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Legge

L.R. TAA 16/2016

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017 (B.U. 15 dicembre 2016, n. 50 - Numero straord. n. 1)

Normativa regionaleL.R. TAA 16/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale adegua norme sulla trasparenza e sulla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, interviene sulle società partecipate dalla Regione fissando criteri per organi amministrativi e compensi, abroga la disciplina sul riscatto del lavoro all’estero ai fini pensionistici e contiene ulteriori modifiche puntuali. Prevede termini transitori, tra cui l’adeguamento entro 6 mesi e, per le partecipate, entro il 31 dicembre 2017.

Adeguamenti in materia di trasparenza, bollettino ufficiale, partecipate regionali e abrogazioni varie

Adeguamenti in materia di trasparenza, bollettino ufficiale e partecipate regionali

La legge regionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol interviene su più testi normativi regionali per adeguare la disciplina in materia di trasparenza, pubblicazione del Bollettino Ufficiale e società partecipate dalla Regione, oltre a disporre un’abrogazione espressa di una precedente legge regionale. Il provvedimento contiene anche norme transitorie e di coordinamento con il decreto legislativo n. 175 del 2016.

Trasparenza: adeguamento della disciplina regionale

Il primo blocco di modifiche riguarda la legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, già dedicata a profili di trasparenza. Il testo consolidato recepisce alcune modifiche al titolo e a disposizioni interne della legge, con l’obiettivo di aggiornare il quadro regionale alle nuove esigenze di pubblicità e accesso.

Sul piano transitorio, gli enti, le società e le aziende individuati dalla legge regionale n. 10 del 2014, come modificata, devono adeguarsi alle disposizioni introdotte entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Inoltre, i termini previsti dall’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 decorrono dalla data di entrata in vigore di questa legge regionale.

Pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale regionale

La legge apporta anche modifiche alla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, recante le norme sulla pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Le modifiche incidono su vari articoli della disciplina del Bollettino, aggiornando alcuni profili organizzativi e procedurali della pubblicazione ufficiale regionale.

Il provvedimento non riproduce nel testo consolidato il contenuto analitico delle singole lettere modificate, ma il risultato è una revisione coordinata della normativa sul BUR, nel quadro delle successive modifiche già apportate nel tempo.

Soppressione della disciplina sul riscatto del lavoro all’estero

Viene espressamente abrogata la legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, concernente le provvidenze per il riscatto di lavoro all’estero ai fini pensionistici.

L’abrogazione è accompagnata dalla salvezza dei diritti quesiti di coloro che beneficiano del contributo in forma rateale, con conseguente tutela delle posizioni già consolidate alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Società partecipate dalla Regione: organi, compensi e limiti di spesa

La parte più rilevante della legge disciplina le società partecipate dalla Regione, in coordinamento con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le società controllate dalla Regione, l’organo amministrativo deve essere costituito, sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale, da un amministratore unico oppure da un organo collegiale di amministrazione composto da tre a cinque membri. Questa disciplina si applica dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo all’adozione della deliberazione attuativa.

I compensi degli organi amministrativi e di controllo devono essere determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti di classificazione delle società e con finalità di contenimento della spesa. È comunque posto un limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo di contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenendo conto anche di eventuali compensi percepiti da altre amministrazioni pubbliche o società a controllo pubblico. Fino all’adozione della disciplina attuativa, continuano ad applicarsi le norme regionali e le deliberazioni della Giunta vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali

Per le società di capitale con sede nel territorio regionale, nelle quali la Regione detenga, anche insieme alle Province autonome di Trento e di Bolzano e ad altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, una partecipazione superiore al 50 per cento del capitale sociale, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, sentite le Province e gli altri enti pubblici detentori di quote, le misure per contenere spese e numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Anche in questo caso valgono i limiti fissati per gli organi societari e la deliberazione si applica dal primo rinnovo degli organi successivo alla sua adozione.

La disciplina non si applica alle società costituite ai sensi della normativa delle Province autonome o, comunque, controllate dalle medesime o da altri enti pubblici aventi sede nel rispettivo territorio provinciale. Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Adeguamento statutario delle società controllate

Le società controllate dalla Regione già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione devono adeguare i propri statuti alle nuove regole introdotte e, per quanto compatibile, al decreto legislativo n. 175 del 2016 entro il 31 dicembre 2017.

Altre abrogazioni e coordinamenti

È abrogato anche l’articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4, che disciplinava compensi e numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Regione. La legge contiene inoltre modifiche puntuali ad altre norme regionali, tra cui la legge regionale 28 settembre 2016, n. 8, e la legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, in materia di enti locali e referendum comunali.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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