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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 589 del 26/09/2024

Provvedimento del 26 settembre 2024

Garante Privacy589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che CI & DI Food s.r.l. non ha riscontrato nei termini un’istanza di accesso ex art. 15 GDPR presentata da una lavoratrice, relativa a estratto del Libro Unico del Lavoro e dati presenze da badge. La società ha poi trasmesso i dati solo dopo l’invito ad aderire dell’Autorità, oltre tredici mesi dopo la richiesta. È stata ritenuta violata la disciplina sugli artt. 12 e 15 GDPR, mentre è stata archiviata la contestazione relativa all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR. Il Garante ha irrogato una sanzione di 4.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento.

CI & DI Food s.r.l.: sanzione per omesso riscontro a istanza di accesso ai dati personali del lavoratore

CI & DI Food s.r.l. - omesso riscontro a istanza di accesso del lavoratore e sanzione

Il provvedimento riguarda CI & DI Food s.r.l., destinataria di un reclamo presentato da una lavoratrice per il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali trattati nell’ambito del rapporto di lavoro. La vicenda prende avvio da una istanza inviata via PEC il 9 agosto 2022, relativa all’estratto del Libro Unico del Lavoro e ai dati delle timbrature registrate tramite badge elettronico.

Fatti e svolgimento del procedimento

La reclamante ha lamentato che la società non avesse fornito alcuna risposta alla richiesta di accesso. Nel corso dell’istruttoria, e dopo l’invito ad aderire dell’Autorità, la società ha inviato i documenti richiesti con nota del 28 settembre 2023, sostenendo che il precedente mancato riscontro fosse dovuto a una mera svista e alla gestione della casella PEC riservata al solo legale rappresentante, non presente in ufficio nel periodo feriale.

Successivamente, la società ha depositato memorie difensive e ha chiesto audizione. Ha rappresentato di aver avviato interventi organizzativi, tra cui:

  • revisione del regolamento aziendale in materia privacy;
  • attribuzione di specifici incarichi e istruzioni scritte a personale amministrativo per la gestione delle richieste degli interessati;
  • aggiornamento delle informative, con indicazione di un indirizzo e-mail dedicato per l’esercizio dei diritti;
  • formazione del personale sui principi del GDPR e del Codice privacy;
  • introduzione di un sistema di alert/notifica per le PEC.

Violazioni esaminate e valutazioni del Garante

L’Autorità ha ritenuto accertata la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR. In particolare, ha rilevato che il titolare:

  • non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso entro il termine di un mese previsto dall’art. 12 GDPR;
  • non ha comunicato nei termini un eventuale diniego, né i motivi dell’inottemperanza;
  • ha trasmesso i dati solo dopo l’intervento dell’Autorità, con un ritardo superiore a tredici mesi.

Il Garante ha osservato che l’argomento difensivo basato sulla gestione interna delle PEC e sulla presenza del solo legale rappresentante non esonera il titolare dall’obbligo di predisporre misure organizzative idonee a gestire le istanze ex artt. 12 e 15 GDPR. È stato inoltre ritenuto irrilevante il richiamo ad altri possibili strumenti giuridici per ottenere la documentazione, poiché il diritto di accesso garantisce direttamente la copia dei dati personali trattati.

Contestazione archiviata

È stata invece disposta l’archiviazione della contestazione relativa all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR, in quanto le difese e gli elementi forniti dalla società nel corso del procedimento e dell’audizione hanno escluso, per tale profilo, ulteriori rilievi.

Sanzione amministrativa pecuniaria

Il Garante ha qualificato la violazione come non minore, valorizzando:

  • la natura della violazione, incidente sull’esercizio di un diritto fondamentale dell’interessato;
  • la durata particolarmente estesa dell’inadempimento;
  • il grado di responsabilità della società, giudicato colposo/negligente;
  • il fatto che la violazione abbia riguardato un solo interessato;
  • la cooperazione successivamente prestata dal titolare e le misure correttive adottate.

In applicazione dell’art. 83 GDPR, anche alla luce dei criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro.

Provvedimenti finali e rimedi

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento limitatamente alla violazione degli artt. 12 e 15 GDPR, ha ordinato alla società il pagamento della sanzione e ha disposto:

  • la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante;
  • la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
  • l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno.

È stata inoltre richiamata la facoltà di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, nonché la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini previsti dalla legge.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto del reclamo

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una lavoratrice nei confronti di CI & DI Food s.r.l. La reclamante lamentava il mancato riscontro alla richiesta di accesso ai propri dati personali trattati nell’ambito del rapporto di lavoro, in particolare all’estratto del Libro Unico del Lavoro e al riepilogo delle presenze acquisite tramite badge elettronico.

Comportamento della società e istruttoria

La società ha dichiarato di non aver inviato i documenti richiesti per una svista e per la gestione delle PEC affidata esclusivamente al legale rappresentante, assente nel periodo feriale. Dopo l’avvio dell’attività del Garante, ha comunque trasmesso i dati richiesti e ha rappresentato di aver adottato misure organizzative e formative per migliorare la gestione delle istanze di esercizio dei diritti.

Violazioni accertate

Il Garante ha accertato la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR: il titolare non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso entro un mese, né ha comunicato motivi dell’inottemperanza o la possibilità di reclamo/ricorso. Il riscontro è avvenuto solo dopo l’invito ad aderire dell’Autorità, a distanza di oltre tredici mesi. È stata invece archiviata la contestazione relativa all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR.

Sanzione e criteri di quantificazione

In applicazione dell’art. 83 GDPR, il Garante ha ritenuto la violazione non minore, valorizzando natura della violazione sui diritti dell’interessato, durata superiore a un anno, condotta negligente e coinvolgimento di un solo interessato. A favore della società sono state considerate la cooperazione con l’Autorità, il successivo invio dei dati e le misure correttive adottate. La sanzione amministrativa pecuniaria è stata fissata in 4.000 euro.

Misure accessorie e rimedi

Oltre all’ordinanza ingiunzione, il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito e l’annotazione nel registro interno. È stata indicata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, nonché la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini di legge.

Come è indicizzato

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