L.R. TAA 17/2016
Legge regionale di stabilità 2017 (B.U. 15 dicembre 2016, n. 50 - Numero straord. n. 1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale dispone la manovra di bilancio 2017-2019, con rifinanziamenti, nuove autorizzazioni di spesa e varie modifiche a leggi regionali in materia di comuni, previdenza integrativa, famiglia, personale e tirocini. Prevede contributi straordinari per fusioni di comuni trentini e una serie di misure con applicazione spesso limitata a domande o versamenti successivi al 2015. In vigore dal giorno dopo la pubblicazione.
Legge regionale di stabilità 2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
Legge regionale di stabilità 2017
La legge disciplina la manovra finanziaria regionale per il triennio 2017-2019 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Oltre alle autorizzazioni di spesa e copertura, introduce modifiche puntuali a diverse leggi regionali in materia di enti locali, previdenza integrativa, famiglia, personale e politiche attive, con alcune disposizioni aventi efficacia limitata nel tempo.
Contributi straordinari per l’attivazione dei nuovi Comuni
La legge prevede un sostegno economico straordinario per i Comuni della provincia di Trento che derivano da fusione a seguito di referendum consultivo positivo.
- Per i nuovi Comuni che decorrono dal 1° gennaio 2019, la Giunta regionale concede negli esercizi 2017 e 2018 un contributo annuo di euro 30.000 per le spese necessarie all’attivazione.
- Per i nuovi Comuni che decorrono dal 1° gennaio 2020, il contributo è concesso negli esercizi 2017, 2018 e 2019 per euro 20.000 annui; il beneficio spetta anche al Comune al quale un altro Comune venga aggregato. Le risorse sono coperte con la tabella B.
Interventi in materia di patronati e previdenza integrativa
La legge modifica la disciplina regionale sui contributi ai patronati e quella sulla previdenza integrativa a favore di casalinghe, lavoratori stagionali e coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché il collegato “pacchetto famiglia e previdenza sociale”.
Per la previdenza integrativa e per le misure del pacchetto famiglia:
- le disposizioni si applicano alle domande relative ai versamenti effettuati per gli anni successivi al 2015;
- gli oneri sono posti a carico degli stanziamenti della missione/programmi 18/01 nell’ambito del Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Per i patronati, la copertura è indicata nello stesso fondo unico.
Modifiche in materia di personale regionale e rinnovo contrattuale
La legge interviene sulla normativa regionale sul personale e su disposizioni già contenute nella legge di stabilità 2016 sul rinnovo contrattuale. In particolare:
- modifica alcuni profili dell’articolato sul trattamento economico del personale regionale;
- precisa che dall’applicazione delle modifiche sul rinnovo contrattuale non derivano ulteriori oneri per il bilancio regionale rispetto a quelli già autorizzati.
Ricambio generazionale e tirocini formativi
Sono apportate modifiche alla disciplina sul ricambio generazionale con riferimento al triennio contrattuale di riferimento e alla disciplina dei tirocini formativi già introdotta con la legge di stabilità 2016. Per i tirocini, la copertura degli oneri è rinviata alle modalità della tabella B.
Abrogazione di una misura per lo sviluppo territoriale
È abrogato l’articolo della legge regionale di stabilità 2016 relativo al sostegno a progetti per lo sviluppo del territorio regionale nell’ambito dell’intermodalità. La minore spesa è evidenziata nella tabella A.
Disinvestimento di somme del Consiglio regionale
Con decorrenza dall’anno 2016, se non sia possibile disinvestire le quote previste dalla normativa richiamata, può essere destinata al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione una somma corrispondente, mediante disinvestimento di altri strumenti finanziari nella disponibilità del Consiglio regionale.
Rapporti finanziari con il sistema territoriale regionale integrato
I flussi finanziari disposti a qualsiasi titolo dalla Regione agli enti e soggetti del sistema territoriale regionale integrato sono esclusi da specifiche forme contrattuali, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale richiamato dalla legge.
Autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria
Per il triennio 2017-2019 la legge autorizza variazioni agli stanziamenti indicati nella tabella A, relative a rifinanziamenti di leggi regionali, nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa. Le nuove o maggiori spese sono coperte secondo le tabelle B e C.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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