Cassazione Penale, Sentenza n. 33328/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, riformando la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Siracusa, aveva ridotto la pena per i reati di rapina e lesioni personali ma confermato il resto. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di diritto per l'applicazione della circostanza aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3-quinquies (rapina commessa contro persone ultrasessantacinquenni); 2) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si trattava di furto con strappo e non di rapina; 3) difetto di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo: l'aggravante per vittime ultrasessantacinquenni è anagrafica e presunta dal legislatore, non richiedendo la prova del concreto indebolimento delle capacità di autodifesa. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la censura che si fondava su valutazioni di merito circa la dinamica dei fatti, non sindacabili in sede di legittimità; ha confermato la ricostruzione che descriveva strattoni, caduta e trascinamento della persona offesa fino alla sottrazione della borsa, idonei a integrare la rapina. Sul terzo motivo ha ricordato che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito e che la Corte d'appello aveva motivatamente escluso la prevalenza delle attenuanti, dato altresì il carattere grave del fatto e l'età della vittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3-quinquies
L'aggravante per aver commesso la rapina contro persone ultrasessantacinquenni è di natura anagrafica e presuntiva: rileva il mero superamento dei 65 anni della vittima senza necessità di dimostrare il concreto indebolimento delle capacità di autodifesa
art. 61 cod. pen., primo comma, n. 5
Richiamata come confronto: la circostanza speciale ex art. 628 risulta distinta e prevalente rispetto alla generica previsione di cui all'art. 61 n. 5, essendo la prima una aggravante speciale basata su dato anagrafico oggettivo
I criteri per la determinazione della pena e per il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono parametri che il giudice di merito valuta; tale bilanciamento, se congruamente motivato anche richiamando alcuni parametri dell'art. 133, non è sindacabile in Cassazione
Norma che dispone la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- La circostanza aggravante basata sull'età della vittima (oltre 65 anni) è di carattere oggettivo e non richiede la prova del concreto indebolimento della capacità di difesa della vittima
- La Corte di Cassazione non rivede valutazioni probatorie o di merito sulla dinamica dei fatti: le censure che si fondano su ricostruzioni alternative dei fatti sono generalmente inammissibili o infondate
- La qualificazione giuridica del fatto (es. rapina vs furto con strappo) dipende spesso da elementi fattuali e di condotta apprezzabili dal giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di violazioni di legge
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito; è corretto e non censurabile in Cassazione se motivato alla stregua dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi valutare il rischio economico prima di proporre ricorso in Cassazione
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