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Messaggio

Messaggio numero 24 del 05-01-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra gli effetti contributivi del D.lgs. 148/2015 su cassa integrazione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione agli apprendisti professionalizzanti, alle modalità di esposizione in UniEmens, alla regolarizzazione dei periodi pregressi e alle istruzioni contabili.

Nuove disposizioni contributive per CIGO/CIGS e apprendistato

Nuove disposizioni contributive su CIGO/CIGS e apprendistato

Il documento illustra i profili contributivi derivanti dal riordino degli ammortizzatori sociali operato dal D.lgs. 148/2015, con focus sulle nuove aliquote di finanziamento della cassa integrazione, sull’estensione della tutela agli apprendisti professionalizzanti e sulle conseguenti modalità di gestione in UniEmens, regolarizzazione e contabilità.

Premessa e finalità del messaggio

La circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 aveva già illustrato la nuova disciplina delle integrazioni salariali. Il presente messaggio si limita a trattare gli aspetti contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, in particolare per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.

Viene inoltre precisato che, per la gestione degli adempimenti collegati al contributo addizionale e all’assetto UniEmens, seguiranno successive istruzioni operative, considerate le complessità introdotte dal nuovo regime.

Aspetti contributivi della CIGO

Il D.lgs. 148/2015 modifica la contribuzione dovuta per la cassa integrazione ordinaria, sia sotto il profilo del finanziamento mensile sia con riferimento al contributo addizionale legato alla prestazione fruita.

L’articolo 13 del decreto riduce gli oneri ordinari e rimodula le aliquote per settore e dimensione aziendale. Le aliquote indicate sono:

  • Industria in genere fino a 50 dipendenti: 1,70%
  • Industria in genere oltre 50 dipendenti: 2,00%
  • Industria e artigianato edile - operai: 4,70%
  • Industria e artigianato lapideo - operai: 3,30%
  • Industria e artigianato edile e lapideo fino a 50 dipendenti - impiegati/quadri: 1,70%
  • Industria e artigianato edile e lapideo oltre 50 dipendenti - impiegati/quadri: 2,00%

Le nuove misure decorrono dal periodo di paga "settembre 2015".

Determinazione della soglia dimensionale

La soglia occupazionale che incide sulla misura della contribuzione si calcola, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno civile precedente dichiarato dall’impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell’anno civile, il parametro è rappresentato dal numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività.

Nel computo devono essere inclusi tutti i dipendenti, compresi:

  • lavoratori a domicilio;
  • apprendisti con qualsiasi tipologia contrattuale.

Se eventi successivi modificano la forza lavoro già comunicata e determinano una variazione della contribuzione dovuta, l’impresa deve presentare apposita dichiarazione di responsabilità all’Istituto.

Regole transitorie per il periodo di avvio

Per la forza dimensionale dell’anno in corso:

  • le imprese già operanti con dipendenti prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 148/2015 mantengono la soglia dichiarata con riferimento al 2014;
  • le aziende che iniziano l’attività con dipendenti dal 24 settembre 2015 devono applicare i criteri sopra indicati.

Per il 2016, il limite dimensionale è determinato come media annua del 2015. Ai fini del calcolo:

  • per i mesi da gennaio ad agosto 2015 non si considera il personale apprendista;
  • per i mesi da settembre a dicembre 2015 l’apprendistato deve invece essere incluso.

La media ponderata così ottenuta costituisce la forza dimensionale utile per determinare l’aliquota ordinaria dovuta nel 2016.

Comunicazione all’Istituto

Se il nuovo requisito occupazionale comporta una variazione della misura della contribuzione ordinaria mensile, l’impresa deve comunicarlo all’INPS.

La comunicazione avviene tramite la funzione "contatti" del cassetto previdenziale aziende, con:

  • oggetto: "Requisito occupazionale Cigo";
  • testo: "Comunico la media occupazionale aziendale ai fini della determinazione dell’aliquota Cigo".

La sede competente gestisce gli effetti contributivi attribuendo o eliminando i codici di autorizzazione 1S/1J e informa il datore di lavoro tramite il medesimo cassetto previdenziale.

Apprendistato e integrazioni salariali

Il decreto estende la platea dei beneficiari delle integrazioni salariali anche ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

La tutela varia in funzione del tipo di integrazione salariale a cui l’impresa può accedere:

  • imprese con accesso alle sole integrazioni salariali ordinarie: gli apprendisti ricevono solo trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
  • imprese con accesso sia a integrazioni ordinarie sia straordinarie: gli apprendisti ricevono solo trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
  • imprese con accesso alle sole integrazioni straordinarie: gli apprendisti ricevono solo tale trattamento, ma esclusivamente nel caso di intervento richiesto per causale di crisi aziendale.

Per gli apprendisti, la contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio.

Aliquote CIGO per apprendisti professionalizzanti

Per gli apprendisti professionalizzanti, l’aliquota CIGO da settembre 2015 è la seguente:

  • imprese fino a 50 dipendenti:
    • industria: 1,70%
    • edilizia industria e artigianato: 4,70%
    • lapidei industria e artigianato: 3,30%
  • imprese oltre 50 dipendenti:
    • industria: 2,00%
    • edilizia industria e artigianato: 4,70%
    • lapidei industria e artigianato: 3,30%

Apprendisti presso aziende destinatarie della sola CIGS

Per gli apprendisti professionalizzanti occupati presso aziende destinatarie della sola CIGS, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga "settembre 2015" è pari allo 0,90%, di cui 0,30% a carico dell’apprendista.

Esclusione di agevolazioni contributive sulla contribuzione di finanziamento

Alla contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione, sia CIGO sia CIGS, non si applicano le disposizioni dell’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Ne consegue che la contribuzione resta dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che beneficiano dello sgravio previsto dalla legge di stabilità 2012 per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

Proroga del periodo di apprendistato

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto di riordino, alla ripresa dell’attività lavorativa dopo sospensione o riduzione dell’orario, il periodo di apprendistato è prorogato per un periodo equivalente alle ore di integrazione salariale fruite.

Per determinare la durata della neutralizzazione, i datori di lavoro devono convertire in giornate il totale delle ore di cassa integrazione usufruite dall’apprendista durante il rapporto professionalizzante.

Apprendisti mantenuti in servizio e apprendistato per beneficiari di indennità di mobilità

L’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. 81/2015 conferma il beneficio del mantenimento, per un anno dopo la prosecuzione del rapporto al termine dell’apprendistato, del regime contributivo agevolato applicato durante il contratto.

In ragione delle nuove aliquote di finanziamento introdotte dal D.lgs. 148/2015, dal periodo di paga "settembre 2015" cambia la misura della contribuzione datoriale per questi lavoratori, che si allinea a quella prevista per gli apprendisti professionalizzanti e incorpora l’aumento contributivo per CIGO/CIGS.

Il datore di lavoro deve quindi versare la contribuzione CIGO/CIGS secondo l’assetto vigente nel corso del periodo di apprendistato, indipendentemente dalla qualifica conseguita dall’apprendista, indicata come R o W.

Per gli apprendisti mantenuti in servizio da imprese destinatarie della CIGS, resta ferma la quota dello 0,30% a carico del lavoratore.

La nuova misura contributiva, comprensiva di CIGO/CIGS, si applica anche ai lavoratori assunti in apprendistato per qualificazione o riqualificazione professionale in quanto beneficiari di indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015.

Compilazione dei flussi UniEmens per l’apprendistato

Nel sistema UniEmens gli apprendisti sono attualmente individuati con il codice "5" e con la compilazione dell’elemento relativo alla tipologia di contratto, che può assumere i valori:

  • APPA: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
  • APPB: apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
  • APPC: apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Per individuare i soggetti per i quali il datore di lavoro è tenuto agli obblighi contributivi in materia di CIGO/CIGS, sono introdotti nell’elemento dedicato i seguenti codici:

  • PA: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • PB: apprendistato professionalizzante;
  • PC: apprendistato di alta formazione e ricerca;
  • M1: apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo.

Per i periodi a partire da gennaio 2016, i datori di lavoro devono trasmettere i flussi UniEmens utilizzando tali codifiche. Dallo stesso periodo non deve più essere valorizzato il precedente elemento indicato nel documento.

Non vi sono innovazioni nella compilazione per i lavoratori assunti in apprendistato come beneficiari di indennità di mobilità e per quelli mantenuti in servizio al termine dell’apprendistato.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per regolarizzare le differenze contributive derivanti dalle modifiche normative sui punti relativi ad apprendisti e mantenuti in servizio, i datori di lavoro, a partire dal mese di competenza successivo a quello di emanazione del messaggio, devono valorizzare nell’UniEmens, per i periodi settembre-dicembre 2015, i seguenti elementi:

  • codice M201, con significato "Differenze Contributo CIGO";
  • codice M202, con significato "Differenze Contributo CIGS";
  • imponibili: somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
  • importo: contributo dovuto riferito a CIGO e/o CIGS.

La regolarizzazione può avvenire senza aggravio di oneri accessori se effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio.

Assumendo x come mese di emanazione:

  • per le causali riportate nell’UniEmens di competenza del mese x+1, il pagamento dei contributi va effettuato entro il giorno 16 del mese x+2, senza oneri accessori;
  • per le causali riportate nell’UniEmens di competenza del mese x+2, il pagamento dei contributi va effettuato entro il giorno 16 del mese x+3, senza oneri accessori.

Istruzioni contabili

La rilevazione contabile del gettito contributivo derivante dalle nuove disposizioni sui lavoratori con contratto di apprendistato beneficiari di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie avviene sui conti già in uso nelle contabilità indicate nel documento.

Le gestioni interessate sono:

  • PTH: integrazione salariale ordinaria per lavoratori dell’industria;
  • PTE: integrazione salariale per lavoratori dell’edilizia;
  • PTF: integrazione salariale per attività di escavazione di materiali lapidei del settore industria;
  • PTG: integrazione salariale per attività di escavazione di materiali lapidei del settore artigianato;
  • GAU: oneri per il mantenimento del salario.

La procedura automatizzata di ripartizione del DM imputa le entrate ai seguenti conti:

  • PTH21010: contributi dovuti dalle aziende industriali di competenza anni precedenti;
  • PTH21070: contributi dovuti dalle aziende industriali di competenza anno in corso;
  • PTE21010: contributi dovuti dalle aziende edili di competenza anni precedenti;
  • PTE21070: contributi dovuti dalle aziende edili di competenza anno in corso;
  • PTF21010: contributi dovuti dalle aziende industriali del settore lapideo di competenza anni precedenti;
  • PTF21070: contributi dovuti dalle aziende industriali del settore lapideo di competenza anno in corso;
  • PTG21010: contributi dovuti dalle aziende artigiane del settore lapideo di competenza anni precedenti;
  • PTG21070: contributi dovuti dalle aziende artigiane del settore lapideo di competenza anno in corso;
  • GAU21015: contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di competenza anni precedenti;
  • GAU21075: contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di competenza anno in corso.

Riferimenti e note richiamate nel testo

Il documento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti normativi e chiarimenti:

  • D.lgs. 148/2015, in materia di riordino degli ammortizzatori sociali;
  • legge delega n. 183/2014 (Jobs Act);
  • D.Lgs. 81/2015, con particolare riguardo all’apprendistato;
  • articolo 21, comma 1, lettera b;
  • articolo 47, commi 4 e 7, del D.Lgs. 81/2015;
  • legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 22, comma 1, escluso per la contribuzione di finanziamento CIGO/CIGS.

Il testo precisa inoltre che per "periodo di paga settembre 2015" si intende il periodo di paga in corso al momento di entrata in vigore del D.lgs. n. 148/2015, pubblicato in G.U. n. 221 del 23 settembre 2015.

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