L.R. Lazio 13/2019
Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Lazio disciplina l’individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, l’adozione dei relativi piani di risanamento, le indagini epidemiologiche, i divieti urbanistici e produttivi, il monitoraggio e i finanziamenti. La dichiarazione dura 5 anni ed è rinnovabile una sola volta per altri 5; il piano va adottato entro 6 mesi e approvato entro i 12 successivi, altrimenti i divieti decadono.
Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale
Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale
La legge regionale del Lazio definisce le procedure per individuare e gestire le aree caratterizzate da elevato rischio di crisi ambientale, con l’obiettivo di tutelare in via prioritaria salute umana e ambiente. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e opera in coordinamento con la normativa statale e con le competenze degli enti locali.
Finalità e ambito di applicazione
La legge mira a garantire un livello elevato di protezione della salute e dell’ambiente, in attuazione dei principi di precauzione e azione preventiva. Regola:
- l’individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;
- le misure di risanamento per eliminare o ridurre inquinamento e squilibri ambientali;
- il monitoraggio e l’indagine epidemiologica;
- i vincoli e le prescrizioni applicabili nelle aree dichiarate.
Individuazione delle aree ad elevato rischio
La Regione individua gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da elevato rischio in presenza, tra l’altro, di:
- gravi alterazioni degli equilibri ecologici in suolo, sottosuolo, atmosfera e acque;
- elevata concentrazione di stabilimenti industriali con possibilità di incidenti rilevanti.
La dichiarazione è adottata con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con enti locali e autorità competenti, sentita la commissione consiliare competente, sulla base di una relazione preliminare degli uffici regionali, sentiti ARPA Lazio e DEP Lazio. La relazione deve individuare almeno:
- perimetrazione dell’ambito territoriale;
- valutazione della qualità ambientale anche tramite indici di misurazione coerenti con i parametri europei, statali e OMS;
- presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.
L’accertamento del rischio è effettuato dalla direzione regionale competente, previo atto di indirizzo della Regione e su istanza degli enti locali interessati.
La dichiarazione ha durata di 5 anni ed è rinnovabile una sola volta per ulteriori 5 anni con la medesima procedura. L’area dichiarata e il relativo piano sono sottoposti a monitoraggio. Dopo la dichiarazione, la Giunta avvia anche l’indagine epidemiologica.
Piano di risanamento
Per ciascuna area dichiarata deve essere predisposto un piano di risanamento che individui le misure urgenti per rimuovere i fenomeni in atto, ridurre i rischi ambientali e sanitari e avviare il recupero e la riqualificazione dell’area.
Il piano può prevedere misure per:
- ridurre o eliminare inquinamento e squilibri ambientali, anche tramite impianti e apparati agevolati;
- vigilare sui processi produttivi e sull’uso dei dispositivi di abbattimento dell’inquinamento;
- garantire controllo sullo stato dell’ambiente e sull’attuazione degli interventi.
La proposta preliminare è adottata dalla Giunta d’intesa con gli enti locali, nel rispetto della normativa sulla VAS, pubblicata sul BUR e resa disponibile al pubblico; sono raccolte osservazioni di cittadini, enti e altri interessati. Dopo l’esame delle osservazioni, la Giunta adotta il piano definitivo e lo propone al Consiglio regionale per l’approvazione.
Il piano contiene anche il piano finanziario, con risorse pubbliche e private, strumenti di gestione, tempi e procedure di attuazione.
Il piano cessa di efficacia con la scadenza della dichiarazione di area e può essere rinnovato solo se rinnova anche la dichiarazione. L’approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste, che devono essere realizzate entro la validità del piano. In caso di inadempienza delle autorità competenti, la Regione assegna un termine e, se inutilmente decorso, interviene in via sostitutiva e avvia il recupero in danno.
Il piano può introdurre limiti o valori più restrittivi per emissioni e scarichi rispetto a quelli autorizzati ai singoli impianti. Se prevede riduzioni sotto i limiti vigenti o di pianificazione, devono essere disposti incentivi per i sistemi di riduzione delle emissioni, con richiesta di incentivo e contestuale adeguamento delle autorizzazioni da parte dei soggetti interessati.
Indagine epidemiologica e partecipazione
La Regione svolge un’indagine epidemiologica sulla popolazione esposta all’interno del perimetro dell’area dichiarata; per popolazione esposta si intendono residenti, fluttuanti e lavoratori dell’area. Se l’ambito dell’indagine non coincide con il perimetro, la Regione definisce l’area specifica di analisi.
L’indagine può essere eseguita in via preliminare anche nelle aree non ancora perimetrate per le quali sia stato formalmente avviato l’iter di riconoscimento.
Per tali attività la Regione si avvale di DEP Lazio e del Registro tumori regionale, potendo stipulare convenzioni con soggetti specializzati. È prevista la promozione di forme di consenso informato e partecipazione attiva della popolazione interessata. Le disposizioni si applicano nei limiti della compatibilità con il piano di rientro sanitario e con i poteri del Commissario ad acta.
Divieti e limitazioni nelle aree dichiarate
Nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, per tutta la durata del piano di risanamento, Regione ed enti locali vietano:
- la realizzazione di nuovi edifici residenziali;
- la realizzazione, ampliamento o riattivazione di attività soggette al d.lgs. 105/2015 sugli incidenti rilevanti;
- qualsiasi altra attività che possa aggravare le condizioni di squilibrio ambientale richiamate dalla legge.
Possono inoltre vietare, se previsto espressamente dal piano, nuovi edifici lavorativi, sportivi, di culto o ricreativi. Il piano deve essere adottato entro 6 mesi dalla dichiarazione e approvato nei 12 mesi successivi; in mancanza, i divieti decadono.
Rapporti con urbanistica e pianificazione territoriale
Se contiene prescrizioni urbanistiche, il piano di risanamento prevale sugli strumenti provinciali e comunali. Gli enti locali devono adeguare i propri strumenti urbanistici.
Quando preveda impianti o opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi, il piano può derogare alla pianificazione territoriale e urbanistica vigente e adottata. Nei procedimenti VAS relativi a nuovi strumenti o varianti che interessano tali territori, il rapporto ambientale deve recepire gli obiettivi di tutela e sviluppo sostenibile fissati dal piano o dalla dichiarazione.
L’approvazione del piano comporta, oltre alla pubblica utilità, anche la dichiarazione di pubblico interesse delle opere previste.
Agricoltura e attività rurali
Se nell’area sono presenti attività rurali aziendali o territorio agricolo, l’individuazione dell’area, la redazione del piano e il monitoraggio avvengono sentita anche la direzione regionale competente in materia di agricoltura.
Il piano può prevedere azioni specifiche riconducibili alle attività rurali aziendali, utili alla riqualificazione ambientale, sociale ed economica dell’area. Alle attività agricole non si applicano di regola i divieti della legge, salvo che il piano li preveda motivatamente.
Se il piano introduce limitazioni o divieti per tali attività, deve prevedere misure per assicurarne la salvaguardia e la continuità; se ciò non è possibile, deve contemplare forme di risarcimento del danno, totale o parziale.
Monitoraggio e aggiornamento del piano
Il monitoraggio è svolto da ARPA, ASL, Città metropolitana di Roma capitale e province, secondo i parametri del piano di risanamento. Gli enti predispongono una relazione semestrale sull’evoluzione della situazione ambientale e sull’attuazione del piano, trasmessa all’Assessore regionale competente e agli enti locali interessati.
L’Assessore riferisce alla commissione consiliare competente. Sulla base delle risultanze del monitoraggio, il piano può essere modificato con la stessa procedura prevista per la sua adozione, senza alterarne il periodo di validità. Anche queste disposizioni operano nei limiti della compatibilità con il piano di rientro sanitario e con le attribuzioni del Commissario ad acta.
Abrogazioni
Sono abrogate le precedenti disposizioni regionali relative alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale contenute nella l.r. 74/1991 e nella l.r. 14/1999.
Disposizioni finanziarie
Per far fronte agli oneri della legge, esclusi quelli del monitoraggio, sono istituiti due fondi regionali per gli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale:
- fondo corrente: 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021;
- fondo in conto capitale: 500.000 euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021.
Per le attività di monitoraggio di ARPA Lazio è istituita una specifica voce di spesa pari a 100.000 euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021. Al finanziamento concorrono anche risorse derivanti da assegnazioni statali previste per i programmi regionali sulla qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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