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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14110/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello (del 04/04/2024) deducendo: (1) la nullità del decreto di latitanza (art. 296 e 178 c.p.p.), sostenendo che l'eccezione era stata formulata tempestivamente e che, perciò, gli atti successivi dovessero considerarsi nulli; (2) la mancata applicazione della riduzione di un terzo per il rito abbreviato (art. 175, comma 2, 438 e 442, comma 2 c.p.p.), ossia l'omessa valutazione della richiesta difensiva di definire il processo con il rito abbreviato e di applicare la conseguente riduzione di pena. I fatti processuali rilevanti: Tushe era stato dichiarato contumace con sentenza del 15/01/2010 (confermata in appello 08/07/2010) e arrestato in esecuzione di tale titolo; successivamente nominò difensore di fiducia che chiese la restituzione nel termine per proporre appello; con ordinanza del 12/09/2023 la Corte d'appello lo ha restituito nel termine e rimesso in libertà; il decreto di latitanza non è rinvenuto negli atti nonostante ricerche; la Corte territoriale aveva però respinto l'eccezione come tardiva. Il Procuratore generale aveva ritenuto infondato il primo motivo e fondato il secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la statuizione di restituzione nel termine (e la mancanza di conoscenza effettiva del processo a causa dell'assenza del decreto di latitanza negli atti) rende incoerente la dichiarazione di tardività dell'eccezione: se l'imputato non ha avuto conoscenza effettiva del processo, la nullità del decreto di latitanza non può essere considerata tardiva. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna affinché la Corte territoriale esamini nel merito l'eccezione di nullità del decreto di latitanza e ne tragga le conseguenze. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito alla luce dell'accoglimento del primo. Decisione adottata il 31 gennaio (anno indicato nel dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 296 cod. proc. pen.

    La norma sul decreto di latitanza e relative nullità è stata discussa nella prospettiva della sua qualificazione come nullità a regime intermedio; tuttavia la Cassazione sottolinea che la tempestività dell'eccezione dipende dalla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione con la disciplina della nullità e della loro impugnabilità; la Corte osserva che l'eccezione non può essere dichiarata tardiva se l'imputato non ha avuto conoscenza effettiva del procedimento.

  • art. 175, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sul rito abbreviato e sui suoi effetti sulla determinazione della pena: la richiesta di abbreviato comporta diritto alla valutazione della riduzione del terzo; la Corte territoriale deve esaminare espressamente la domanda.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato in appello (richiamata nel quadro delle regole sul rito alternativo e sulle conseguenti riduzioni di pena).

  • art. 442, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione di pena in caso di giudizio abbreviato; la mancata valutazione della richiesta rappresenta omissione da esaminare, ma il tema è stato assorbito in questa decisione per effetto dell'accoglimento della questione principale.

  • Cass. Sez. 1, n. 41305 del 07/10/2009 (Gjoka)

    Giurisprudenza citata che ha accertato la 'conoscenza effettiva' del processo quale presupposto per considerare la nullità del decreto di latitanza come eccepibile in via ordinaria.

  • Cass. Sez. 6, n. 53599 del 10/12/2014 (Hrustic)

    Sentenza che ammette esplicitamente la valutazione della conoscenza effettiva del processo in relazione alla latitanza.

  • Cass. Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021 (Ihnawi)

    Giurisprudenza favorevole alla dichiarazione di nullità del decreto di latitanza anche se l'eccezione è proposta in appello, quando emerge l'assenza di ricerche serie e la mancanza di conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.

Massime di principio

  • La nullità del decreto di latitanza è in genere qualificata come nullità 'a regime intermedio', ma la sua tempestività dipende dalla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato: se l'imputato non ha mai avuto conoscenza del procedimento (es. decreto non rinvenuto, mancate ricerche), l'eccezione non può essere dichiarata tardiva.
  • La restituzione nel termine per proporre impugnazione rappresenta indice rilevante della mancanza di conoscenza effettiva del processo e rende incoerente una decisione che nello stesso tempo dichiari tardiva l'eccezione sulla latitanza.
  • Quando il decreto di latitanza non è reperito negli atti, la Corte deve accertare se siano state effettuate ricerche serie (polizia giudiziaria, difensore di fiducia, ecc.); in difetto, va valutata la nullità e le possibili conseguenze sugli atti successivi (annullamento e rinvio).
  • La richiesta di giudizio abbreviato e la conseguente riduzione di un terzo della pena devono essere esaminate espressamente dal giudice: l'omessa valutazione può costituire motivo di censura, ma può essere assorbita se la questione principale (es. nullità del decreto di latitanza) conduce all'annullamento e al rinvio.
  • In caso di plurime eccezioni, la Corte di legittimità può accogliere un motivo e dichiarare assorbiti gli altri, rimettendo alla Corte territoriale il compito di riesaminare complessivamente la posizione dell'imputato alla luce delle statuizioni sulla nullità.

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