Risposta n. 117 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeConferimento di quote OICR PIR Compliant in PIR Alternativi – Articolo 1, comma 101, legge 11 dicembre 2016, n. 232
Il quesito
La Cassa (ente di previdenza obbligatoria) detiene quote di due FIA chiusi PIR Compliant e intende conferire tali quote in due distinti PIR Alternativi presso le SGR istitutrici optando per il regime del risparmio amministrato. Si chiede quale sia il riferimento oggettivo per determinare il presumibile valore di realizzo (valorizzazione) delle quote già possedute alla data dell'apporto ai fini dell'imposta sostitutiva ex art. 1, comma 101, e se i proventi riferibili a versamenti effettuati prima della modifica regolamentare che ha reso il fondo PIR Compliant possano beneficiare integralmente dell'agevolazione dopo il conferimento.
Soluzione prospettata dal contribuente
La Cassa propone di valorizzare le quote non quotate con riferimento al NAV dell'ultimo prospetto periodico disponibile alla data del conferimento, rettificandolo per le movimentazioni intervenute (richiami, versamenti, rimborsi, distribuzioni) fino alla data dell'apporto; il costo fiscale medio ponderato deve invece considerare tutti i versamenti e rimborsi intervenuti fino al conferimento e non essere cristallizzato alla data dell'ultimo prospetto. Inoltre ritiene che, una volta conferite nel PIR, i proventi generati siano integralmente agevolabili indipendentemente da quando sono stati effettuati i versamenti al fondo.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il conferimento è equiparato a cessione a titolo oneroso e che per gli OICR non quotati il valore di conferimento coincide, in linea generale, con l'ultimo prospetto periodico disponibile alla data del conferimento, mentre il costo coincide con il costo medio ponderato alla medesima data. Tuttavia, se tra l'ultimo prospetto e la data di conferimento sono intervenute variazioni non riflesse nel prospetto (caso tipico di FIA chiusi ancora in sottoscrizione), il valore da considerare è il prospetto rettificato delle variazioni intervenute fino al conferimento e sarà cura della SGR determinare il corretto valore. L'imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra tale valore e il costo fiscale; le ritenute sugli eventuali redditi maturati alla data del conferimento sono dovute dalla SGR e l'holding period decorre dalla data del conferimento. Infine, l'Agenzia precisa che il regime agevolativo opera a partire dalla data dell'apporto e che il parere è reso sulla base degli elementi rappresentati, fermo il potere di controllo dell'Amministrazione.
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