L.R. Molise 25/2012
Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Molise disciplina taxi e noleggio con conducente, istituisce presso le Camere di commercio il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti e regola requisiti, esami, commissione regionale e iscrizione di diritto. Le domande transitorie per l’iscrizione di diritto potevano essere presentate solo fino al 31 dicembre 2016.
Trasporto pubblico non di linea e ruolo dei conducenti
Trasporto pubblico non di linea e ruolo dei conducenti
La legge regionale del Molise disciplina gli autoservizi pubblici non di linea, individua taxi e noleggio con conducente e istituisce il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti. La disciplina opera nel territorio regionale e si coordina con la legge statale n. 21/1992.
Ambito di applicazione e definizioni
Sono qualificati autoservizi pubblici non di linea quelli che trasportano persone, singolarmente o in gruppo, con funzione complementare ai trasporti di linea e su richiesta dell’utenza, in modo non continuativo o periodico e secondo itinerari/orari determinati di volta in volta. Rientrano in questa categoria:
- il servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale;
- il servizio di noleggio con conducente con gli stessi mezzi.
Disciplina del servizio taxi
Il taxi è destinato al trasporto individuale o di piccoli gruppi verso un’utenza indifferenziata. La sosta avviene in luogo pubblico, le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti e il servizio è prelevato o avviato all’interno dell’area comunale o comprensoriale. In tale ambito la prestazione è obbligatoria. Per i natanti adibiti al trasporto persone, ove possibile, il servizio è assimilato al taxi; restano ferme solo le competenze dell’autorità marittima o della navigazione interna per coordinamento dei traffici, patenti, navigazione e sicurezza.
Disciplina del noleggio con conducente
Il noleggio con conducente è rivolto a un’utenza specifica che richiede una prestazione presso la rimessa, per un tempo o per un viaggio determinato. Si svolge con veicoli immatricolati secondo il codice della strada ed è finalizzato a integrare il trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
Ruolo provinciale dei conducenti: istituzione e funzione
È istituito presso le Camere di commercio il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, operativo dal 24 novembre 2014. Il ruolo è pubblico e l’iscrizione avviene previo esame davanti alla Commissione regionale. Le Camere di commercio curano, a proprie spese, impianto, tenuta e aggiornamento del ruolo. L’iscrizione è requisito indispensabile per il rilascio di licenze e autorizzazioni per taxi e NCC, nonché per svolgere l’attività come sostituto del titolare, come dipendente di impresa NCC o come sostituto del dipendente per un tempo determinato.
Articolazione del ruolo
Il ruolo è suddiviso in quattro sezioni:
- conducenti di autovettura;
- conducenti di motocarrozzetta;
- conducenti di veicoli a trazione animale;
- conducenti di natanti. È consentita l’iscrizione in più sezioni.
Requisiti per l’iscrizione
Per iscriversi occorre possedere requisiti di cittadinanza, istruzione, età, idoneità fisica e morale, oltre ai titoli professionali richiesti per la specifica sezione. In particolare, sono richiesti:
- cittadinanza italiana, di altro Stato UE o di Stato che riconosca reciprocità;
- assolvimento degli obblighi scolastici;
- età minima prevista per la guida o la conduzione di natanti;
- idoneità fisica;
- certificato di abilitazione professionale per autovetture e motocarrozzette;
- patente nautica per i natanti;
- superamento dell’esame, salvo iscrizione di diritto;
- disponibilità di sede e rimessa o pontile nel Comune interessato;
- requisiti di idoneità morale, con esclusione di numerose condanne, dello status di fallito, di delinquente abituale/professionale/per tendenza e di misure di sicurezza o prevenzione;
- domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia.
Commissione regionale: composizione e durata
Presso il Servizio regionale competente in materia di trasporti opera la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. È composta dal direttore del Servizio o da un delegato, da due dipendenti dello stesso Servizio e da un esperto del settore nautico per le prove relative ai natanti. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale, dura cinque anni ed è assistita da membri supplenti; il provvedimento di nomina attribuisce anche le funzioni di segretario e segretario supplente.
Compiti della Commissione e cancellazione dal ruolo
La Commissione:
- verifica le domande di iscrizione di diritto e i relativi requisiti;
- valuta le domande di iscrizione ordinaria e i requisiti richiesti;
- forma l’elenco degli ammessi all’esame;
- accerta con esame l’idoneità professionale;
- vigila sulla permanenza dei requisiti e verifica ogni quinquennio il requisito di moralità. La perdita anche di un solo requisito comporta la cancellazione dal ruolo, disposta dal Presidente della Camera di commercio competente su proposta della Commissione e notificata all’interessato.
Domanda di iscrizione e oneri
La domanda va presentata alla Camera di commercio competente per territorio, indicando la sezione o le sezioni richieste. È assoggettata a bollo, diritti di segreteria e tassa di concessione governativa. La Camera inoltra la domanda alla Commissione; dopo ogni seduta la Commissione comunica entro 15 giorni l’elenco dei candidati che hanno superato l’esame.
Esame di idoneità
L’iscrizione nel ruolo avviene tramite esame presso la Commissione regionale. La Giunta regionale ha il compito di stabilire materie e modalità dell’esame. Le prove sono pubbliche, distinte per sezione e si tengono almeno semestralmente. Le materie riguardano, tra l’altro, circolazione stradale, sicurezza e soccorso, assicurazioni, contabilità commerciale, geografia stradale, contratti di trasporto e conoscenza del territorio provinciale. I candidati ammessi sono avvisati almeno 30 giorni prima; gli esclusi ricevono la comunicazione dei motivi. Chi non supera l’esame può ripeterlo dopo sei mesi, una sola volta, senza ulteriori diritti di segreteria.
Iscrizione di diritto e regime transitorio
Sono iscritti di diritto, previa domanda e verifica dei requisiti, i soggetti che al momento dell’istituzione del ruolo erano già titolari di licenza taxi, autorizzazione NCC o autorizzazione per trasporto con natanti. Per le autorizzazioni NCC intestate a società possono essere iscritti di diritto, entro sei mesi dall’istituzione del ruolo, i legali rappresentanti, i soci, i dipendenti e i collaboratori aziendali con qualifica di autista. Per le ditte individuali, entro lo stesso termine possono essere iscritti i collaboratori familiari muniti di CAP. I Comuni dovevano inoltre, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, intestare le licenze/autorizzazioni delle società esclusivamente alle persone fisiche indicate; in caso di inerzia, il Presidente della Giunta regionale poteva sollecitare il Comune e, persistendo l’inadempimento, nominare un commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente sostituito. Le domande per l’iscrizione di diritto dovevano essere presentate alla Commissione regionale con il versamento dei diritti di segreteria; il termine ultimo per tali domande è stato fissato al 31 dicembre 2016.
Rinvio alla legge statale
Per tutto quanto non disciplinato dalla legge regionale si applicano le disposizioni della legge n. 21/1992, che costituisce il quadro generale della materia.
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