Risposta n. 172 del 20/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società istante (ALFA) sostiene che tali interessi sono deducibili perché sono componenti negativi di reddito distinti dall'imposta, il divieto di deduzione previsto per le imposte sui redditi (art.99 TUIR) non si estende agli interessi accessori e la relazione illustrativa del TUIR conferma la natura di interessi passivi deducibili
Deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione
Il quesito
Se gli interessi per ritardato versamento di IRES e IRAP corrisposti in esecuzione di atti di conciliazione/accertamento con adesione siano deducibili ai fini IRES e IRAP
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate conferma il precedente orientamento (risp. n.541/2022 e ris. n.178/2001): gli interessi passivi per ritardato versamento di imposte sono deducibili applicando le regole dell'art.63 (oggi art.96) al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla natura del tributo, poiché gli interessi hanno autonomia rispetto al tributo cui sono accessori
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