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Provvedimento

Deliberazione n. 720 del 27/11/2025

Provvedimento del 27 novembre 2025

Garante Privacy720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di TikTok Technology Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme TikTok e YouTube. Sono confermate l’ingiunzione di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per dodici mesi con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di TikTok e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per contenuti sessualmente espliciti non consensuali su piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di TikTok Technology Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a possibile diffusione non consensuale di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito.

Origine del procedimento e base normativa

La decisione prende le mosse da una segnalazione presentata dall’interessato, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità per evitare la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate. Il Garante richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
  • gli artt. 143 e 144 del Codice, richiamati per la decisione dell’Autorità entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di un provvedimento da parte del dirigente competente, soggetto a successiva ratifica.

Provvedimenti urgenti adottati il 25 novembre 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 458 e 459 del 25 novembre 2025, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme. Le misure disposte sono state:

  • l’ingiunzione alle società destinatarie di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale materiale acquisito in chiaro.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 27 novembre 2025, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 458/2025 e 459/2025. La ratifica conferma l’efficacia delle misure cautelari adottate per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e oggetto di potenziale divulgazione senza consenso.

Esito pratico

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né un accertamento definitivo di illecito, ma si limita a confermare un intervento urgente di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato, secondo il meccanismo speciale previsto per le segnalazioni di revenge porn.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La vicenda origina da una segnalazione presentata dall’interessato, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme TikTok e YouTube. Il Garante richiama la propria competenza a intervenire entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimenti urgenti del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, i provvedimenti nn. 458 e 459 del 25 novembre 2025. Tali determinazioni hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e hanno prescritto, per l’eventuale materiale acquisito in chiaro, la conservazione a soli fini probatori per dodici mesi.

Misure imposte alle piattaforme

Le società destinatarie sono state tenute a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione e, qualora tale materiale fosse acquisito in chiaro, a conservarlo per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, riunito in data 27 novembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di TikTok Technology Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland. Il provvedimento è quindi un atto di conferma dell’intervento cautelare volto a prevenire la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure correttivepubblica amministrazione

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