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Legge

L.R. Molise 16/2012

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012)

Normativa regionaleL.R. Molise 16/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Molise 7 agosto 2012, n. 16 modifica varie disposizioni della legge finanziaria regionale 2012, intervenendo su assegni vitalizi, personale dirigente, cooperazione internazionale e bilancio 2012. Prevede anche una variazione di 650.000 euro tra capitoli di spesa. Alcune norme sono poi state abrogate o dichiarate incostituzionali, in particolare l’art. 6.

Modifiche alla legge finanziaria regionale 2012 del Molise

Modifiche alla legge finanziaria regionale 2012 del Molise

La legge regionale del Molise 7 agosto 2012, n. 16 interviene in modo puntuale sulla legge finanziaria regionale 2012, modificando disciplina di settore, disposizioni sul personale e alcune previsioni di bilancio. Il testo opera esclusivamente nell’ordinamento regionale molisano e contiene anche una disposizione poi dichiarata costituzionalmente illegittima.

Assegni vitalizi e trattamento dei consiglieri regionali

La legge aggiorna la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali. Per i soggetti già titolari dell’assegno vitalizio, nonché per coloro che avevano già maturato i requisiti contributivi alla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale 2012, continuano ad applicarsi:

  • la legge regionale 13 aprile 1988, n. 10;
  • l’articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8.

Viene inoltre abrogato il comma 7 dell’articolo 12 della legge finanziaria regionale 2012, con conseguente riviviscenza delle precedenti previsioni dell’articolo 1, commi 3 e 4, della legge regionale n. 8/2006.

Disposizioni sul personale e sulla dirigenza regionale

In materia di organizzazione amministrativa e personale dirigenziale, la legge interviene su più punti della disciplina vigente.

In primo luogo, abroga l’articolo 9 della legge finanziaria regionale 2012, con conseguente riviviscenza della lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10.

In secondo luogo, modifica la disciplina delle reggenze dirigenziali, stabilendo che la reggenza è straordinaria e temporanea e può essere disposta per durata superiore a sei mesi solo quando oggettive ragioni organizzative o di contenimento della spesa impediscano il conferimento dell’incarico a titolo di titolarità.

Benefici regionali e regolazione attuativa

La legge sostituisce il comma 2 dell’articolo 49 della legge finanziaria regionale 2012, prevedendo che criteri e modalità di accesso al beneficio indicato al comma 1 siano disciplinati con regolamento regionale.

Cooperazione internazionale e solidarietà

Viene abrogato l’articolo 16 della legge regionale 29 agosto 2005, n. 29, relativo agli interventi regionali in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in transizione, solidarietà internazionale e promozione della cultura di pace.

Bilancio regionale 2012

La legge apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2012:

  • riduzione di 650.000 euro dello stanziamento di competenza e di cassa della UPB n. 232;
  • incremento di 650.000 euro dello stanziamento di competenza e di cassa della UPB n. 123.

La Giunta regionale è inoltre incaricata di sostituire la rubrica del capitolo 04720 della UPB n. 123 con la dicitura: "Oneri per il servizio mensa ed oneri pregressi".

Disposizioni sanitarie e commissariamento

La legge introduceva un nuovo articolo 69-bis nella legge finanziaria regionale 2012, attribuendo, nel periodo di attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e della sua prosecuzione, l’esercizio di alcune funzioni al Commissario ad acta nominato ai sensi della normativa statale sul rientro dal disavanzo sanitario.

Tale disposizione è però successivamente divenuta priva di utilità pratica perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2013, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

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