Cassazione Civile, Sentenza n. 32403/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
CAV impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria che aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento Tosap relativo al 2014, notificato da Abaco (concessionaria per i tributi del Comune di Salzano), per l'occupazione del sottosuolo/sovrasuolo di vie comunali poste sotto il viadotto autostradale A4 (Passante di Mestre) gestito da CAV. CAV contestava (i) l'esistenza di un giudicato esterno favorevole su annualità precedenti idoneo a precludere la rivalutazione della questione, (ii) la mancata rilevazione dell'assenza dei presupposti soggettivi (CAV non proprietaria né concessionaria della costruzione) e oggettivi (assorbimento dell'uso in funzione di viabilità pubblica, irreversibilità/non sottrazione d'uso), e (iii) la mancata riconduzione dell'occupazione allo Stato e, dunque, l'applicabilità dell'esenzione ex art.49 lett.a) d.lgs. 507/1993 in ragione della natura "in house" e pubblica di CAV.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che: (a) il giudicato esterno sulle precedenti annualità non impedisce la nuova valutazione della questione quando il punto sia essenzialmente di interpretazione giuridica della normativa tributaria (art. 2909 cod. civ. non applicabile alle questioni di diritto); (b) ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. 507/1993 l'occupazione di spazi soprastanti o sottostanti il suolo demaniale che comporti effettiva sottrazione all'uso pubblico integra il presupposto Tosap e la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto; ciò vale anche per viadotti/sovrappassi autostradali e indipendentemente dalla titolarità catastale/statale dell'infrastruttura; (c) l'esenzione ex art.49 lett.a) è strettamente interpretata e spetta solo quando l'occupazione sia direttamente ascrivibile allo Stato o agli altri enti esentati: la qualifica di società "in house" o la partecipazione pubblica non bastano, di per sé, a far ricadere l'occupazione nello Stato e a escludere l'obbligo tributario. Anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è stata ritenuta infondata.
Norme richiamate
art. 2909 cod. civ.
Non applicabile per creare preclusione su questioni di diritto: il giudicato esterno vale solo sui fatti oggettivi valutati, non sulle interpretazioni giuridiche che sono rimesse alla valutazione di altro giudice.
d.lgs. 507/1993 art. 38
"Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. ... sono soggette le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico ... nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo"
L'art.38 comprende espressamente occupazioni di sottosuolo e soprassuolo (quindi viadotti/sovrappassi) e rileva l'effettiva sottrazione dell'uso pubblico, indipendentemente dalla proprietà statale dell'infrastruttura o dall'esistenza di concessione.
d.lgs. 507/1993 art. 39
"La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo..."
Individua il soggetto passivo: titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto; ne consegue che la società che gestisce l'opera e ne esercita l'uso è assoggettata al tributo.
d.lgs. 507/1993 art. 46 e 47
Disciplina specifica per occupazioni di sottosuolo e soprassuolo e criteri di determinazione della tassa (tassazione forfetaria in base alla lunghezza occupata), applicabili alle occupazioni di infrastrutture sovrastanti.
d.lgs. 507/1993 art. 49 lett. a)
"Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi ..."
L'esenzione è stretta: opera solo se l'occupazione è direttamente imputabile allo Stato o agli enti esentati. La mera partecipazione pubblica o la qualifica in house della società non trasformano automaticamente l'occupazione in esercizio diretto dello Stato.
art. 822 cod. civ.
Riferimento alla demanialità/statualità di alcune infrastrutture; la Corte ha ritenuto irrilevante la titolarità demaniale statale ai fini dell'assoggettamento Tosap qualora l'occupazione sia posta in essere dalla concessionaria.
legge 244/2007 (art.2 co.289-290)
Norma istitutiva della società CAV come soggetto previsto per realizzare e gestire infrastrutture regionali; la Corte ha ritenuto che la previsione normativa non comporti automaticamente assimilazione organica allo Stato ai fini dell'esenzione tributaria.
d.lgs. 175/2016 (TUSP)
Richiamato in relazione al tema delle società partecipate e del controllo analogo: anche il regime in house non determina automaticamente l'alterità soggettiva tra società e ente pubblico e non giustifica l'esenzione fiscale di cui all'art.49.
TFUE art. 267 e art. 345 e art. 106
Art.267 (rinvio pregiudiziale): la Corte ha ritenuto non necessario il rinvio alla CGUE; art.345 (regime di proprietà nazionale) e art.106 (regole concorrenza/servizi pubblici) sono stati considerati nel valutare l'eventuale impatto del diritto UE: la negazione dell'esenzione non appare in contrasto con il diritto UE né configura automaticamente aiuto di Stato o distorsione della concorrenza.
Massime di principio
- La Tosap colpisce l'effettiva occupazione di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico che determini una sottrazione all'uso pubblico: viadotti e sovrappassi possono rientrare nel presupposto impositivo anche se l'infrastruttura è di proprietà statale.
- Il soggetto passivo è il titolare della concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto: la mera proprietà statale dell'opera non esclude la responsabilità tributaria della concessionaria o gestore che effettivamente occupa lo spazio comunale.
- Il giudicato esterno non vincola su questioni di interpretazione giuridica: le precedenti decisioni favorevoli aventi per oggetto interpretazioni di diritto non impediscono a un giudice successivo di formulare diversa valutazione normativa.
- Le esenzioni (art.49 d.lgs.507/1993) devono essere interpretate restrittivamente: spettano solo quando l'occupazione sia direttamente ascrivibile allo Stato o all'ente esentato; lo status di società 'in house' o la partecipazione pubblica non garantiscono automaticamente l'esenzione.
- È onere del contribuente provare di trovarsi nell'ipotesi esentativa (es. diretta imputabilità dell'occupazione allo Stato o qualificazione in house provata).
- Questioni di possibile incidenza del diritto UE (aiuti di Stato, concorrenza) non giustificano automaticamente il rinvio pregiudiziale se la questione non presenta dubbi rilevanti o è già sufficientemente chiarita dalla giurisprudenza.
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