Cassazione Civile, Sentenza n. 36682/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I contribuenti hanno impugnato otto avvisi di accertamento con cui l'Agenzia rideterminava il classamento di immobili ai sensi dell'art. 1, comma 335, legge n. 311/2004. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione; la CTR di appello ha riformato accogliendo l'appello di Roma Capitale ritenendo gli avvisi sufficientemente motivati. I contribuenti hanno ricorso in Cassazione articolando sei motivi: inammissibilità dell'appello del Comune (mancata legittimazione), efficacia del giudicato/conciliatio intervenuta in altro giudizio, omesso esame di circostanze sopravvenute e di fatti decisivi (perizie tecniche), violazione di norme processuali (art. 360 c.p.c. e art. 48 D.lgs. 546/1992). La questione centrale concerneva la sussistenza del rigoroso obbligo motivazionale per le riclassificazioni di massa ex comma 335 e la valutazione delle prove/depositi peritali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (inammissibilità dell'appello del Comune) per difetto di specificità e perché Roma Capitale risultava parte nel giudizio di merito; ha invece accolto, nei restanti motivi, la censura relativa al difetto di motivazione degli avvisi e dell'appello. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui le operazioni di riclassificazione di microzona ex art.1, comma 335 richiedono una motivazione rigorosa che specifichi: gli elementi che hanno concretamente interessato la microzona, come essi incidono sul diverso classamento della singola unità e le date di rilevazione dei valori medi. Poiché il giudice d'appello non ha rispettato tali criteri, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è stato deciso il merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti. Sulle spese la Corte ha disposto l'integrale compensazione tra le parti nonostante la vittoria dei contribuenti, in considerazione del consolidamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
legge n. 311/2004
Introduce la procedura di riclassificazione 'per microzone'; la Corte afferma che l'atto di riclassificazione massiva richiede motivazione rigorosa che dimostri il maggior incremento del valore medio di mercato della microzona rispetto all'intero comune e come questo incida sulla singola unità immobiliare
D.lgs. n. 546/1992
artt. 10, 52, 53; art. 48
Richiamato in relazione alla legittimazione ad impugnare e agli effetti del giudicato; in particolare l'art. 48 è stato invocato dai ricorrenti rispetto al valore della preesistente classificazione, mentre la Corte ha chiarito che anche in presenza di conciliazione l'ufficio può procedere a nuovo classamento ma deve rigorosamente motivare
d.P.R. n. 138/1998
Le caratteristiche edilizie e posizionali previste dall'art. 8 devono essere considerate e specificate nella motivazione dell'atto di riclassamento per spiegare la ricaduta sulla singola unità immobiliare
Codice Civile
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato esterno; la Corte ha valutato che la conciliazione intervenuta in altro processo non necessariamente preclude un successivo accertamento catastale, ma la successiva iniziativa deve essere adeguatamente motivata
Codice di Procedura Civile
art. 360, art. 365, art. 366, art. 378 c.p.c.
Norme richiamate come fondamento delle censure in Cassazione (vizi di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, difetto di specificità nella deduzione dei motivi, memorie); la Corte ha applicato tali norme per esaminare ammissibilità e fondatezza dei motivi
Corte Costituzionale
sentenza n. 249 del 24/10/2017
Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 335, ma ha sottolineato l'obbligo rigoroso di motivazione degli atti di riclassificazione 'diffusa', richiedendo che il contribuente possa conoscere le ragioni concrete dell'intervento
Massime di principio
- La riclassificazione di massa ex art.1, comma 335 l.311/2004 richiede una motivazione particolarmente rigorosa: non basta il richiamo a scostamenti medi, va indicato come e perché la microzona è cambiata e in che misura ciò incide sulla singola unità
- L'amministrazione ha l'onere di provare sia il presupposto generale (aumento del valore medio di mercato nella microzona rispetto al comune) sia i criteri e i parametri usati per applicare la riclassificazione alla singola unità
- La precedente conciliazione o decisione favorevole al contribuente non esclude automaticamente nuovi accertamenti catastali, ma se l'ufficio procede deve fornire motivazione specifica che giustifichi la revisione nonostante il precedente accordo
- Il Comune può essere parte legittimata a impugnare se è stato considerato parte nel giudizio di merito; la contestazione sulla legittimazione richiede specificità probatoria e documentale
- Le perizie e i fatti posti dal contribuente devono essere considerati e valutati dal giudice: l'omesso esame di elementi decisivi può determinare la cassazione della decisione di merito
- In contenziosi analoghi, il contribuente va messo in condizione 'ex ante' di comprendere e contestare concretamente le ragioni del riclassamento (fonti, date di rilevazione, criteri di elaborazione), pena l'illegittimità dell'atto
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