Cassazione Penale, Sentenza n. 27672/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di semilibertà che il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile ritenendo applicabile l'art. 4‑bis ord. pen. per i reati in esecuzione (tra cui omicidio e associazione mafiosa) e valutando insufficiente la documentazione prodotta a dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e la cessazione di collegamenti con la criminalità organizzata. La difesa ha contestato la corretta applicazione temporale della norma (i reati sono stati in buona parte commessi prima delle modifiche normative) e ha prodotto elementi quali ISEE 2020, estratto conto, percorsi di studio (diploma e tre lauree), 2259 giorni di liberazione anticipata, assenza di riferimenti in indagini successive, estraneità familiare e offerta di lavoro, sostenendo che ciò dimostrerebbe la mancata pericolosità e il distacco dal contesto criminale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'attuale disciplina dell'art. 4‑bis ord. pen. anche per reati commessi anteriormente, richiamando il principio tempus regit actum per le norme esecutive; ha inoltre confermato che la documentazione fornita non è sufficiente perché la norma richiede elementi specifici, "diversi e ulteriori" rispetto alla regolare condotta carceraria per dimostrare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e l'adempimento delle obbligazioni civili. È stata confermata l'inammissibilità della domanda di semilibertà e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4‑bis ordinamento penitenziario
Applicabile alle modalità esecutive anche se i reati sono stati commessi precedentemente (principio tempus regit actum). Richiede che il detenuto alleghi elementi specifici, "diversi e ulteriori" rispetto alla mera buona condotta carceraria, per dimostrare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e l'adempimento delle obbligazioni civili.
Richiamato in relazione al principio di irretroattività delle norme penali sostanziali; la Corte ha però affermato che le norme sull'esecuzione soggiacciono al principio tempus regit actum.
art. 25 Costituzione
Richiamato nel contesto del principio di irretroattività delle norme penali sostanziali; non ostacola l'applicazione dell'attuale disciplina esecutiva ai procedimenti in corso.
art. 48 e 50 ordinamento penitenziario
Richiamati in relazione alla disciplina delle misure alternative e delle istanze per benefici; usati come riferimento nella doglianza processuale del ricorrente.
D.L. 162/2022 (conv. L. 192/2022)
Riferimento alla norma transitoria che disciplina casi di collaborazione impossibile o inesigibile; citata per spiegare che alcune fattispecie hanno una disciplina transitoria specifica.
Corte costituzionale, sent. n. 253/2019 e n. 18/2024 (giurisprudenza citata)
Richiamate per distinguere la precedente formulazione dell'art. 4‑bis (più rigorosa, con presunzione assoluta di pericolosità in assenza di collaborazione) dall'attuale formulazione, ritenuta più favorevole.
Massime di principio
- Le norme sull'esecuzione delle pene (misure alternative, semilibertà, permessi) sono regolate dal principio tempus regit actum: si applica la disciplina vigente al momento della valutazione esecutiva, anche se i fatti sono anteriori, salvo specifiche disposizioni transitorie.
- Per i detenuti condannati per reati riconducibili a contesti mafiosi o organizzati l'art. 4‑bis ord. pen. richiede non solo buona condotta carceraria o titoli di studio, ma l'allegazione e la prova di elementi concreti e specifici che dimostrino il distacco dal contesto criminale e l'adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie.
- La mera produzione di documenti economici (es. ISEE, estratto conto) e il percorso formativo non sono automaticamente risolutivi: il giudice richiede elementi che consentano di inferire la cessazione dei rapporti con l'organizzazione (es. dichiarazioni investigazioni che escludono legami, testimonianze o fatti comprovanti la perdita di ruoli e collegamenti, motivazioni sulle ragioni della mancata collaborazione se rilevante).
- Se la richiesta di misura è dichiarata inammissibile per carenza di allegazione, è opportuno integrare la domanda con prove puntuali e spiegazioni sulle ragioni dell'eventuale mancata collaborazione, nonché documentazione sulla restituzione/adempimento delle obbligazioni civili, per soddisfare il carattere "diverso e ulteriore" richiesto dalla norma.
- Le modifiche normative che riguardano l'esecuzione non comportano automaticamente una maggiorazione della gravosità per il detenuto; la giurisprudenza può ritenere talune riforme più favorevoli rispetto a precedenti formulazioni restrittive.
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