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Sentenza

Sentenza n. 4426/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento: dell’atto di Diffida per abbandono di rifiuti emesso dal Settore Ambiente e Attività produttive del Comune di Castellammare di Stabia in data 09.11.2022 e notificato il 12.11.2022, con cui gli veniva intimato, unitamente agli altri comproprietari del fondo sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Cupa S.Marco e Traversa Savorito, identificato al N.C.E.U. Foglio 6, p.lla 2144-3006, di: 1. adottare ad horas dal ricevimento della diffida gli accorgimenti necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovere i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, illecitamente sversati e bonificare l’intera area interessata dai predetti rifiuti, per la salvaguardia dell’ambiente e della pubblica incolumità; 2. comunicare al Comune la data di inizio e di ultimazione delle dette attività, unitamente ai dati delle persone e/o ditte incaricate, con consegna della documentazione attestante il corretto smaltimento/recupero a discarica o eco-centro autorizzato, al fine di consentire le opportune verifiche da parte degli organi di controllo.

Giustizia amministrativa202300704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di diffida per abbandono di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, rivolto al comproprietario del fondo insieme agli altri comproprietari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la diffida comunale con cui gli era stato ordinato, insieme agli altri comproprietari, di rimuovere rifiuti pericolosi e non pericolosi illecitamente abbandonati sul fondo, bonificare l’area e documentare le attività svolte. Ha dedotto, in primo luogo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre contestato il difetto di motivazione e di istruttoria e l’erronea applicazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, sostenendo di essere estraneo agli sversamenti effettuati da terzi e che la sua responsabilità non potesse fondarsi sulla sola qualità di comproprietario. Il ricorrente ha documentato di avere il fondo recintato e chiuso, di avere segnalato ripetutamente gli abbandoni alle autorità, di avere incaricato una società di vigilanza privata e di avere sostenuto le spese per la rimozione dei rifiuti e il ripristino della recinzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio, ritenendo giustificata la deroga prevista dall’art. 7 l. 241/1990 in ragione delle ragioni di urgenza, espressamente richiamate nel provvedimento, connesse alla presenza di rifiuti pericolosi. Ha invece accolto il motivo relativo al difetto di motivazione e istruttoria e all’erronea applicazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006. La responsabilità solidale del proprietario o titolare di diritti sull’area presuppone che l’abbandono dei rifiuti sia a lui imputabile almeno a titolo di dolo o colpa; la sola proprietà del fondo non è sufficiente. Nel caso concreto non risultavano elementi, neppure presuntivi, della colpevolezza del ricorrente. Al contrario, le segnalazioni alle autorità, la recinzione dell’area, l’incarico a una ditta di vigilanza, la rimozione dei rifiuti e il ripristino della recinzione dimostravano l’adozione di cautele idonee a escludere negligenza o incuria, anche considerando la residenza del ricorrente in Toscana. Il ricorso è stato pertanto accolto e la diffida annullata. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando sussistono ragioni di urgenza, purché tali ragioni risultino dal provvedimento; nel caso concreto l’urgenza era collegata alla presenza di rifiuti pericolosi.

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    «L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati»; «chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa».

    Il proprietario o titolare di diritti sull’area è obbligato in solido alla rimozione e al ripristino soltanto quando l’abbandono dei rifiuti gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa. La mera qualità di proprietario non determina una responsabilità oggettiva; occorre un accertamento concreto, anche presuntivo, della colpevolezza, svolto in contraddittorio con gli interessati.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, il proprietario o titolare di diritti reali o personali sull’area può essere destinatario dell’ordine di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi soltanto se l’abbandono gli è imputabile a titolo di dolo o colpa; la mera proprietà dell’area non è sufficiente e non consente di configurare una responsabilità oggettiva.
  • L’amministrazione che ordina al proprietario la rimozione di rifiuti abbandonati da terzi deve svolgere e rappresentare nel provvedimento un’adeguata istruttoria circa la concreta imputabilità soggettiva della condotta, indicando gli elementi dai quali desumere dolo, negligenza, incuria o omessa vigilanza colpevole.
  • L’adozione di misure effettive di custodia e protezione dell’area, quali la recinzione, il controllo degli accessi, le segnalazioni alle autorità, l’incarico a una società di vigilanza e l’attivazione per la rimozione dei rifiuti, può escludere la colpa del proprietario e impedire l’adozione nei suoi confronti dell’ordine previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando il provvedimento di rimozione dei rifiuti sia sorretto da ragioni di urgenza connesse alla presenza di rifiuti pericolosi e tali ragioni siano espressamente indicate nell’atto.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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