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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16857/2020 del 07/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che ha dichiarato legittimo il licenziamento del ricorrente (intimato il 05/04/2016) a seguito della perdita dell'appalto per la distribuzione del gas. Il ricorrente contestava: a) la classificazione nelle funzioni centrali nonostante lo svolgimento di attività di recupero crediti e compiti riconducibili alla vendita; b) la violazione del d.lgs. n. 164/2000 e delle direttive CE sulla separazione vendita/distribuzione; c) erronea interpretazione del d.m. 21/04/2011 (in particolare l'inclusione di dipendenti di societa controllanti/controllate o di funzioni centrali nel passaggio diretto); d) mancata indicazione delle ragioni riorganizzative giustificative del licenziamento; e) vizio formale della lettera di licenziamento per mancanza di motivazione specifica.

La decisione

Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché sostanzialmente lamentavano vizi di motivazione e di valutazione probatoria, materie sulle quali il sindacato di legittimità è fortemente limitato. Il terzo motivo (interpretazione del d.m. 21/04/2011) è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale che attribuisce all'inciso relativo alla 'quota parte del personale che svolge funzioni centrali' una funzione definitoria e collegante, ammettendo l'inclusione di personale centrale quando la sua funzione sia ancillare rispetto alla distribuzione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata riferibilità alla motivazione decisoria, dato che il giudice di merito aveva accertato la perdita dell'appalto e l'appartenenza del lavoratore alla categoria interessata nonché il rispetto dell'obbligo di repechage. Il quinto motivo è stato respinto: la lettera di licenziamento indicava i motivi essenziali (richiamo all'art. 2 del d.m. 21/04/2011 e alla cessione degli impianti) e, secondo la giurisprudenza della Corte, è sufficiente che la comunicazione esponga i tratti essenziali della fattispecie di recesso, senza obbligo di provare nel documento le circostanze. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Decreto Ministeriale 21 aprile 2011

    Art. 1 e Art. 2 (definizioni del personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione e disciplina del passaggio diretto e tutela dell'occupazione)

    Il decreto regola il passaggio diretto dei lavoratori al gestore subentrante; la Corte ha interpretato l'inciso relativo alla 'quota parte del personale che svolge funzioni centrali' come collegamento tra personale operativo e personale centrale di supporto, consentendo l'inclusione di questi ultimi quando la loro funzione sia ancillare rispetto alla distribuzione.

  • Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164

    Norme comuni per il mercato interno del gas (richiamato in relazione alla separazione tra attività di distribuzione e vendita)

    Fornisce il quadro normativo di riferimento per la regolazione del mercato del gas; la Corte ha preso atto dell'obbligo di separazione vendita/distribuzione ma ha ritenuto che la verifica concreta delle mansioni (e della loro riconducibilità alla distribuzione) sia questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • Direttive CE 98/30 e 93/11

    Richiamate dal ricorrente a sostegno della separazione tra funzioni di vendita e distribuzione

    Rappresentano il contesto europeo che mira alla separazione delle funzioni; la Corte ha confermato che l'applicazione concreta richiede accertamento probatorio e non travolge il potere valutativo del giudice di merito.

  • Legge 15 luglio 1966, n. 604

    Art. 2 e Art. 3 (disciplinano il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e i relativi requisiti formali/sostanziali)

    Stabilisce che la comunicazione di licenziamento deve indicare i motivi essenziali del recesso; la Corte ha ribadito che non è richiesta l'esposizione analitica di tutti gli elementi di fatto e di diritto nella lettera, né la prova di tali elementi nella comunicazione stessa.

  • Art. 12 delle preleggi

    Principio ermeneutico generale (uso della mens legis in presenza di ambiguità normativa)

    Applicato dalla Corte per risolvere l'ambiguità del d.m. 2011: quando la lettera della norma è ambigua si deve ricercare l'intento del legislatore per attribuire corretto significato all'inciso.

  • Art. 360 c.p.c.

    Primo comma, nn. 3 e 5 (motivi di ricorso per cassazione riferiti a violazione di norme e omesso esame di fatto decisivo)

    Inquadramento procedurale dei motivi. La Corte ha ricordato i limiti del controllo di legittimità sui fatti e sulla motivazione, soprattutto dopo la modifica introdotta dalla legge del 2012 che ha ristretto la verifica sulla motivazione di fatto al minimo costituzionale.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria e sulla motivazione del giudice del merito è molto limitato: la Cassazione non riesamina i fatti salvo vizi manifesti, contraddittorietà o assoluta assenza di motivazione.
  • Nel caso di disposizioni regolamentari ambigue (es. d.m. 21/04/2011), i giudici interpretano il testo ricorrendo alla mens legis; una formulazione normativa incerta può quindi essere chiarita in favore dell'operatività concreta della norma.
  • La qualifica del lavoratore come appartenente a "funzioni centrali" non è automatica: se le mansioni svolte hanno un nesso funzionale e ancillare con l'attività di distribuzione, il lavoratore può rientrare nella tutela prevista dal d.m. e il licenziamento per perdita dell'appalto può risultare legittimo.
  • La lettera di licenziamento deve indicare i motivi essenziali del recesso in modo da consentire al lavoratore di comprendere le ragioni, ma non deve contenere la prova dettagliata di tali ragioni; la dimostrazione spetta al giudizio.
  • La perdita dell'appalto può costituire giustificato motivo oggettivo idoneo al licenziamento, purché il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni e il rispetto degli obblighi di repechage previsti dalla normativa applicabile.
  • Se il ricorso si fonda essenzialmente su una diversa interpretazione delle prove di fatto, la probabilità di inammissibilità o di rigetto in Cassazione è alta; conviene focalizzare l'impugnazione su profili di diritto o vizi macroscopici della motivazione.

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