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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22016/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Milano (5/05/2023). La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello perché mancava lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato dopo la pronuncia impugnata e mancava la dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; inoltre l'appello è stato ritenuto generico nei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la disciplina applicabile è quella vigente al momento della presentazione dell'atto di impugnazione (principio tempus regit actum) e quindi la richiesta di deposito del mandato specifico e dell'elezione di domicilio, prevista dall'art. 581, comma 1-quater, nella formulazione introdotta dal d.lgs. n.150/2022, doveva essere rispettata anche se la modifica successiva (legge 9/8/2024 n.114) ha attenuato l'onere per il difensore di fiducia; inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che è sufficiente la presenza in atti di una precedente elezione di domicilio se l'atto di impugnazione richiama in modo espresso e specifico quella dichiarazione: qui tale richiamo mancava, pertanto l'inammissibilità era legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

    La norma richiede, a pena di inammissibilità, il deposito del mandato specifico e della dichiarazione/elezione di domicilio quando l'imputato è stato giudicato in assenza; nella formulazione antecedente alla legge 9/8/2024 il requisito operava anche per il difensore di fiducia; inoltre le Sezioni Unite hanno precisato che è sufficiente che l'atto di impugnazione richiami in modo espresso e specifico una precedente dichiarazione/elezione di domicilio già presente negli atti.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    La legge 9 agosto 2024, n. 114 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen.; quanto al comma 1-quater, gli adempimenti sono stati mantenuti solo nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta dal difensore d'ufficio.

    La modifica ha attenuato l'onere del deposito del mandato specifico per i difensori di fiducia, lasciando l'obbligo solo per il difensore d'ufficio; però la modifica non è retroattiva rispetto alle impugnazioni già proposte prima della sua entrata in vigore.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto nell'ordinamento il comma 1-quater dell'art. 581 che, nella versione allora vigente, imponeva l'onere del mandato ed elezione di domicilio anche per il difensore di fiducia.

  • principio tempus regit actum (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Le norme processuali devono essere valutate in base al testo vigente al momento in cui è stato compiuto l'atto processuale (qui: la presentazione dell'impugnazione); dunque la disciplina applicabile è quella vigente alla data di proposizione dell'appello, non quella successivamente entrata in vigore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.

  • Costituzione (art. 24, art. 27, art. 111)

    Richiamate nel testo per valutare eventuali profili di costituzionalità: la Corte ha ritenuto che l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-quater, non contrasti con il diritto di difesa (art.24), con la presunzione di non colpevolezza (art.27, comma 2) né con il diritto di impugnare (art.111, settimo comma), poiché la norma regolamenta modalità di esercizio dell'impugnazione e persegue la finalità di garantire conoscenza certa del processo.

Massime di principio

  • Per le norme processuali opera il principio tempus regit actum: si applica la disciplina vigente al momento della presentazione dell'atto processuale (es. appello), non quella entrata in vigore successivamente.
  • Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, l'appello proposto dal difensore deve rispettare gli adempimenti formali richiesti (mandato specifico e dichiarazione/elezione di domicilio) se ciò era imposto dalla normativa vigente alla data di presentazione dell'impugnazione; la mancata osservanza determina inammissibilità.
  • La modifica legislativa che attenua l'onere (es. legge 9/8/2024 n.114) non si applica retroattivamente alle impugnazioni già depositate prima della sua entrata in vigore, salvo diversa disposizione transitoria.
  • È sufficiente ai fini dell'art. 581 la presenza in atti di una precedente elezione o dichiarazione di domicilio solo se l'atto di impugnazione richiama espressamente e specificamente tale precedente dichiarazione, consentendone l'immediata individuazione.
  • L'onere di deposito del mandato specifico è particolarmente rilevante quando l'impugnazione è proposta da un difensore d'ufficio; tuttavia, se la norma vigente al momento del deposito richiedeva l'adempimento anche per il difensore di fiducia, quest'ultimo deve comunque ottemperare.
  • La declaratoria di inammissibilità per difetti formali rispetto ai requisiti di notifica o mandato assorbe questioni eventualmente connesse (es. presunta genericità dei motivi) quando la decisione sulla ammissibilità impedisce l'esame del merito.

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