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Legge

L.R. Molise 22/2012

Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane

Normativa regionaleL.R. Molise 22/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, in via urgente, la liquidazione e l’estinzione delle Comunità montane del Molise, con particolare attenzione alla ricollocazione del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2011. Prevede procedure di mobilità, gestione dei mutui, successione nei rapporti e possibile proroga delle gestioni liquidatorie fino al completamento della mobilità, secondo termini e risorse limitati nel tempo.

Liquidazione, mobilità del personale ed estinzione delle Comunità montane del Molise

Liquidazione ed estinzione delle Comunità montane del Molise

La legge regionale interviene in via urgente per accelerare la liquidazione e l’estinzione delle Comunità montane nel territorio del Molise. Il provvedimento si coordina con la disciplina regionale già vigente in materia di soppressione delle Comunità montane e pone particolare attenzione alla ricollocazione del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2011.

Ambito e finalità della disciplina

La normativa ha una funzione attuativa e integrativa rispetto alla legge regionale sulla soppressione delle Comunità montane e alla legge finanziaria regionale 2012. L’obiettivo principale è quello di chiudere le procedure pendenti, ricollocare il personale eccedente presso altre amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale e regolare i profili patrimoniali, finanziari e successori connessi alla cessazione degli enti montani.

Ricollocazione del personale delle Comunità montane soppresse

La Regione promuove e coordina la mobilità del personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2011 verso altre amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, previa informativa sindacale. La ricollocazione avviene mediante accordi con enti locali, associazioni di comuni e altre amministrazioni aventi sede o uffici nel territorio regionale.

Le amministrazioni che aderiscono al progetto di mobilità devono privilegiare, come criterio prioritario di scelta, il personale proveniente da Comunità montane il cui ambito territoriale coincida con la nuova sede di lavoro oppure sia confinante con essa.

Il personale trasferito conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, nonché l’inquadramento previdenziale. Se il trattamento in godimento risulta più elevato rispetto a quello spettante nella nuova amministrazione, la differenza è corrisposta come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

I dipendenti in possesso dei requisiti professionali possono chiedere, mantenendo la medesima categoria, l’inquadramento in un diverso profilo professionale. È ammessa la presentazione di più domande, ma l’accettazione definitiva di una domanda comporta rinuncia automatica alle altre.

Entro 60 giorni dalla stipula dell’accordo, le amministrazioni stipulanti devono pubblicare i bandi, e al personale degli enti montani devono essere garantiti 30 giorni per presentare le domande dalla notifica dei bandi alle Comunità montane.

Assegnazione temporanea e ulteriori strumenti di gestione del personale

Per motivate esigenze organizzative, la Giunta regionale può attivare, per il personale in attesa del passaggio ad altre amministrazioni, l’assegnazione temporanea ai sensi dell’articolo 30, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 165/2001. In tale ipotesi il personale mantiene la posizione giuridica ed economica prevista dal contratto dell’amministrazione di appartenenza, che continua a sopportarne integralmente l’onere economico.

Sono inoltre previste convenzioni per l’utilizzazione del personale delle Comunità montane soppresse, su richiesta dei commissari liquidatori e previo assenso del dipendente, per consentire il completamento della procedura di liquidazione.

Per il personale che, pur potendo accedere alla mobilità, non presenti domanda di trasferimento, si applica dalla data di collocamento in disponibilità, stabilita dalla Giunta regionale, la disciplina generale degli articoli 33 e 34 del d.lgs. n. 165/2001.

La Giunta regionale individua il servizio regionale competente per il coordinamento delle procedure di ricollocazione del personale.

Misure economiche e durata degli incentivi alla mobilità

La Regione può prevedere forme di incentivazione a favore delle amministrazioni riceventi, mediante erogazione di risorse finanziarie per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge e per non oltre i nove esercizi successivi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Per l’esercizio finanziario 2012 gli oneri sono coperti con lo stanziamento specificamente indicato nel bilancio regionale; per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio. Il costo lordo del personale transitato ad altre amministrazioni è rimborsato dalla Regione con trasferimenti trimestrali, contestualmente riducendo in pari misura i trasferimenti alle soppresse Comunità montane.

Procedure di liquidazione delle Comunità montane

La Giunta regionale può dettare disposizioni specifiche per la liquidazione delle Comunità montane disciolte, compresa l’eventuale compensazione tra debiti e crediti nei confronti della Regione.

I commissari liquidatori devono occuparsi, oltre a quanto già previsto dalla disciplina regionale generale, di una serie di attività essenziali: avviare le procedure di novazione soggettiva dei mutui, trasferire ai comuni interessati i mutui relativi a investimenti qualificabili come opere di urbanizzazione nei rispettivi territori, estinguere i mutui residui anche mediante alienazione di beni, proporre i soggetti attuatori per gli interventi e le opere con contributo regionale, trasferire gli archivi agli enti subentranti, coinvolgere i comuni dell’ambito nella solidarietà passiva secondo equità e proporzionalità e approvare un conto consuntivo straordinario al termine della liquidazione, da trasmettere alla Giunta regionale.

Per il ripianamento delle passività derivanti da debiti fuori bilancio riconosciuti, la copertura avviene mediante alienazione del patrimonio disponibile, purché privo di vincoli di destinazione d’uso e libero da controversie sulla proprietà.

Alienazione del patrimonio e criteri operativi

Ai fini delle alienazioni, il prezzo di stima è determinato sulla base di indagini documentate sul mercato effettuate dal responsabile dell’ufficio tecnico comunitario o, in mancanza, da un professionista iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale competente.

I beni da alienare devono essere offerti prioritariamente, al prezzo di stima, a chi li detiene in forza di concessione, comodato, locazione o fitto rustico, purché in regola con il pagamento di canoni e accessori, anche se tali rapporti sono in corso oppure scaduti e non ancora rinnovati. Per le procedure di vendita si applicano le leggi di settore e i regolamenti approvati dalle Comunità montane. Per i beni del patrimonio disponibile già in uso di enti locali, va acquisita in via prioritaria l’eventuale manifestazione di interesse all’acquisto da parte dell’ente utilizzatore.

Proroga e accorpamento delle gestioni liquidatorie

La Giunta regionale può prorogare la gestione liquidatoria delle soppresse Comunità montane il cui personale, al 31 dicembre 2013, risulti ancora in servizio, limitatamente al tempo necessario a completarne la mobilità. Per tale finalità può anche disporre l’accorpamento delle gestioni liquidatorie.

Estinzione, successione nei rapporti e completamento delle operazioni

Con il decreto di estinzione della Comunità montana, il Presidente della Giunta regionale detta le disposizioni per il trasferimento agli enti subentranti delle funzioni assegnate dalla Regione e delle relative risorse finanziarie. Il decreto può anche contenere tutti gli atti necessari alla successione nei rapporti attivi e passivi dell’ente soppresso.

Può inoltre essere individuato un comune o un’associazione di comuni come ente responsabile della chiusura definitiva dei rapporti residui e dei procedimenti in corso. La Giunta regionale può erogare contributi agli enti locali subentranti per fronteggiare gli oneri derivanti dalla successione nelle obbligazioni.

Copia del decreto di estinzione è trasmessa agli enti interessati e al Ministero dell’Interno per l’attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti subentranti, secondo la disciplina statale richiamata.

Mobilità residua e supporto al completamento della liquidazione

Per favorire il completamento della liquidazione e l’attuazione della disciplina regionale sulla soppressione delle Comunità montane, la Giunta regionale promuove intese con gli enti del sistema regionale per la mobilità del personale a tempo indeterminato che, al netto dei casi esclusi, non abbia ancora trovato ricollocazione in altra pubblica amministrazione.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

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