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Sentenza

Sentenza n. 469/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della scheda valutativa (20 gennaio 2025 – 11 agosto 2025), modello B (art. 698 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) del 12 e 13 agosto 2025, notificata alla ricorrente con foglio di comunicazione del 6 ottobre 2025, contenente il giudizio complessivo finale, nonché del predetto foglio di comunicazione del 6 ottobre 2025, con i quali è avvenuto un peggioramento delle sue note caratteristiche, con abbassamento delle stesse da “ottime/eccellenti” a “superiori alla media”; - della Nota del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare V Reparto Documentazione del 3 dicembre 2025, n. prot. M_D AB05933 REG2025 0563919, con la quale l’Amministrazione ha richiamato principi generali in tema di autotutela, qualificando l’istanza del ricorrente come mera sollecitazione e sostenendo l’ampia discrezionalità del potere di revoca ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990. Tale comunicazione è impugnata nella parte in cui non si confronta con i vizi specifici e puntualmente dedotti dal ricorrente nella propria precedente diffida (17 novembre 2025), limitandosi a richiamare profili astratti di diritto non pertinenti alla concreta illegittimità del documento caratteristico, che rimane l’atto lesivo oggetto principale di impugnazione.; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla signora-OMISSIS- in data 8/5/2026: - della scheda valutativa n. 72 del 5/6 febbraio 2026, relativa alla ricorrente (periodo 20 gennaio 2025 – 11 agosto 2025), modello B (art. 698 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), ricompilata ai sensi della determinazione 12 gennaio 2026 prot. M_D AB05933 REG 2026 0011442 e notificata con foglio di comunicazione il 6 marzo 2026, contenente il giudizio complessivo finale, e del predetto foglio di comunicazione del 6 marzo 2026, contenente il giudizio complessivo finale di “superiore alla media”; - ove occorra, della determinazione Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale militare, 6^ Divisione Documentazione Esercito e Arma dei Carabinieri, 12 gennaio 2026 prot. M_D AB05933 REG 2026 0011442, con la quale l’Amministrazione militare ha annullato la precedente scheda valutativa n. 72 del 12/13 agosto 2025, compilata per il periodo dal 20 gennaio 2025 al 11 agosto 2025, e ha disposto la redazione di una nuova scheda valutativa; - di tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202500674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Scheda valutativa n. 72 relativa al periodo 20 gennaio–11 agosto 2025, ricompilata il 5/6 febbraio 2026 e notificata il 6 marzo 2026, con qualifica finale di «superiore alla media»; in origine era stata impugnata anche la scheda del 12/13 agosto 2025, poi annullata in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già valutata in precedenti periodi con giudizi ottimi o eccellenti, ha contestato la scheda originaria del 13 agosto 2025, che aveva abbassato la valutazione finale a «superiore alla media», deducendo violazione degli obblighi di motivazione e dei principi di buon andamento e trasparenza, difetto di istruttoria, contraddittorietà rispetto ai giudizi precedenti, illogicità, travisamento e ingiustizia manifesta, nonché violazione della disciplina regolamentare e delle direttive ministeriali. Dopo che il Ministero ha annullato in autotutela la prima scheda per vizi formali e ne ha disposto la ricompilazione, la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la nuova scheda, lamentando che essa, pur modificando alcune voci anche in senso migliorativo, aveva mantenuto la medesima qualifica finale. Ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, incoerenza tra le singole aggettivazioni, i giudizi sintetici e la qualifica complessiva, travisamento dei fatti e illegittimità della riedizione del potere, oltre alla violazione delle norme e direttive già richiamate.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché la scheda originaria era stata annullata in autotutela. I motivi aggiunti sono stati accolti e la nuova scheda valutativa è stata annullata. Il TAR ha riconosciuto che la valutazione del personale militare è espressione di discrezionalità tecnica e che, in via generale, i giudizi periodici sono autonomi; tuttavia, un repentino abbassamento rispetto a precedenti valutazioni costantemente eccellenti richiede l’indicazione, anche sintetica, di circostanze concrete che lo giustifichino. Nel caso concreto la scheda non spiegava le ragioni delle aggettivazioni attribuite alle singole voci né del giudizio finale; inoltre, i giudizi sintetici del compilatore, del revisore e quello complessivo descrivevano continuità, affidabilità, impegno e rendimento coerente con le capacità dimostrate, risultando incoerenti con la qualifica «superiore alla media». Non erano indicati fatti oggettivi che attestassero carenze nello svolgimento degli incarichi effettivamente assegnati. La minore quantità o complessità delle occasioni d’impiego, peraltro riconducibile alle modalità organizzative stabilite dall’Amministrazione, non poteva costituire di per sé un fattore di demerito. In sede di riedizione del potere, il Ministero dovrà rivalutare il periodo anche con riferimento alle singole voci e dare esplicitamente conto, nei giudizi del compilatore e del revisore, delle ragioni della valutazione finale. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Tale va, dunque, dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo.

    La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall’annullamento in autotutela della scheda originaria, comporta l’improcedibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve, infatti, diffondersi sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio precedente (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 21 novembre 2005, n. 537) e la "caduta verticale del giudizio, anche se contenuta in un solo grado della qualifica, impone(va) ... il supporto di un adeguato corredo motivazionale" (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 27.4.2012, n. 605), atteso che una repentina modificazione in peius della valutazione necessita, per l’appunto, “(...) di una specifica motivazione, ancorché sintetica, che può essere inserita in un apposito spazio presente nella scheda valutativa, anche a prescindere da istruzioni interne dettate dell’amministrazione, che, in ogni caso, non costituiscono norme giuridiche (…)” (Cons. Stato, sez. II, 9 febbraio 2022, n. 922).

    Quando una valutazione militare peggiora repentinamente rispetto a giudizi precedenti costantemente favorevoli, la motivazione deve indicare le circostanze che giustificano il mutamento; può essere sintetica, ma deve consentire di comprendere la ragione della flessione.

  • art. 698 d.P.R. 90/2010

    Il giudizio complessivo espresso possa essere anche estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono le singole voci, analiticamente elencate nella scheda valutativa e raggruppate in specifiche <parti>.

    La sinteticità del giudizio complessivo è ammissibile quando esso trova puntuale corrispondenza nelle valutazioni analitiche delle singole voci; non giustifica l’incoerenza tra queste e la qualifica finale.

Massime di principio

  • I giudizi valutativi sul personale militare, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili in presenza di arbitrarietà, manifesta illogicità o irrazionalità e travisamento dei presupposti di fatto; la motivazione può essere sintetica se il giudizio complessivo corrisponde logicamente alle valutazioni analitiche delle singole voci.
  • Quando una scheda caratteristica determina un repentino abbassamento della qualifica rispetto a precedenti giudizi costantemente favorevoli, l’Amministrazione deve esplicitare, anche con motivazione sintetica, gli elementi concreti che giustificano la flessione e le ragioni per cui non è confermabile il giudizio precedente.
  • La valutazione deve riguardare il modo in cui il militare ha assolto gli incarichi effettivamente affidatigli. La minore quantità, varietà o complessità delle occasioni d’impiego, se dipendente dalle scelte organizzative dell’Amministrazione, non può essere trasformata in un elemento di demerito senza l’indicazione di fatti concreti e verificabili che incidano negativamente sul rendimento.
  • La qualifica finale deve risultare coerente con le aggettivazioni attribuite alle singole voci e con i giudizi sintetici del compilatore e del revisore; una divergenza non spiegata integra illogicità e difetto motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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