Cassazione Penale, Sentenza n. 14825/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 13/06/2024. Entrambi deducono, con il primo motivo, la illegittima utilizzazione nei giudizi di merito di verbali di individuazione fotografica acquisiti nelle indagini preliminari (violazione artt. 500 e 514 c.p.p. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Con il secondo motivo ciascuno contesta la valutazione probatoria della Corte territoriale: Iyere denuncia il prevalere del riconoscimento fotografico sul negativo riconoscimento in udienza e l'erronea correlazione del possesso di una utenza telefonica con l'illecita cessione; Osaibhie censura la ritenuta attendibilità dei testi che avrebbero riferito acquisti effettuati in periodi di detenzione dell'imputato, con travisamento temporale della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo (uso dei verbali di individuazione fotografica) ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché i verbali erano stati acquisiti al fascicolo di dibattimento con il consenso delle parti e possono legittimamente essere utilizzati ai fini della decisione, non essendo dimostrata una "inutilizzabilità patologica"; il consenso del difensore è valido. Sul secondo motivo ha ritenuto le doglianze inammissibili perché si risolvono in una mera rivalutazione degli aspetti di fatto e della credibilità dei testi, materie non sindacabili in cassazione salvo i vizi tassativamente indicati dalla legge (assenza di motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà). Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 514 cod. proc. pen.
Il divieto di lettura dei verbali di indagini preliminari non impedisce l'utilizzo nel dibattimento degli atti del fascicolo P.M. che siano stati acquisiti al fascicolo dibattimentale con il consenso delle parti; solo l'inutilizzabilità 'patologica' (acquisizione contra legem) ne impedirebbe l'uso.
art. 500 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza ma non ritenuto violato: non ostacola l'acquisizione con consenso degli atti di indagine nel fascicolo dibattimentale.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in tema di illeciti relativi agli stupefacenti, richiamata in relazione alle imputazioni ma non oggetto di autonoma interpretazione decisoria nel provvedimento di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione della prova: è consentito controllare solo vizi della motivazione come la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà; non è consentita la rielaborazione dei fatti o della credibilità dei testimoni.
art. 111, comma 5 Cost.
Richiamato a supporto della legittimità costituzionale della deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova quando le parti acconsentono all'acquisizione degli atti delle indagini.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per i ricorsi dichiarati inammissibili, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- I verbali e gli atti del fascicolo delle indagini preliminari, se acquisiti al fascicolo di dibattimento con il consenso delle parti, possono essere utilizzati legittimamente in decisione salvo che non risultino affetti da "inutilizzabilità patologica" (acquisizione contra legem).
- Il consenso all'acquisizione può essere validamente prestato anche dal difensore, e ciò legittima l'uso probatorio degli atti in dibattimento.
- In cassazione non è consentito riformare la valutazione di merito sulla credibilità dei testimoni o sulla ricostruzione fattuale, salvo che non ricorrano vizi formali e gravi della motivazione (assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- Per contestare l'utilizzo di prove derivanti dalle indagini preliminari è necessario dimostrare specifici vizi di illegittimità o l'inutilizzabilità patologica degli atti, non una semplice diversa interpretazione dei fatti.
- Le doglianze basate su divergenze temporali nelle dichiarazioni dei testi (p. es. acquisti asseriti in periodi di detenzione) devono evidenziare incongruenze manifeste e conflitti probatori incontrovertibili per travolgere la valutazione di merito; altrimenti la censura sarà probabilmente ritenuta aspecifica e inammissibile.
- Chi propone ricorso deve formulare censure riconducibili alle tipologie di vizio ammesse in cassazione; altrimenti corre il rischio non solo di inammissibilità ma anche di essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie.
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