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Legge

L.R. Molise 10/2007

Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise

Normativa regionaleL.R. Molise 10/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Molise la promozione e il sostegno delle organizzazioni di volontariato: registro regionale, accesso a strutture pubbliche/ convenzionate, formazione, convenzioni, contributi, controlli, osservatorio e conferenza regionale. Prevede anche esenzioni tributarie per le ONLUS e norme transitorie per l’adeguamento delle convenzioni già in essere.

Promozione del volontariato in Molise

Promozione del volontariato nella Regione Molise

La legge disciplina il sostegno pubblico alle organizzazioni di volontariato operanti in Molise, riconoscendone il valore sociale e regolando iscrizione, rapporti con le istituzioni, finanziamenti, controlli e forme di partecipazione alla programmazione regionale. La disciplina si applica nel solo territorio della Regione Molise.

Finalità e ambito del volontariato

La Regione promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato, salvaguardandone l’autonomia e valorizzandone la funzione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà. Le attività rilevanti sono quelle dirette a finalità:

  • sociali: interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, contrasto all’esclusione sociale;
  • civili: qualità della vita, diritti di cittadinanza, tutela dell’ambiente, protezione del territorio e prevenzione dei rischi, con attenzione a protezione civile e soccorso in caso di calamità;
  • culturali: tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico-artistico e attività connesse. Le attività devono concorrere all’eliminazione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona e all’uguaglianza.

Definizione di attività e organizzazioni di volontariato

L’attività di volontariato è personale, spontanea, gratuita e svolta senza fini di lucro, anche indiretti, esclusivamente per solidarietà tramite l’organizzazione di appartenenza. La qualità di volontario è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato o autonomo, e con altri rapporti patrimoniali con l’organizzazione. Il volontario ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute, nei limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione. Le organizzazioni di volontariato devono essere libere nella forma giuridica, purché compatibile con il fine solidaristico, utilizzare in via prevalente prestazioni volontarie e gratuite e impiegare lavoratori dipendenti o autonomi solo nei limiti strettamente necessari al funzionamento e alla qualificazione degli interventi. Devono inoltre assicurare gli aderenti contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

È istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato per settori di attività. Possono iscriversi le organizzazioni operanti in Regione e in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale sul volontariato. La domanda di iscrizione deve essere corredata da:

  • atto costitutivo e/o statuto o accordo degli aderenti;
  • elenco delle cariche associative;
  • elenco dei mezzi e delle strutture in proprietà o uso;
  • relazione sull’attività svolta o da svolgere e sul personale impiegato;
  • copia della polizza assicurativa. L’iscrizione o il diniego devono intervenire entro 30 giorni; se l’ufficio chiede integrazioni, il termine si interrompe una sola volta. Il silenzio oltre il termine comporta accoglimento, se i requisiti sussistono. Le iscrizioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e trasmesse agli enti interessati. Le organizzazioni iscritte devono inviare ogni anno, entro il 30 giugno, bilancio consuntivo o rendiconto, relazione sull’attività svolta e variazioni rilevanti della documentazione. La mancata trasmissione o la perdita dei requisiti comportano cancellazione dal Registro. È previsto ricorso contro diniego e cancellazione secondo la legge statale. Il Registro aggiornato è trasmesso annualmente all’Osservatorio nazionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Accesso a strutture e servizi pubblici o convenzionati

Gli aderenti alle organizzazioni iscritte possono accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nel settore di interesse, se compatibile con statuti e regolamenti della struttura. Il diniego deve essere motivato. L’accesso è subordinato ad accordi che disciplinino presenza dei volontari e rapporti con il personale. Gli accordi devono garantire riconoscibilità del volontario e dell’organizzazione, rispetto delle norme di attività e di utilizzo delle attrezzature, nonché tutela della privacy degli utenti.

Formazione, qualificazione e aggiornamento

La Regione promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento nei settori di intervento del volontariato. Le organizzazioni iscritte possono organizzare attività formative con il supporto dei Centri di servizio per il volontariato. Se una particolare attività richiede per legge un corso preparatorio o di aggiornamento con eventuale esame finale, tali corsi possono essere organizzati anche dalle organizzazioni iscritte e dai Centri di servizio.

Accesso alle informazioni e ai documenti

Alle organizzazioni iscritte è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni secondo la disciplina statale sulla trasparenza amministrativa, limitatamente alle situazioni giuridicamente rilevanti collegate agli scopi statutari. La Regione garantisce inoltre l’invio gratuito a ciascuna organizzazione di ogni numero del Bollettino Ufficiale, per informarla sull’attività legislativa e regolamentare del Consiglio regionale. Le commissioni consiliari trasmettono trimestralmente all’Osservatorio l’elenco delle proposte di legge presentate.

Conferenza regionale del volontariato

È istituita la Conferenza regionale del volontariato come sede consultiva e propositiva delle organizzazioni di volontariato. Si riunisce almeno due volte l’anno per formulare proposte e valutazioni sulle politiche regionali, esprimere pareri sulla programmazione degli interventi, formulare osservazioni sull’attività dell’Osservatorio e eleggere i rappresentanti delle organizzazioni in seno all’Osservatorio. La Conferenza adotta un proprio regolamento. La prima riunione è convocata dall’Assessore regionale alle politiche sociali, che provvede anche alle ulteriori convocazioni sostitutive. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria D. Sono previsti criteri di rappresentanza basati su settori di intervento e territorialità; è inoltre stabilita l’incompatibilità tra gli aderenti alle organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio per il volontariato e i componenti del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione Molise, e ciascuna organizzazione non può avere propri associati in più di uno degli organismi nominativi designati dalla Conferenza.

Osservatorio regionale sul volontariato

È istituito presso l’Assessorato alle politiche sociali l’Osservatorio regionale sul volontariato, da costituirsi con decreto del Presidente della Giunta entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Ne fanno parte rappresentanti della Regione, degli enti locali e otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dalla Conferenza; partecipano senza voto anche un rappresentante del Comitato di gestione del Fondo speciale e uno dei Centri di servizio. Se non arrivano tutte le designazioni entro 45 giorni dalla richiesta formale, l’Osservatorio può essere costituito con almeno due terzi delle designazioni, con successiva integrazione. I componenti decadono al rinnovo del Consiglio regionale, salvo prorogatio. Ai membri esterni spetta il rimborso spese. L’Osservatorio si riunisce almeno quattro volte l’anno e può essere convocato straordinariamente su richiesta del presidente, di un assessore competente, di almeno 20 organizzazioni iscritte o di sei componenti. Svolge funzioni di proposta, promozione, raccordo con le istituzioni, studio e diffusione del volontariato; esamina le convenzioni, esprime parere sul riparto dei fondi per i contributi, segue l’attuazione della legge e redige un rapporto annuale per Giunta e Consiglio. Riceve inoltre una relazione annuale sulla propria attività dal presidente.

Comitato di gestione del Fondo speciale

L’Assessore regionale alle politiche sociali, o suo delegato, rappresenta la Regione nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione Molise, secondo la disciplina statale richiamata.

Contributi alle organizzazioni di volontariato

La Regione può concedere contributi, nei limiti delle risorse di bilancio, per sostenere specifiche attività o progetti documentati presentati dalle organizzazioni iscritte, coerenti con le attività previste dalla legge statale sul volontariato. Le domande devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. I progetti sono valutati dall’Osservatorio con il supporto tecnico delle strutture regionali competenti, sulla base di linee guida approvate dalla Giunta. Il riparto dei fondi è disposto dalla Giunta, acquisito il parere dell’Osservatorio e sentita la Commissione consiliare competente, che si esprime entro 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, il parere non è più necessario. L’attribuzione dei contributi è comunicata al Comune in cui l’organizzazione ha sede o opera.

Controlli e conseguenze delle irregolarità

L’Assessorato alle politiche sociali esercita controlli sulle organizzazioni iscritte, anche se non convenzionate, tramite ispezioni del personale amministrativo, eventualmente con il supporto di altre strutture regionali. I controlli avvengono con visite ordinarie e straordinarie a campione, e sono obbligatori in caso di segnalazioni. Verificano la conformità delle attività alla normativa, la permanenza dei requisiti di iscrizione, la regolare tenuta della contabilità e la marginalità di eventuali attività commerciali o produttive rispetto allo scopo solidaristico. Delle visite va redatto verbale sottoscritto dall’ispettore e dal legale rappresentante. Le irregolarità sono comunicate al Presidente della Giunta e all’Assessore competente per i provvedimenti di cancellazione dal Registro e di revoca dei contributi.

Fondo regionale dei beni mobili dismessi

I beni mobili dismessi dalla Regione e dagli enti e agenzie regionali sono destinati a un fondo specifico, da utilizzare a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o di organismi iscritti in albi regionali istituiti per l’associazionismo di promozione sociale. Il fondo è gestito dall’Assessorato alle risorse finanziarie – Servizio Patrimonio, secondo modalità e criteri fissati da regolamento della Giunta.

Convenzioni con la pubblica amministrazione

La Regione, gli enti locali, gli enti sub-regionali e l’A.S.Re.M. possono stipulare convenzioni con organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nel Registro, purché dimostrino attitudine e capacità operative rispetto all’attività da svolgere. Ogni anno la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente e la Conferenza regionale del volontariato, definisce criteri e settori di intervento prioritari per le convenzioni. Le convenzioni devono garantire diritti e dignità degli utenti, prevedere valutazione delle prestazioni, controllo della qualità e verifica dei risultati. Devono inoltre disciplinare:

  • requisiti e criteri della scelta dell’organizzazione;
  • attività specifiche e destinatari;
  • salvaguardia dell’autonomia del volontariato;
  • continuità delle attività;
  • contributi e rimborsi, compresa copertura assicurativa e spese di formazione;
  • strutture, strumenti e attrezzature messi a disposizione;
  • rapporti tra organizzazione ed ente convenzionante;
  • eventuale impiego di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti consentiti;
  • formazione di base richiesta;
  • verifiche e controlli;
  • durata;
  • cause di risoluzione e revoca dei contributi;
  • modalità e tempi di corresponsione dei contributi e rendicontazione. La Giunta può emanare indirizzi e direttive per uniformare le modalità di stipula e i criteri di erogazione.

Rapporti con gli enti convenzionanti e uso dei beni regionali

Per agevolare le organizzazioni convenzionate, Regione, enti e agenzie regionali possono concedere gratuitamente spazi, attrezzature, beni mobili e immobili di loro proprietà o disponibilità, alle condizioni stabilite dalla Giunta. Durante la vigenza della convenzione, con autorizzazione del Presidente della Giunta, è consentito apporre lo stemma della Regione Molise su tesserini, uniformi e veicoli dei volontari, in aggiunta a quello dell’organizzazione; la convenzione disciplina anche l’uso dello stemma.

Rapporti con i Centri di servizio per il volontariato

Per garantire integrazione e informazione, i programmi, i preventivi e i consuntivi predisposti dai soggetti gestori dei Centri di servizio per il volontariato, dopo l’approvazione, sono trasmessi dal Comitato di gestione del Fondo speciale alla Giunta regionale e all’Osservatorio, accompagnati da una relazione sull’attività del Comitato.

Esenzioni tributarie

Le ONLUS sono esentate dal pagamento dei tributi regionali e dai relativi adempimenti, secondo la disciplina statale richiamata.

Norme transitorie

Le organizzazioni di volontariato già iscritte con formale provvedimento regionale si intendono automaticamente iscritte nel nuovo Registro. Le convenzioni già stipulate devono essere adeguate alle nuove disposizioni entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, pena la cancellazione dal Registro delle organizzazioni interessate. Entro 60 giorni dall’approvazione del regolamento interno della Conferenza regionale del volontariato, la Conferenza deve rinnovare tutte le rappresentanze interne ed esterne già elette.

Disposizioni finanziarie e abrogazioni

Per il primo esercizio gli oneri sono coperti con gli stanziamenti già previsti per la precedente disciplina abrogata e con il capitolo 38600, ridenominato in coerenza con la nuova legge; per gli anni successivi la quantificazione è rinviata alle leggi di bilancio. Sono abrogate le precedenti leggi regionali del 1995 e del 1997 in materia di volontariato, oltre alle norme regionali incompatibili. Per quanto non disciplinato, si applicano la legge statale sul volontariato, i relativi decreti attuativi e il decreto legislativo n. 460/1997.

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