Prescrizioni del Garante n. 362 del 31/08/2023
Provvedimento del 31 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che S.E.D. S.p.A., società in house del Comune dell’Aquila, consentiva l’accesso alla propria intranet tramite protocollo http, senza adeguate misure tecniche di protezione delle credenziali e dei dati trasmessi. Ha inoltre rilevato l’omessa nomina di un nuovo RPD dopo le dimissioni del precedente e il mancato aggiornamento dei dati di contatto pubblicati e comunicati all’Autorità. Pur ritenendo integrata una violazione degli artt. 5, 25, 32 e 37 GDPR, il Garante ha qualificato la condotta come violazione minore, tenendo conto della cessazione delle criticità già in istruttoria, e ha disposto un ammonimento, la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno.
S.E.D. S.p.A.: ammonimento per uso della intranet con protocollo http e per omessa designazione/aggiornamento del RPD
S.E.D. S.p.A.: ammonimento per accesso non sicuro alla intranet e omissioni sul RPD
Il provvedimento riguarda Servizi Elaborazione Dati S.p.A. (S.E.D.), società interamente partecipata dal Comune dell’Aquila e operante in regime in house per servizi informatici e gestione di banche dati dell’ente. L’istruttoria trae origine da una segnalazione sull’accesso alla intranet aziendale tramite protocollo http e si estende alla mancata tempestiva designazione di un nuovo responsabile della protezione dei dati dopo le dimissioni del precedente.
Origine del procedimento
L’Ufficio ha avviato verifiche chiedendo chiarimenti su:
- modalità di accesso alla intranet aziendale;
- eventuale estensione delle stesse modalità ai servizi forniti al Comune dell’Aquila;
- password policy, credenziali e numero di soggetti abilitati all’accesso.
La società ha sostenuto che i dati gestiti nell’applicativo non fossero dati personali, ma sola documentazione interna, e ha rappresentato di stare modificando il sistema per passare a https.
Trattamento esaminato e profili di sicurezza
Il Garante ha ritenuto che il tema non riguardasse solo documentazione societaria, poiché le credenziali di autenticazione, inclusa la username univoca assegnata agli utenti, costituiscono dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR.
È stato quindi accertato che l’accesso alla intranet avveniva attraverso http, senza cifratura della trasmissione. Secondo l’Autorità, tale soluzione non garantiva:
- riservatezza dei dati scambiati;
- integrità della comunicazione;
- autenticità del sito visualizzato dall’utente.
Il Garante ha evidenziato i rischi di furto di credenziali, phishing, clonazione del sito e uso illecito delle informazioni di autenticazione.
Violazioni contestate in materia di sicurezza
L’Autorità ha qualificato la condotta come violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, per mancato rispetto del principio di integrità e riservatezza;
- art. 32 GDPR, per mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, inclusa la cifratura;
- art. 25 GDPR, per carenza di protezione dei dati fin dalla progettazione, con mancata predisposizione di un protocollo sicuro quale https.
Nel richiamare il considerando 83 GDPR e le Linee guida 4/2019 dell’EDPB sull’art. 25, il Garante ha sottolineato che i trasferimenti sicuri costituiscono parte essenziale delle misure di progettazione e impostazione predefinita.
Designazione del RPD e aggiornamento dei dati di contatto
Sul versante del RPD, è emerso che il professionista inizialmente designato aveva rassegnato le dimissioni con efficacia a una certa data, ma la società non aveva proceduto con sufficiente tempestività alla nomina di un sostituto. Inoltre, i dati di contatto del RPD precedente risultavano ancora pubblicati sul sito e comunicati al Garante.
Il Garante ha ritenuto che S.E.D. fosse tenuta alla designazione del RPD ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. c), GDPR, poiché, quale società che gestisce banche dati e sistemi informativi del Comune dell’Aquila, svolge attività principali consistenti nel trattamento su larga scala di dati personali, incluse categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR.
È stata inoltre accertata la violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR, per il mancato aggiornamento dei dati di contatto del RPD, necessari sia per la pubblicazione agli interessati sia per la comunicazione all’Autorità di controllo.
Valutazioni conclusive del Garante
Il Garante ha escluso l’archiviazione, ritenendo che gli elementi difensivi non fossero sufficienti a superare i rilievi contestati. Ha però valorizzato alcune circostanze attenuanti:
- assenza di precedenti violazioni o provvedimenti a carico della società;
- rimozione, già in corso di istruttoria, dell’accesso tramite rete intranet non sicura;
- designazione del nuovo RPD, con conseguente comunicazione e pubblicazione dei dati aggiornati.
In considerazione della cessazione delle criticità e della complessiva portata del caso, il Garante ha qualificato la vicenda come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR.
Dispositivo
L’Autorità ha quindi disposto:
- la dichiarazione di illiceità della condotta di S.E.D. S.p.A.;
- l’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del Regolamento n. 1/2019;
- l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.
Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria.
Punti principali
Origine del procedimento e contesto del trattamento
Il procedimento nasce da una segnalazione relativa all’accesso da rete pubblica alla intranet aziendale di S.E.D. S.p.A. tramite sito web con protocollo http. L’Autorità ha poi approfondito anche il tema della designazione del responsabile della protezione dei dati, in considerazione della struttura societaria e delle attività svolte in regime in house per il Comune dell’Aquila.
Accertamenti sulla sicurezza dell’accesso alla intranet
È stato accertato che l’accesso alla intranet avveniva tramite protocollo http e quindi senza protezione della comunicazione tra utente e server. La società sosteneva che nell’applicativo non fossero trattati dati personali, ma il Garante ha rilevato che le credenziali di autenticazione, inclusa la username univoca assegnata agli utenti, costituiscono dati personali. L’uso di http non garantiva riservatezza, integrità e autenticità del sito, esponendo a rischi di furto di credenziali, phishing e clonazione del sito.
Violazioni degli artt. 5, 25 e 32 GDPR
Il Garante ha ritenuto che il mancato impiego di tecniche crittografiche per la trasmissione dei dati integri una violazione del principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), del GDPR, nonché dell’art. 32 per l’assenza di misure tecniche e organizzative adeguate, compresa la cifratura. Ha inoltre ravvisato una violazione dell’art. 25 GDPR, perché il titolare non aveva integrato, fin dalla progettazione, misure idonee a garantire trasferimenti sicuri, come l’adozione di https.
Mancata designazione e aggiornamento del RPD
Dalle verifiche è emerso che, dopo le dimissioni del RPD precedente, la società non aveva tempestivamente designato un nuovo responsabile della protezione dei dati. Inoltre, continuavano a essere pubblicati sul sito e comunicati al Garante i dati di contatto del RPD non più in carica. Il Garante ha ricondotto l’obbligo di designazione all’art. 37, par. 1, lett. c), considerando che S.E.D., in quanto società che gestisce banche dati e sistemi informativi del Comune dell’Aquila, tratta su larga scala dati personali, incluse categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR.
Esito finale e misure adottate
Il Garante non ha disposto sanzioni pecuniarie, ritenendo il caso una violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR. Ha dato rilievo al fatto che la società aveva già rimosso l’accesso tramite intranet, nominato il RPD, comunicato i dati di contatto e aggiornato la pubblicazione sul sito durante l’istruttoria. Sono stati quindi adottati un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.
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