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Legge

L.R. Lombardia 5/2002

Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 5/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia concorre all’istituzione dell’AIPO per la gestione unitaria e interregionale delle funzioni sul bacino del Po. Disciplina l’accordo costitutivo, le funzioni, gli organi, il personale, il patrimonio e il regime finanziario dell’Agenzia, con efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge istitutiva delle Regioni firmatarie.

Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)

Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)

La legge disciplina, per la Regione Lombardia, la partecipazione all’istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po, organismo volto alla gestione unitaria e interregionale delle funzioni amministrative relative al bacino del Po. L’atto rinvia in modo centrale all’accordo costitutivo allegato, che ne definisce organizzazione, funzioni e assetto operativo.

Finalità e ambito della disciplina regionale

La Regione Lombardia concorre all’istituzione dell’AIPO per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. 112/1998 che richiedono una gestione unitaria del bacino del Po. La legge ha quindi funzione di adesione regionale al modello interregionale e di recepimento dell’accordo costitutivo.

Accordo costitutivo e sue modifiche

L’organizzazione e le funzioni dell’Agenzia sono regolate dall’accordo costitutivo allegato alla legge, che costituisce parte integrante dell’atto. Eventuali modifiche dell’accordo devono essere previamente concordate tra le Regioni interessate e approvate con deliberazione dell’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

Efficacia temporale

Le disposizioni regionali acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi istitutive dell’Agenzia emanate dalle Regioni firmatarie dell’accordo. La legge rinvia dunque a un coordinamento interregionale per la piena operatività dell’ente.

Norme regionali e competenze salvaguardate

Restano ferme le disposizioni regionali già vigenti in materia di demanio lacuale, competenze in materia di demanio in zona portuale, anche fluviale, e competenze dei consorzi di bonifica. Restano inoltre ferme le norme sulla navigazione interna e le relative discipline collegate. La Giunta regionale può avvalersi dell’Agenzia, mediante convenzione, per l’esercizio delle competenze regionali in materia di navigazione interna e di polizia idraulica.

Regime finanziario

Nella fase di prima applicazione, la Regione utilizza per le spese di funzionamento e per l’esercizio delle funzioni attribuite all’Agenzia le risorse statali trasferite in attuazione del d.lgs. 112/1998, riversandole annualmente all’Agenzia. In una fase successiva, la Giunta regionale assegna ulteriori risorse nei limiti della disponibilità di bilancio. Per gli investimenti è prevista una quota per spese generali fino al 10% dell’importo dei lavori e delle espropriazioni, con possibile riduzione se prevista dagli atti di trasferimento, graduata dalla Giunta in base all’importo dei lavori e alle attività tecniche svolte.

Informazione al Consiglio regionale

L’Assessore che fa parte del Comitato di indirizzo dell’Agenzia trasmette al Consiglio regionale, ogni due anni, una relazione sugli obiettivi programmatici dell’Agenzia e sui risultati della verifica della loro attuazione.

Assetto dell’Agenzia

L’AIPO è un ente strumentale delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, con personalità giuridica pubblica e autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. Ha sede in Parma ed è articolata in sezioni territoriali definite dal Comitato di indirizzo.

Ambito territoriale di intervento

In fase di prima applicazione, l’Agenzia opera nell’ambito territoriale individuato dalla cartografia allegata, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po. Entro dodici mesi dalla costituzione è prevista una verifica dell’ambito, con eventuali modifiche concordate tra le Regioni e approvate secondo i rispettivi ordinamenti.

Funzioni dell’Agenzia

L’Agenzia, sulla base della pianificazione dell’Autorità di bacino e della programmazione regionale, svolge la programmazione operativa e la realizzazione degli interventi, la polizia idraulica, la gestione del servizio di piena, l’istruttoria per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali e il monitoraggio idrografico in attuazione del d.lgs. 112/1998. È inoltre attribuita la gestione delle idrovie e della navigazione interna per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni, nonché il coordinamento delle attività relative alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.

Avvalimento da parte delle Regioni

Le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell’Agenzia per funzioni proprie di difesa del suolo, mediante convenzione e con oneri a proprio carico. Si tratta di una facoltà accessoria, distinta dalle funzioni istituzionali dell’Agenzia.

Organi e governance

Gli organi dell’Agenzia sono il Comitato di indirizzo, il Direttore e il Collegio dei revisori. È previsto anche un Comitato tecnico a supporto del raccordo operativo con le Regioni.

Comitato di indirizzo

Il Comitato è composto dagli Assessori regionali competenti in materia delle Regioni partecipanti e ha presidenza a rotazione biennale. Decide all’unanimità e approva il regolamento di organizzazione, il regolamento di contabilità, il bilancio di previsione, le variazioni, il conto consuntivo e la relazione programmatica; conferisce e revoca il Direttore, definisce le articolazioni territoriali, verifica gli obiettivi e delibera sugli accordi di avvalimento.

Direttore

Il Direttore è scelto dal Comitato tra persone con comprovata esperienza e competenza gestionale. È assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta, e ha la rappresentanza legale dell’Agenzia. Esercita i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile, conferisce gli incarichi ai dirigenti, predispone regolamenti, relazioni e bilanci, e li trasmette alle Giunte regionali.

Collegio dei revisori

Il Collegio è nominato dal Comitato di indirizzo, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e un supplente, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili. Svolge il controllo di regolarità contabile sugli atti dell’Agenzia e comunica le proprie osservazioni al Comitato e alle Regioni.

Organizzazione, personale e rapporto di lavoro

L’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia sono disciplinati da un regolamento interno nel rispetto dei principi del d.lgs. 165/2001. La dotazione organica iniziale proviene dal Magistrato per il Po. Al personale si applica il contratto collettivo del comparto regioni-enti locali, ferma restando la possibilità di assunzioni tramite procedure selettive secondo il d.lgs. 165/2001.

Patrimonio

Il patrimonio dell’Agenzia è costituito dai beni trasferiti dallo Stato in attuazione del d.lgs. 112/1998, dai beni conferiti dalle Regioni e da quelli acquisiti ad altro titolo. In caso di scioglimento, i beni immobili sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono.

Ordinamento contabile e controlli

L’ordinamento contabile dell’Agenzia si fonda sui principi del d.lgs. 76/2000. Il bilancio è redatto in termini di competenza e di cassa, con bilancio pluriennale almeno triennale, e il rendiconto segue le regole del regolamento di contabilità. Sono previsti controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo il d.lgs. 286/1999 e il regolamento contabile. L’Agenzia non può contrarre mutui o prestiti.

Disposizioni transitorie

Il Comitato di indirizzo deve scegliere il Direttore entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’ultima legge regionale istitutiva dell’Agenzia. Il subentro dell’Agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po avviene secondo le modalità stabilite nell’accordo stipulato con il Ministero competente ai sensi del d.p.c.m. 14 dicembre 2000.

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