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Provvedimento

Deliberazione n. 595 del 26/09/2024

Provvedimento del 26 settembre 2024

Garante Privacy595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della disciplina sul revenge porn ex art. 144-bis Codice privacy. A seguito di segnalazione dell’interessato, l’Autorità aveva già ingiunto alle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato e di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per dodici mesi. La decisione finale si limita a confermare l’operato urgente del dirigente competente.

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica dell’ordine d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per la segnalazione di materiale sessualmente esplicito diffondibile senza consenso. L’intervento è stato attivato a seguito della segnalazione della persona interessata e mira a prevenire la diffusione del contenuto sulle piattaforme indicate.

Contesto normativo e avvio del procedimento

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire la possibile diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica.

Contenuto del provvedimento urgente adottato il 13 settembre 2024

A seguito della segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 459 del 13 settembre 2024, ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e la tempestiva comunicazione di tali misure all’Autorità.

La determinazione è stata trasmessa al gestore delle piattaforme il 13 settembre 2024 e sono state successivamente acquisite osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 26 settembre 2024, con relatore il dott. Agostino Ghiglia, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 459/24 adottato dal dirigente competente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica conferma integralmente le misure già disposte in via urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, senza introdurre ulteriori prescrizioni o sanzioni.

Effetti pratici per i destinatari

Il provvedimento consolida l’obbligo per le piattaforme coinvolte di:

  • impedire la diffusione del materiale segnalato;
  • conservare eventuali copie acquisite in chiaro per il periodo di dodici mesi;
  • adottare misure tecniche e organizzative che evitino l’identificabilità diretta degli interessati.

Si tratta quindi di un atto cautelare e confermativo, volto alla tutela immediata della riservatezza e della sfera personale della persona segnalante in un contesto di potenziale diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.

Punti principali

Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Facebook e Instagram. Il procedimento riguarda quindi un possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, senza consenso dell’interessato.

Provvedimento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 13 settembre 2024 una determinazione urgente. Con essa ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, a soli fini probatori.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 26 settembre 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 459/24 adottato dal dirigente il 13 settembre 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il provvedimento finale non contiene ulteriori statuizioni di merito, ma conferma l’efficacia dell’ordine urgente già impartito.

Come è indicizzato

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