Cassazione Penale, Sentenza n. 14937/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che respingeva la richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna del 14/10/2024 e l'annullamento/revoca/dichiaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione di ingiunzione al pagamento della pena pecuniaria. La difesa ha censurato la correttezza della notificazione del decreto (ritenuta dal giudice avvenuta tramite consegna alla moglie) e ha dedotto che tale notifica non poteva aver efficacia perché il ricorrente all'epoca era in ospedale e sottoposto a divieto di avvicinamento, quindi privo di contatti con la moglie; ha denunciato violazione dell'art. 666 c.p.p. e vizi di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al GIP del Tribunale di Brindisi. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha sbagliato procedendo de plano quando invece, trattandosi della fattispecie prevista dall'art. 670, comma 3, c.p.p., era necessaria la trattazione in contraddittorio; non ha inoltre rispettato i principi relativi alla restituzione in termini (art. 175 c.p.p.), confinando indebitamente l'onere della parte alla prova anziché alla mera allegazione. La Suprema Corte ha inoltre richiamato il dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la validità formale del titolo (art. 665, comma 5) e l'obbligo di disporre la restituzione nel termine se non emerge prova positiva della tempestiva conoscenza del decreto.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Regola la restituzione in termini per proporre impugnazioni; l'onere a carico dell'istante è di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza e, in mancanza di prova positiva della tempestiva conoscenza, il giudice deve disporre la restituzione.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare che la norma sulla restituzione non richiama espressamente le forme dell'art. 127, sicché di regola si può decidere de plano salvo che il procedimento debba seguire il rito camerale partecipato.
art. 670, comma 3, cod. proc. pen.
Quando il condannato, in sede di esecuzione, chiede la non esecutività del decreto penale e contestualmente eccepisce la restituzione nel termine ex art. 175, il giudice dell'esecuzione deve trattare nel contraddittorio e, pregiudizialmente, verificare la validità formale del titolo prima di esaminare l'istanza di restituzione.
art. 665, comma 5, cod. proc. pen.
Imposta il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la regolarità formale del titolo esecutivo; obbliga a controlli sulla correttezza della notificazione e del titolo.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato come dedotta violazione da parte del ricorrente (censura di illegittimità dell'ordinanza), ma la Cassazione si è pronunciata soprattutto sui corretti principi procedurali relativi alla restituzione e al contraddittorio (vizi procedurali del giudice dell'esecuzione).
Massime di principio
- Se la richiesta di restituzione in termini (art. 175 c.p.p.) è proposta nell'ambito di un'incidente di esecuzione disciplinato dall'art. 670, comma 3, c.p.p., la trattazione deve avvenire in contraddittorio: decisioni 'de plano' sono errate e rischiano la nullità.
- L'onere a carico del richiedente restituzione è di mera allegazione delle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento; non è richiesto che produca immediata prova piena: in assenza di prova positiva della tempestiva conoscenza, il giudice deve concedere la restituzione.
- Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare la regolarità formale del titolo (art. 665, comma 5 c.p.p.) prima di decidere sull'esecuzione o sull'inefficacia del decreto penale; questa verifica è obbligatoria quando il condannato solleva eccezioni connesse alla notificazione.
- Allegazioni comprovanti l'impossibilità di contatto (es. ricovero in ospedale, misura di allontanamento/divieto di avvicinamento) costituiscono elementi che impongono un approfondimento e non possono essere liquidate con un semplice rilievo che la notifica è stata effettuata a terzi (es. coniuge).
- In caso di censura sulla notificazione del decreto penale, il corretto iter è: verifica formale del titolo, contraddittorio, valutazione dell'allegazione della mancata conoscenza; solo se emergono elementi di prova positivi sulla tempestiva conoscenza il giudice può negare la restituzione.
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