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Legge

L.R. Molise 9/2007

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 ed abrogazione del comma 3 dell'articolo 21 e dell'articolo 26 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17

Normativa regionaleL.R. Molise 9/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 9/2007 modifica la disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: introduce riserve per emergenze abitative e per esigenze di ordine pubblico, disciplina la concessione amministrativa degli alloggi comunali e la verifica dei requisiti per l’assegnazione definitiva, oltre a consentire il ricalcolo dei canoni in caso di disagio economico-sociale. Abroga inoltre alcune disposizioni della l.r. n. 17/2006.

Modifiche alla disciplina molisana dell’edilizia residenziale pubblica e abrogazioni puntuali

Modifiche alla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica in Molise

La legge interviene sulla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, che regola l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i relativi canoni, e abroga alcune norme della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio della Regione Molise.

Riserva di alloggi per emergenze abitative

I Comuni possono riservare, dandone comunicazione alla Regione, fino al 20% degli alloggi disponibili annualmente, al di fuori della graduatoria, per nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa individuate dai Comuni stessi. Ai fini del calcolo della quota, è ammesso l’arrotondamento all’unità superiore.

All’interno di questa riserva, il Comune può disporre l’assegnazione provvisoria dell’alloggio con provvedimento motivato. Tale assegnazione:

  • non può superare la durata di un anno;
  • può essere prorogata fino a due anni complessivi;
  • richiede comunque il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso.

Se mancano domande da parte dei soggetti in emergenza, gli alloggi riservati devono essere assegnati a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria generale.

Assegnazioni provvisorie alle forze dell’ordine

Per le forze dell’ordine in servizio è prevista una disciplina speciale: l’assegnazione provvisoria può essere disposta, indipendentemente dal requisito reddituale, solo in caso di trasferimento e quando ne derivi un disagio abitativo.

Ulteriore riserva per esigenze di ordine pubblico

Oltre alla quota del 20%, il Comune può riservare, per un periodo transitorio e su proposta motivata del Prefetto per esigenze di ordine pubblico, un’ulteriore aliquota non superiore al 10% degli alloggi disponibili. Questa seconda riserva può essere destinata:

  • a pubbliche calamità;
  • agli appartenenti alle Forze Armate;
  • all’Arma dei Carabinieri;
  • alla Polizia di Stato;
  • alla Guardia di Finanza;
  • al Corpo di Polizia Penitenziaria;
  • al Corpo Forestale dello Stato;
  • al Corpo dei Vigili del Fuoco;
  • alla Polizia Locale.

Regime degli alloggi comunali e concessione amministrativa

Gli alloggi comunali gestiti dai Comuni sono assegnati in regime di concessione amministrativa. L’atto di concessione deve determinare:

  • la durata massima della concessione, collegata alla permanenza delle eccezionali ragioni che hanno giustificato la richiesta;
  • l’ammontare del canone concessorio.

Al termine dell’assegnazione provvisoria, l’alloggio deve essere riconsegnato dal Comune all’ente gestore in buono stato locativo.

Verifica dei requisiti per l’assegnazione definitiva

Alla scadenza del periodo di assegnazione provvisoria previsto per i casi di emergenza abitativa e per le forze dell’ordine, entro 60 giorni l’ente gestore deve chiedere alla Commissione competente l’accertamento dei requisiti per l’assegnazione definitiva. Se l’accertamento è negativo, l’ente gestore procede al rilascio dell’alloggio secondo la procedura prevista dall’articolo 24 della legge regionale n. 12/1998.

Ricalcolo del canone per disagio economico-sociale

Gli enti gestori sono tenuti, in ogni tempo, a intervenire nei confronti dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico-sociale quando la documentazione reddituale richiesta non sia stata presentata oppure sia stata presentata in modo incompleto. In tali casi:

  • l’ente gestore acquisisce la documentazione mancante o integrativa;
  • il canone viene rideterminato sulla base del reddito effettivo del nucleo familiare;
  • è necessario il previo accertamento del Comune circa la sussistenza del disagio economico-sociale.

Abrogazioni

La legge abroga:

  • il comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17;
  • l’articolo 26 della medesima legge regionale n. 17/2006.

Efficacia attuale

La legge disciplina materia tuttora rilevante solo nei limiti in cui le norme sulla gestione degli alloggi ERP, sulle riserve e sui canoni siano ancora applicabili nel contesto vigente della Regione Molise; le abrogazioni operate riguardano invece disposizioni specifiche della l.r. n. 17/2006.

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