DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104
Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto aggiorna la parte seconda del d.lgs. 152/2006 su VIA, verifica di assoggettabilità, VAS e AIA, recependo la direttiva 2014/52/UE. Ridefinisce procedimenti, competenze statali/regionali, documentazione, termini e pubblicazioni; introduce la VIS in alcuni casi e fissa regole specifiche per progetti nazionali, aree protette e Natura 2000.
Modifiche alla disciplina della VIA e delle competenze ambientali nel d.lgs. 152/2006
Modifiche alla disciplina delle valutazioni ambientali nel d.lgs. 152/2006
Il decreto interviene in modo ampio sulla parte seconda del d.lgs. 152/2006, aggiornando la disciplina della valutazione ambientale alla direttiva 2014/52/UE. Vengono ridefiniti nozioni, ambiti applicativi, competenze, documentazione e tempi del procedimento, con particolare attenzione alla VIA e alla verifica di assoggettabilità.
Finalità e nozioni fondamentali
La valutazione ambientale viene inquadrata come strumento volto a proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, conservare le specie e preservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi. Il testo ridefinisce inoltre concetti centrali come:
- VIA, intesa come processo complessivo che comprende studio, consultazioni, valutazione, provvedimento finale e sua integrazione nell’autorizzazione del progetto;
- VIS, quale elaborato predisposto dal proponente per stimare gli impatti complessivi del progetto sulla salute della popolazione;
- valutazione d’incidenza, per piani e progetti potenzialmente incidenti su siti Natura 2000;
- impatti ambientali, estesi anche agli effetti della vulnerabilità del progetto a gravi incidenti o calamità.
Progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità
La VIA si applica ai progetti che possono produrre impatti ambientali significativi e negativi. La verifica di assoggettabilità a VIA è prevista per:
- progetti dell’allegato II destinati esclusivamente o essenzialmente allo sviluppo e collaudo di nuovi metodi o prodotti, se non utilizzati per più di due anni;
- modifiche o estensioni di progetti degli allegati II, II-bis, III e IV, salvo i casi conformi ai valori limite eventualmente stabiliti;
- progetti degli allegati II-bis e IV secondo criteri e soglie fissati dal decreto ministeriale 30 marzo 2015.
La VIA è invece prevista per:
- i progetti degli allegati II e III;
- i progetti degli allegati II-bis e IV di nuova realizzazione che ricadono, anche solo in parte, in aree naturali protette o in siti della rete Natura 2000;
- i progetti sperimentali dell’allegato II, se la verifica preliminare evidenzia impatti significativi;
- le modifiche o estensioni dei progetti degli allegati II e III che superano i valori limite;
- le modifiche o estensioni degli allegati II, II-bis, III e IV se la verifica preliminare ne evidenzia gli impatti significativi e negativi;
- i progetti degli allegati II-bis e IV che, all’esito della verifica, risultino suscettibili di impatti significativi e negativi.
Valutazione preliminare per modifiche e adeguamenti tecnici
Per modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare rendimento e prestazioni ambientali, il proponente può chiedere una valutazione preliminare tramite apposite liste di controllo. L’autorità competente risponde entro 30 giorni e indica se l’intervento debba essere assoggettato a verifica di assoggettabilità, a VIA oppure se non rientri nelle categorie rilevanti.
Esclusioni ed esenzioni
Per progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale o alla risposta alle emergenze di protezione civile, il Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, può escluderli dal campo di applicazione della disciplina VIA, previa valutazione caso per caso, se l’applicazione della procedura comprometterebbe tali obiettivi.
In casi eccezionali, il Ministro può inoltre esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle regole del Titolo III, purché siano rispettati gli obiettivi nazionali ed europei in materia di VIA. In tali ipotesi devono essere valutate forme alternative di analisi, rese pubbliche le informazioni e le ragioni dell’esenzione e informata la Commissione europea prima del rilascio dell’autorizzazione.
Competenze statali e regionali
Per VAS e AIA, in sede statale l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; il parere motivato di VAS è espresso dal Ministro d’intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, mentre il provvedimento di AIA è rilasciato dallo stesso Ministero.
In sede regionale, l’autorità competente è l’amministrazione individuata dalle leggi regionali o delle Province autonome con funzioni di tutela ambientale. Regioni e Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti competenze, criteri per individuare enti territoriali interessati, soggetti competenti in materia ambientale, modalità di consultazione, partecipazione delle regioni confinanti e regole procedurali per VAS e AIA.
Per la VIA e la verifica di assoggettabilità:
- in sede statale sono competenti i progetti degli allegati II e II-bis;
- in sede regionale i progetti degli allegati III e IV.
Le Regioni e Province autonome devono comunque garantire il rispetto delle procedure essenziali e dei termini massimi stabiliti dal decreto.
Commissione tecnica VIA e VAS
Per i procedimenti di competenza statale è istituita la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, con massimo quaranta commissari, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente. Essa può avvalersi del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente e, nei procedimenti con interesse regionale concorrente, di un esperto designato dalle Regioni o Province autonome interessate.
La Commissione è supportata da un Comitato tecnico istruttorio di trenta unità di personale pubblico, collocate in comando, distacco, fuori ruolo o analoghe posizioni. Sono previste regole su nomina, durata degli incarichi, rinnovi, compensi, conflitti di interesse, inconferibilità e incompatibilità. I costi di funzionamento sono coperti nei limiti delle tariffe versate, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Coordinamento con AIA e valutazioni ambientali connesse
Nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo la conclusione positiva della verifica, cioè quando il progetto non sia assoggettato a VIA. Viene inoltre rafforzato il coordinamento tra VAS, VIA, verifica di assoggettabilità, valutazione d’incidenza e AIA.
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Il procedimento si apre con il deposito, in formato elettronico, dello studio preliminare ambientale e della prova del pagamento del contributo dovuto. La documentazione è pubblicata sul sito dell’autorità competente, che ne comunica l’avvenuta pubblicazione agli enti potenzialmente interessati.
Entro 45 giorni dalla comunicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni. L’autorità competente valuta il progetto sulla base dei criteri dell’allegato V e può chiedere una sola volta chiarimenti o integrazioni, concedendo eventualmente una sospensione dei termini fino a 90 giorni. Se il proponente non integra, l’istanza si intende ritirata.
Il provvedimento deve essere adottato entro termini perentori; se il progetto non viene assoggettato a VIA, devono essere indicate le ragioni della scelta e, se richiesto, le condizioni ambientali necessarie per prevenire impatti significativi. Tutti gli atti e gli esiti sono pubblicati integralmente online.
Procedura di VIA: fase preliminare, studio e istanza
Prima della VIA il proponente può chiedere un confronto con l’autorità competente per definire il livello di dettaglio degli elaborati progettuali. Può anche richiedere una consultazione per definire contenuti, portata delle informazioni e metodologia dello studio di impatto ambientale.
Lo studio di impatto ambientale:
- è predisposto dal proponente secondo l’allegato VII;
- è redatto sulla base del parere eventualmente reso nella fase di consultazione preliminare;
- contiene descrizione del progetto, degli impatti attesi, delle misure di mitigazione e compensazione, delle alternative ragionevoli, del monitoraggio e delle eventuali informazioni aggiuntive richieste;
- deve essere accompagnato da una sintesi non tecnica;
- è a carico del proponente, che deve avvalersi di esperti qualificati e di professionisti abilitati per l’attestazione della correttezza complessiva.
L’istanza di VIA deve essere trasmessa in formato elettronico con elaborati progettuali, studio di impatto ambientale, sintesi non tecnica, informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri, avviso al pubblico, prova del pagamento del contributo e, se svolto, l’esito del dibattito pubblico. Per alcuni grandi impianti o centrali termiche sopra 300 MW è richiesta anche la valutazione di impatto sanitario.
Contenuti, pubblicità e termini della procedura VIA
L’autorità competente verifica entro 15 giorni la completezza dell’istanza e l’avvenuto pagamento del contributo. Se la documentazione è incompleta chiede integrazioni con termine perentorio non superiore a 30 giorni; in caso di mancato deposito, l’istanza si considera ritirata.
La documentazione è pubblicata sul sito web dell’autorità competente e messa a disposizione del pubblico. Il provvedimento finale deve essere adottato secondo i termini previsti e pubblicato integralmente, insieme alle motivazioni, sul sito dell’autorità competente. Anche le osservazioni, i pareri e gli esiti delle consultazioni devono essere resi disponibili online.
Ulteriori obblighi di monitoraggio e informazione
Le Regioni e le Province autonome devono trasmettere al Ministero dell’ambiente, a decorrere dal 31 dicembre 2017 e con cadenza biennale, dati sul numero e sulla tipologia di progetti sottoposti a VIA o verifica, sulla durata media delle procedure e sui costi medi diretti, incluse le stime sugli effetti per le PMI.
Dal 16 maggio 2017 e poi ogni 6 anni, il Ministero dell’ambiente informa la Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE.
Valutazione sull’obsolescenza
La norma non appare obsoleta: interviene in modo strutturale sulla disciplina della VIA e delle competenze ambientali, ancora oggi di rilievo pratico per autorizzazioni, progetti e procedimenti ambientali.
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