Cassazione Penale, Sentenza n. 14110/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello (del 04/04/2024) deducendo: (1) la nullità del decreto di latitanza (art. 296 e 178 c.p.p.), sostenendo che l'eccezione era stata formulata tempestivamente e che, perciò, gli atti successivi dovessero considerarsi nulli; (2) la mancata applicazione della riduzione di un terzo per il rito abbreviato (art. 175, comma 2, 438 e 442, comma 2 c.p.p.), ossia l'omessa valutazione della richiesta difensiva di definire il processo con il rito abbreviato e di applicare la conseguente riduzione di pena. I fatti processuali rilevanti: Tushe era stato dichiarato contumace con sentenza del 15/01/2010 (confermata in appello 08/07/2010) e arrestato in esecuzione di tale titolo; successivamente nominò difensore di fiducia che chiese la restituzione nel termine per proporre appello; con ordinanza del 12/09/2023 la Corte d'appello lo ha restituito nel termine e rimesso in libertà; il decreto di latitanza non è rinvenuto negli atti nonostante ricerche; la Corte territoriale aveva però respinto l'eccezione come tardiva. Il Procuratore generale aveva ritenuto infondato il primo motivo e fondato il secondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la statuizione di restituzione nel termine (e la mancanza di conoscenza effettiva del processo a causa dell'assenza del decreto di latitanza negli atti) rende incoerente la dichiarazione di tardività dell'eccezione: se l'imputato non ha avuto conoscenza effettiva del processo, la nullità del decreto di latitanza non può essere considerata tardiva. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna affinché la Corte territoriale esamini nel merito l'eccezione di nullità del decreto di latitanza e ne tragga le conseguenze. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito alla luce dell'accoglimento del primo. Decisione adottata il 31 gennaio (anno indicato nel dispositivo).
Norme richiamate
art. 296 cod. proc. pen.
La norma sul decreto di latitanza e relative nullità è stata discussa nella prospettiva della sua qualificazione come nullità a regime intermedio; tuttavia la Cassazione sottolinea che la tempestività dell'eccezione dipende dalla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con la disciplina della nullità e della loro impugnabilità; la Corte osserva che l'eccezione non può essere dichiarata tardiva se l'imputato non ha avuto conoscenza effettiva del procedimento.
art. 175, comma 2 cod. proc. pen.
Norma sul rito abbreviato e sui suoi effetti sulla determinazione della pena: la richiesta di abbreviato comporta diritto alla valutazione della riduzione del terzo; la Corte territoriale deve esaminare espressamente la domanda.
art. 438 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio abbreviato in appello (richiamata nel quadro delle regole sul rito alternativo e sulle conseguenti riduzioni di pena).
art. 442, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena in caso di giudizio abbreviato; la mancata valutazione della richiesta rappresenta omissione da esaminare, ma il tema è stato assorbito in questa decisione per effetto dell'accoglimento della questione principale.
Cass. Sez. 1, n. 41305 del 07/10/2009 (Gjoka)
Giurisprudenza citata che ha accertato la 'conoscenza effettiva' del processo quale presupposto per considerare la nullità del decreto di latitanza come eccepibile in via ordinaria.
Cass. Sez. 6, n. 53599 del 10/12/2014 (Hrustic)
Sentenza che ammette esplicitamente la valutazione della conoscenza effettiva del processo in relazione alla latitanza.
Cass. Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021 (Ihnawi)
Giurisprudenza favorevole alla dichiarazione di nullità del decreto di latitanza anche se l'eccezione è proposta in appello, quando emerge l'assenza di ricerche serie e la mancanza di conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.
Massime di principio
- La nullità del decreto di latitanza è in genere qualificata come nullità 'a regime intermedio', ma la sua tempestività dipende dalla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato: se l'imputato non ha mai avuto conoscenza del procedimento (es. decreto non rinvenuto, mancate ricerche), l'eccezione non può essere dichiarata tardiva.
- La restituzione nel termine per proporre impugnazione rappresenta indice rilevante della mancanza di conoscenza effettiva del processo e rende incoerente una decisione che nello stesso tempo dichiari tardiva l'eccezione sulla latitanza.
- Quando il decreto di latitanza non è reperito negli atti, la Corte deve accertare se siano state effettuate ricerche serie (polizia giudiziaria, difensore di fiducia, ecc.); in difetto, va valutata la nullità e le possibili conseguenze sugli atti successivi (annullamento e rinvio).
- La richiesta di giudizio abbreviato e la conseguente riduzione di un terzo della pena devono essere esaminate espressamente dal giudice: l'omessa valutazione può costituire motivo di censura, ma può essere assorbita se la questione principale (es. nullità del decreto di latitanza) conduce all'annullamento e al rinvio.
- In caso di plurime eccezioni, la Corte di legittimità può accogliere un motivo e dichiarare assorbiti gli altri, rimettendo alla Corte territoriale il compito di riesaminare complessivamente la posizione dell'imputato alla luce delle statuizioni sulla nullità.
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