Cassazione Penale, Sentenza n. 13592/2025 del 08/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello (la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione perché il difensore d'ufficio, assente in primo grado, non aveva depositato lo specifico mandato ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.). Il ricorrente deduceva inoltre la illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater (in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.), e, in motivi successivi, vizi di motivazione per omissione di declaratoria di prescrizione, mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e diniego della sostituzione della pena detentiva in pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (mancanza del mandato e della elezione di domicilio) e ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. Ha inoltre statuito che l'inammissibilità del gravame impedisce la valutazione di successivi motivi relativi a cause di non punibilità (es. prescrizione). In ordine alla prescrizione, la Corte ha applicato la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 (per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019) e ha calcolato la sospensione ex art. 159 c.p.; sul caso concreto ha rilevato che il reato commesso il 5/6/2019 non era prescritto alla data della sentenza di appello (5/7/2024) né lo è attualmente. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e, avendo riscontrato profili di colpa, a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), D.Lgs. 30.4.1992, n. 285
Norma del codice della strada relativa alla guida in stato di alterazione per uso di bevande alcoliche; norma che ha costituito il fatto-reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado.
art. 581, comma 1-quater, codice di procedura penale
Prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto d'impugnazione del difensore nei confronti di imputati proceduti in assenza sia accompagnato da specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e dalla dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto la misura ragionevole e compatibile con i principi costituzionali e l'ha applicata per dichiarare inammissibile l'appello.
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha modificato l'art. 581 c.p.p. riducendo l'obbligo del mandato specifico al solo caso in cui l'impugnazione sia proposta dal difensore d'ufficio dell'imputato processato in assenza; citata come contestuale evoluzione normativa.
legge n. 103 del 2017
Ha riformato la disciplina della sospensione del corso della prescrizione (art. 159 c.p.) per i reati commessi dal 3/8/2017; la Corte ha applicato questa disciplina al reato commesso il 5/6/2019 per calcolare la decorrenza della prescrizione.
art. 159 codice penale
Regola la sospensione del corso della prescrizione; è stata interpretata (in applicazione della legge 103/2017) nel senso di sospendere la prescrizione per il periodo fra deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo del grado successivo (entro limiti temporali).
art. 544 codice di procedura penale
Individua i termini per il deposito della sentenza/motivazione; utilizzato come termine iniziale per calcolare la sospensione della prescrizione ai fini dell'art. 159 c.p.
art. 616 codice di procedura penale
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha richiamato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, dato il profilo di colpa, a una somma alla cassa delle ammende.
art. 129 codice di procedura penale
Regola le cause di non punibilità; la Corte ha ricordato che l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce di far valere cause di non punibilità intervenute dopo la sentenza impugnata.
art. 161 codice di procedura penale
Riferito per il criterio di aumento del termine ordinario di prescrizione (prolungamento di un quarto) usato nel calcolo della durata della prescrizione nel caso concreto.
Costituzione, artt. 3, 24, 27, 111
Articoli richiamati dal ricorrente per dedurre l'illegittimità costituzionale dell'art. 581 c.p.p.; la Corte ha ritenuto la questione non manifestamente fondata e ha escluso il contrasto con tali principi nella misura in cui l'art. 581 regola modalità dell'impugnazione e tutela l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato processato in sua assenza, l'appello proposto dal suo difensore (in particolare se d'ufficio) richiede il deposito, a pena di inammissibilità, di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione o elezione di domicilio: l'omissione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Le eccezioni di incostituzionalità dell'art. 581, comma 1-quater, sono difficili da accogliere: la giurisprudenza della Cassazione ritiene la norma compatibile con i diritti costituzionali in quanto mira a garantire la conoscenza effettiva della sentenza e l'interesse personale dell'imputato all'impugnazione.
- Un ricorso dichiarato inammissibile impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, preclude la valutazione di nuove cause di estinzione o di non punibilità (es. prescrizione) sopravvenute dopo la sentenza impugnata.
- Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017: occorre considerare la sospensione dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p. fino al dispositivo del grado successivo (entro il limite di 1 anno e 6 mesi) nel calcolo della prescrizione.
- In situazioni analoghe, il difensore (soprattutto se d'ufficio e se l'imputato è stato assente) deve tempestivamente procurarsi e depositare il mandato specifico e l'elezione di domicilio dopo la sentenza per evitare la inammissibilità dell'impugnazione e i relativi effetti sfavorevoli (spese, ammenda alla cassa delle ammende).
- Avviare ricorsi basati su questioni di incostituzionalità già ripetutamente respinte dalla Cassazione espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie: valutare la non manifesta fondatezza prima del deposito è prudente.
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