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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1288

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1288 della Commissione, del 25 luglio 2019, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite «Rögös túró» (STG)

Normativa europea32019R1288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1288 della Commissione registra il nome "Rögös túró" come specialità tradizionale garantita ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione avviene perché la domanda presentata dall'Ungheria è stata pubblicata e non è stata proposta alcuna opposizione nei termini previsti. Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi".

Iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite del nome "Rögös túró".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione, del nome "Rögös túró" come specialità tradizionale garantita (STG). Riguarda quindi i produttori e gli operatori del settore lattiero-caseario, in particolare per il prodotto classificato come formaggio, e produce effetti in tutti gli Stati membri dell'UE dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Rögös túró (STG)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1288 della Commissione completa la procedura di registrazione del nome "Rögös túró" come specialità tradizionale garantita ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'adozione dell'atto è fondata sulla pubblicazione preventiva della domanda e sulla mancata presentazione di opposizioni entro i termini previsti.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, che costituisce la base per l'iscrizione nel registro. Nel preambolo si precisa che la domanda di registrazione del nome "Rögös túró", presentata dall'Ungheria, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento.

Assenza di opposizioni e conseguente registrazione

Il considerando decisivo evidenzia che alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di contestazioni, la Commissione procede quindi alla registrazione del nome, senza ulteriori condizioni o prescrizioni operative nel testo dell'atto.

Effetti della registrazione

L'articolo 1 dispone la registrazione del nome "Rögös túró" come STG. Il nome identifica espressamente un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, che contiene modalità applicative del regolamento n. 1151/2012. Per gli operatori del settore, ciò significa che la tutela del nome segue il regime UE delle specialità tradizionali garantite.

Entrata in vigore e portata geografica

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme in tutto il territorio dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione del nome come STG

L'articolo 1 dispone che il nome "Rögös túró" è registrato come specialità tradizionale garantita (STG). La registrazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.3 "Formaggi" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Il preambolo richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell'atto. La domanda di registrazione presentata dall'Ungheria era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento e, non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51, il nome è stato registrato.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentaridenominazioni e indicazioni geografichemercato interno

Testo integrale

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