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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30963/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del GUP che aveva condannato l'imputato a 30 anni, aveva escluso la recidiva, applicato le circostanze attenuanti generiche in equivalenza con l'aggravante della premeditazione e ridotto la pena a 20 anni per omicidio pluriaggravato in concorso. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: (1) il bilanciamento tra aggravante della premeditazione e attenuanti generiche doveva essere fatto in termini di prevalenza a favore delle attenuanti alla luce del contributo/collaborazione offerto, non in termini di semplice equivalenza; (2) vizio nella determinazione della pena, con critica all'uso delle clausole di stile e al fatto che la pena sarebbe stata determinata al massimo edittale in violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato o inammissibile. Ha ritenuto legittimo il giudizio di merito sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, richiamando il principio secondo cui il giudice di merito ha ampia discrezionalità se adeguatamente motivata anche alla stregua di alcuni parametri dell'art. 133 cod. pen.; ha condiviso che la Corte d'appello ha considerato elementi concreti (fatto efferato; confessione tardiva e parziale) e che la presenza di elementi contrastanti giustifica un giudizio di equivalenza. Sul punto della determinazione della pena la Suprema Corte ha escluso carenza di motivazione: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato considerando la gravità della condotta e la personalità dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Regola la responsabilità per concorso di persone nel reato; richiamata per qualificare la partecipazione all'omicidio in concorso

  • art. 575 cod. pen.

    Definisce il reato di omicidio; norma sostanziale di riferimento per la fattispecie

  • art. 577 n. 3 cod. pen.

    Indica le aggravanti rilevanti per l'omicidio pluriaggravato; usata per descrivere la gravità della fattispecie

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Predisposto per le circostanze di agevolazione mafiosa; la Corte ha aumentato la pena per la circostanza prevista da tale norma

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti connesse alla collaborazione o collaborazione esterna; richiamata nel ragionamento sul valore della confessione e del contributo dell'imputato

  • art. 69 cod. pen.

    Disciplina le circostanze diminuenti e il loro concorso; citata nella doglianza sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia osservato i criteri previsti

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto sufficiente l'uso di alcuni dei parametri previsti ai fini del bilanciamento

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Indica i limiti del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione; la Corte ha qualificato le censure del ricorrente come censure motivazionali improprie rientranti in questa fattispecie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso rigettato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio di valutazione riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato con riferimento anche ad alcuni dei criteri dell'art. 133 cod. pen., è insindacabile in sede di legittimità
  • La decisione di ritenere attenuanti equivalenti all'aggravante è lecita quando esistono elementi contrastanti (es. efferatezza del fatto vs. contributo alla ricostruzione del reato), e in tal caso è corretto non attribuire automaticamente prevalenza alle attenuanti
  • Per impugnare con successo in Cassazione una decisione motivazionale occorre non limitarsi a mere critiche di merito o a proporre una diversa valutazione degli elementi già considerati, ma indicare specifici vizi di diritto o lacune logico-giuridiche nella motivazione
  • La tardività e la parzialità di una confessione o contributo sono circostanze che riducono il valore attenuante dell'ammissione e possono giustificare che il giudice non ne riconosca la prevalenza
  • Nella determinazione della pena il giudice deve indicare i criteri adottati; tuttavia la Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella di merito se la motivazione è coerente, completa e razionale

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