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Legge

L.R. Lombardia 10/2002

Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell’offerta formativa ai fini dell’erogazione dei buoni scuola – Modifica dell’art. 4 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"(B.U. 10 maggio 2002, n. 19, 1º suppl. ord.)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 10/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia n. 10/2002 modifica l’art. 4 della l.r. n. 1/2000 introducendo criteri di valutazione della qualità dell’offerta formativa come parametro per l’erogazione dei buoni scuola. La disciplina riguarda il sistema regionale lombardo e opera nell’ambito della programmazione dei contributi scolastici, senza indicare un termine finale di efficacia.

Criteri di valutazione della qualità dell’offerta formativa per i buoni scuola in Lombardia

Criteri di valutazione della qualità dell’offerta formativa per i buoni scuola

La legge regionale della Lombardia 9 maggio 2002, n. 10 interviene sul sistema dei buoni scuola, integrando la disciplina già contenuta nella l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. L’obiettivo è quello di collegare l’erogazione dei benefici a criteri di valutazione della qualità dell’offerta formativa, nell’ambito delle competenze regionali in materia di organizzazione e sostegno al sistema scolastico.

Ambito di applicazione

La modifica opera esclusivamente nell’ordinamento regionale lombardo e si riferisce alla disciplina dei buoni scuola. Il provvedimento incide sul meccanismo di attribuzione del beneficio, introducendo un parametro qualitativo relativo all’offerta formativa delle istituzioni interessate.

Contenuto della modifica

La legge sostituisce/integrA l’art. 4 della l.r. n. 1/2000, prevedendo che la valutazione della qualità dell’offerta formativa rilevi ai fini dell’erogazione dei buoni scuola. Ne discende che il sostegno economico non è fondato solo su requisiti generali, ma anche sulla qualità del servizio formativo offerto.

Effetti pratici

La novità normativa rileva per la definizione dei criteri amministrativi di accesso e assegnazione dei buoni scuola. In concreto, la Regione deve utilizzare indicatori di qualità dell’offerta formativa nel procedimento di concessione del beneficio.

Regime temporale

Non sono indicati termini di durata, scadenze applicative o regimi transitori specifici. La legge ha carattere modificativo della disciplina regionale vigente e non contiene una limitazione temporale espressa.

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