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Legge

L.R. Sardegna 25/2019

Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 25/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 25/2019 interpreta l’art. 29, comma 1, della l.r. n. 31/1998, chiarendo quando possono essere conferite le funzioni di direttore generale a soggetti esterni ai ruoli regionali con adeguata qualificazione ed esperienza. Non introduce oneri finanziari e si applica dalla pubblicazione nel BURAS (27 dicembre 2019).

Interpretazione autentica sui dirigenti esterni della Regione Sardegna

Interpretazione autentica sui dirigenti esterni

La legge regionale della Sardegna chiarisce il significato dell’art. 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, in coerenza con l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001. L’intervento serve a definire in modo puntuale i requisiti per il conferimento di funzioni dirigenziali apicali a soggetti esterni all’amministrazione regionale.

Ambito applicativo e contenuto dell’interpretazione

La disciplina interpretata riguarda il conferimento delle funzioni di direttore generale a persone esterne ai ruoli dell’Amministrazione regionale. La norma precisa che tali incarichi possono essere attribuiti solo a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, in presenza di specifici percorsi ed esperienze.

Requisiti soggettivi per l’incarico

Possono essere conferite le funzioni di direttore generale a soggetti esterni che rientrino in una delle seguenti categorie:

  • persone che abbiano svolto attività in organismi o enti pubblici o privati, oppure in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno cinque anni in funzioni dirigenziali;
  • persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno cinque anni, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza;
  • persone provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Titolo di studio richiesto

La formazione universitaria richiesta non può essere inferiore:

  • alla laurea specialistica o magistrale;
  • oppure al diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al d.m. n. 509 del 1999.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta il 27 dicembre 2019.

Testo integrale

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