Provvedimento del 03/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva e integra il modello per aderire ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio in materia di imposte dirette, IVA e altre imposte indirette. Definisce modalità, termini di presentazione, soggetti interessati, effetti dell’adesione e disciplina il modello aggiornato e le relative istruzioni.
Comunicazione di adesione ai verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio
Approvazione e finalità del modello di adesione
Il documento approva le modalità di effettuazione della comunicazione di adesione ai contenuti degli inviti al contraddittorio, ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e delle altre imposte indirette, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, e dell’art. 11, comma 1-bis, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Contestualmente integra il modello di comunicazione già approvato per l’adesione ai verbali di constatazione ex art. 5-bis del medesimo decreto, con le relative istruzioni.
Ambito di applicazione
La comunicazione va utilizzata per tre diverse fattispecie definitorie:
- adesione ai processi verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997;
- adesione ai contenuti degli inviti al contraddittorio ai fini delle imposte dirette e dell’IVA ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis;
- adesione ai contenuti degli inviti al contraddittorio ai fini delle altre imposte indirette ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis.
Il modello aggiornato sostituisce, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, quello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 133925/2008 del 10 settembre 2008, restando ferme le modalità e i termini già previsti per l’adesione ai verbali di constatazione.
Soggetti interessati
Per l’adesione ai processi verbali di constatazione, la comunicazione deve essere presentata dal contribuente nei cui confronti è stato redatto il processo verbale. Se il PVC riguarda soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, l’adesione deve essere effettuata dal legale rappresentante. Le istruzioni precisano che i singoli soggetti partecipanti non possono chiedere di definire la propria posizione sulla base del PVC, salvo il caso in cui l’Ufficio abbia già inviato l’atto di definizione del reddito attribuibile.
Le stesse regole si applicano ai soggetti partecipanti a società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR e alle società consolidanti nell’ambito del consolidato fiscale.
Per gli inviti al contraddittorio ex art. 5, comma 1-bis, e art. 11, comma 1-bis, la comunicazione è presentata dal soggetto destinatario dell’invito o dal legale rappresentante.
Termini e modalità di presentazione
Per l’adesione ai PVC, la comunicazione va presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione delle annualità oggetto di definizione e all’organo che ha redatto il processo verbale, entro 30 giorni dalla consegna del PVC. Se l’Ufficio ha inviato l’atto di definizione del reddito attribuibile, la comunicazione va presentata entro 30 giorni dalla ricezione di tale atto.
La presentazione può avvenire:
- direttamente agli uffici, che rilasciano ricevuta;
- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assumendo come data utile quella del timbro postale accettante.
Se il PVC riguarda più annualità di competenza di Uffici diversi, la comunicazione deve essere inviata a tutti gli Uffici competenti.
Per gli inviti al contraddittorio, la comunicazione deve essere presentata all’Ufficio che ha emesso l’invito entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Anche in questo caso sono ammesse consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata A/R.
Alla comunicazione deve essere allegata la quietanza del pagamento dell’unica rata o della prima rata, se si è scelto il pagamento rateale.
Contenuto del modello e compilazione
La comunicazione è composta da:
- un riquadro introduttivo con i destinatari;
- Sezione 1, relativa ai dati del processo verbale di constatazione o dell’invito al contraddittorio;
- Sezione 2, relativa ai dati del dichiarante;
- un riquadro conclusivo con l’opzione per la fattispecie definitoria e la sottoscrizione.
Nel riquadro destinatari, per i PVC devono essere indicati almeno l’Ufficio competente e l’organo che ha redatto il verbale; se vi sono più Uffici competenti, vanno utilizzati gli ulteriori righi disponibili. Se l’organo verbalizzante coincide con l’Ufficio competente, l’ultimo rigo non va compilato. Per gli inviti al contraddittorio va indicato l’Ufficio che ha emesso l’invito.
Nella Sezione 1 devono essere riportati i dati del soggetto interessato, i riferimenti dell’organo che ha redatto il verbale o dell’Ufficio che ha emesso l’invito, la data di consegna o notifica, il numero dell’invito e i periodi d’imposta interessati. Per i PVC, le istruzioni precisano che i riferimenti a periodi d’imposta non pertinenti non sono considerati dagli Uffici ai fini della definizione.
Nella Sezione 2 devono essere indicati i dati del dichiarante, compresi documento di identità o di riconoscimento in corso di validità e il ruolo rivestito. Per persone fisiche va usata la dizione “destinatario”; per soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la carica ricoperta, come rappresentante legale o curatore fallimentare.
Nelle ipotesi particolari di società trasparenti o consolidate, le istruzioni richiedono l’indicazione della qualifica di “socio” per il soggetto persona fisica partecipante oppure della carica del rappresentante della società partecipante, con indicazione della denominazione e del codice fiscale della società.
Nel riquadro finale va indicata una sola delle tre opzioni di adesione e vanno riportati data e firma. È richiesta la fotocopia del documento di identità. Non è ammessa la rappresentanza mediante procuratore speciale ai sensi dell’art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/1997.
Pagamento e rateazione
Il contribuente può optare per il pagamento in unica soluzione oppure rateale, con versamento degli interessi legali. Sono previste rate trimestrali fino a un massimo di otto, ovvero dodici se le somme superano euro 51.645,69.
Per l’adesione ai processi verbali di constatazione, il pagamento della prima o unica rata deve avvenire entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale; in caso di mancato pagamento, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute.
Per l’adesione agli inviti al contraddittorio, la comunicazione e la quietanza di pagamento della prima o unica rata devono pervenire entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, sia per imposte e interessi sia per le relative sanzioni.
Reperibilità del modello
Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate, da cui può essere scaricato. Le istruzioni ammettono anche il prelievo da altri siti, purché il modello sia conforme per struttura e sequenza, riporti l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento di approvazione. È consentita la stampa monocromatica in nero, purché leggibile nel tempo.
Effetti dell’adesione
Le istruzioni ricordano che, in presenza di adesione ai sensi dell’art. 5-bis, dell’art. 5, comma 1-bis, e dell’art. 11, comma 1-bis, la misura delle sanzioni applicabili di cui all’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 218/1997 è ridotta alla metà.
Motivazioni e riferimenti normativi
Il provvedimento richiama come antecedente il modello già approvato con provvedimento n. 133925/2008 del 10 settembre 2008 e spiega la necessità di aggiornamento per effetto della riorganizzazione interna dell’Agenzia e dell’introduzione dei nuovi istituti di definizione mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio.
Tra le principali fonti normative richiamate figurano:
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il documento precisa infine che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate vale come pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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