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Provvedimento

Provvedimento del 06/08/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento determina la misura del credito d’imposta per le imprese di autotrasporto di merci in relazione alla tassa automobilistica 2009: 38,50% per veicoli tra 7,5 e 11,5 tonnellate e 77% per veicoli oltre 11,5 tonnellate. Stabilisce inoltre le condizioni di fruizione nel quadro degli aiuti di importo limitato UE, gli adempimenti dichiarativi, l’invio al Centro operativo di Pescara e l’obbligo di indicare il credito nella dichiarazione dei redditi. È allegato il modello di dichiarazione sostitutiva con informativa privacy.

Credito d’imposta per autotrasporto e modello di dichiarazione sostitutiva

Credito d’imposta per l’autotrasporto di merci e dichiarazione sostitutiva

Il documento disciplina il credito d’imposta riconosciuto alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per la tassa automobilistica pagata nel 2009 su veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. Il provvedimento determina la misura dell’agevolazione, ne richiama i limiti comunitari e approva il modello di dichiarazione sostitutiva da presentare prima della fruizione del beneficio.

Ambito di applicazione e misura del credito

Il credito d’imposta è riconosciuto in quota parte dell’importo pagato a titolo di tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo posseduto e utilizzato per l’attività di autotrasporto di merci da imprese autorizzate.

La misura è differenziata in base alla massa massima complessiva del veicolo:

  • veicoli con massa massima complessiva tra 7,5 e 11,5 tonnellate: 38,50% della tassa automobilistica 2009 pagata per ciascun veicolo;
  • veicoli con massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate: 77% della tassa automobilistica 2009 pagata per ciascun veicolo.

Limiti comunitari e natura dell’aiuto

La fruizione del credito è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli “aiuti di importo limitato”, secondo:

  • il DPCM 3 giugno 2009;
  • la Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009;
  • la decisione della Commissione europea C(2009)2477 del 28 maggio 2009 relativa all’aiuto di Stato N 248/2009.

Nel testo motivazionale si precisa che la misura è stata determinata nel limite di spesa di 44 milioni di euro e che, per i veicoli oltre 11,5 tonnellate, il credito deve risultare pari al doppio di quello spettante per i veicoli tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

Adempimenti preliminari per la fruizione

Prima di utilizzare il credito, i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che:

  • l’impresa non versava in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPCM 3 giugno 2009;
  • l’impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e poi non rimborsato o non depositato in conto bloccato aiuti da recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DPCM 3 giugno 2009;
  • il credito è fruito nel rispetto del limite di aiuti pari a 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, tenendo conto degli aiuti di importo limitato e degli aiuti “de minimis”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del DPCM 3 giugno 2009.

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva deve essere redatta sul modello allegato al provvedimento e inviata esclusivamente a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, CAP 65129, Pescara.

Il modello può essere scaricato gratuitamente dai siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate.

Indicazione del credito in dichiarazione dei redditi

I beneficiari devono indicare l’importo del credito d’imposta:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito;
  • nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato.

Contenuto del modello allegato

Il modello di dichiarazione sostitutiva è destinato ai soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta. Esso richiede i dati del soggetto beneficiario e, se presente, del rappresentante legale firmatario, oltre agli estremi del documento d’identità allegato.

Nel modulo il dichiarante attesta espressamente:

  • la mancanza di condizioni di difficoltà al 30 giugno 2008;
  • l’assenza di aiuti incompatibili non rimborsati o non depositati in conto bloccato;
  • il rispetto del plafond di 500.000 euro nel triennio 2008/2010.

È inoltre prevista la sottoscrizione con consapevolezza delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici in caso di dichiarazione non veritiera, nonché la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

Informativa privacy

L’allegato contiene l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Viene indicato che i dati personali sono trattati dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Agenzia delle entrate per finalità di accertamento dei dati dichiarati, anche mediante controlli incrociati con altri dati in possesso delle amministrazioni.

L’informativa specifica che:

  • il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per usufruire dell’agevolazione;
  • il trattamento avviene prevalentemente con modalità informatizzate;
  • i titolari del trattamento sono il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate;
  • l’Agenzia delle entrate si avvale di So.ge.i. S.p.a. come responsabile esterno del trattamento;
  • l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 mediante richiesta ai recapiti indicati;
  • non è richiesto il consenso degli interessati, trattandosi di soggetti pubblici.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • l’art. 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  • il DPCM 3 giugno 2009;
  • il DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
  • il DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • il Regolamento CE n. 1998/2006;
  • la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  • il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  • il DPR 5 febbraio 1953, n. 59.

Il provvedimento precisa infine che la pubblicazione avviene sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in luogo della Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

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