.t.u. e di vantare anche un controcredito verso il creditore. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, e la Corte d'appello aveva rideterminato ulteriormente le somme, escludendo altresì una violazione di buona fede nell'azione esecutiva. In cassazione, il ricorrente principale ha dedotto: (1) la nullità del giudizio di merito e delle sentenze di primo e secondo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, indicato come litisconsorte necessario; (2) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di compensazione integrale delle spese. Il resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all'art. 1206 c.c., per l'esclusione di un comportamento contrario a buona fede del creditore procedente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rilevando d'ufficio la nullità del giudizio di merito per mancata partecipazione del terzo pignorato, ritenuto litisconsorte necessario nell'opposizione all'esecuzione. Ha quindi cassato sia la sentenza d'appello sia la sentenza di primo grado e ha rinviato la causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
consente alla parte di difendersi in proprio nel processo civile.
regola l'opposizione all'esecuzione; il giudizio di merito è stato instaurato a seguito dell'opposizione al precetto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto dedotto con il ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
vizio processuale dedotto per nullità del giudizio e della sentenza.
ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
consente la cassazione con rinvio al primo giudice quando il processo è nullo per mancata integrazione del contraddittorio.
richiamato per censurare la compensazione delle spese di lite.
richiamato per censurare la compensazione integrale delle spese di lite.
invocato dal ricorrente incidentale in tema di correttezza nell'esecuzione del rapporto obbligatorio.
invocato dal ricorrente incidentale come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto.
richiamato in collegamento al comportamento del creditore nella fase dell'adempimento o della mora del creditore.
indicato tra le norme che impongono al terzo pignorato obblighi conseguenti al pignoramento.
indicato tra le norme che impongono al terzo pignorato obblighi conseguenti al pignoramento.
richiamato per evidenziare l'interesse del terzo pignorato a chiedere la restituzione di somme indebitamente versate.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il terzo pignorato va considerato litisconsorte necessario in via generale e senza distinguere in base al concreto interesse di fatto all'esito della controversia.
- La mancata partecipazione del terzo pignorato al giudizio di merito determina nullità dell'intero processo e della sentenza, rilevabile anche in sede di legittimità, con cassazione e rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.
- L'interesse del terzo pignorato non è escluso neppure se le somme assegnate siano già state versate, poiché permane comunque un possibile interesse alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
- Quando il primo motivo di ricorso investe una nullità processuale radicale che impone la rimessione al primo giudice, restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →