Cassazione Civile, Sentenza n. 16857/2020 del 07/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che ha dichiarato legittimo il licenziamento del ricorrente (intimato il 05/04/2016) a seguito della perdita dell'appalto per la distribuzione del gas. Il ricorrente contestava: a) la classificazione nelle funzioni centrali nonostante lo svolgimento di attività di recupero crediti e compiti riconducibili alla vendita; b) la violazione del d.lgs. n. 164/2000 e delle direttive CE sulla separazione vendita/distribuzione; c) erronea interpretazione del d.m. 21/04/2011 (in particolare l'inclusione di dipendenti di societa controllanti/controllate o di funzioni centrali nel passaggio diretto); d) mancata indicazione delle ragioni riorganizzative giustificative del licenziamento; e) vizio formale della lettera di licenziamento per mancanza di motivazione specifica.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché sostanzialmente lamentavano vizi di motivazione e di valutazione probatoria, materie sulle quali il sindacato di legittimità è fortemente limitato. Il terzo motivo (interpretazione del d.m. 21/04/2011) è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale che attribuisce all'inciso relativo alla 'quota parte del personale che svolge funzioni centrali' una funzione definitoria e collegante, ammettendo l'inclusione di personale centrale quando la sua funzione sia ancillare rispetto alla distribuzione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata riferibilità alla motivazione decisoria, dato che il giudice di merito aveva accertato la perdita dell'appalto e l'appartenenza del lavoratore alla categoria interessata nonché il rispetto dell'obbligo di repechage. Il quinto motivo è stato respinto: la lettera di licenziamento indicava i motivi essenziali (richiamo all'art. 2 del d.m. 21/04/2011 e alla cessione degli impianti) e, secondo la giurisprudenza della Corte, è sufficiente che la comunicazione esponga i tratti essenziali della fattispecie di recesso, senza obbligo di provare nel documento le circostanze. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Decreto Ministeriale 21 aprile 2011
Art. 1 e Art. 2 (definizioni del personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione e disciplina del passaggio diretto e tutela dell'occupazione)
Il decreto regola il passaggio diretto dei lavoratori al gestore subentrante; la Corte ha interpretato l'inciso relativo alla 'quota parte del personale che svolge funzioni centrali' come collegamento tra personale operativo e personale centrale di supporto, consentendo l'inclusione di questi ultimi quando la loro funzione sia ancillare rispetto alla distribuzione.
Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Norme comuni per il mercato interno del gas (richiamato in relazione alla separazione tra attività di distribuzione e vendita)
Fornisce il quadro normativo di riferimento per la regolazione del mercato del gas; la Corte ha preso atto dell'obbligo di separazione vendita/distribuzione ma ha ritenuto che la verifica concreta delle mansioni (e della loro riconducibilità alla distribuzione) sia questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Direttive CE 98/30 e 93/11
Richiamate dal ricorrente a sostegno della separazione tra funzioni di vendita e distribuzione
Rappresentano il contesto europeo che mira alla separazione delle funzioni; la Corte ha confermato che l'applicazione concreta richiede accertamento probatorio e non travolge il potere valutativo del giudice di merito.
Legge 15 luglio 1966, n. 604
Art. 2 e Art. 3 (disciplinano il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e i relativi requisiti formali/sostanziali)
Stabilisce che la comunicazione di licenziamento deve indicare i motivi essenziali del recesso; la Corte ha ribadito che non è richiesta l'esposizione analitica di tutti gli elementi di fatto e di diritto nella lettera, né la prova di tali elementi nella comunicazione stessa.
Art. 12 delle preleggi
Principio ermeneutico generale (uso della mens legis in presenza di ambiguità normativa)
Applicato dalla Corte per risolvere l'ambiguità del d.m. 2011: quando la lettera della norma è ambigua si deve ricercare l'intento del legislatore per attribuire corretto significato all'inciso.
Art. 360 c.p.c.
Primo comma, nn. 3 e 5 (motivi di ricorso per cassazione riferiti a violazione di norme e omesso esame di fatto decisivo)
Inquadramento procedurale dei motivi. La Corte ha ricordato i limiti del controllo di legittimità sui fatti e sulla motivazione, soprattutto dopo la modifica introdotta dalla legge del 2012 che ha ristretto la verifica sulla motivazione di fatto al minimo costituzionale.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria e sulla motivazione del giudice del merito è molto limitato: la Cassazione non riesamina i fatti salvo vizi manifesti, contraddittorietà o assoluta assenza di motivazione.
- Nel caso di disposizioni regolamentari ambigue (es. d.m. 21/04/2011), i giudici interpretano il testo ricorrendo alla mens legis; una formulazione normativa incerta può quindi essere chiarita in favore dell'operatività concreta della norma.
- La qualifica del lavoratore come appartenente a "funzioni centrali" non è automatica: se le mansioni svolte hanno un nesso funzionale e ancillare con l'attività di distribuzione, il lavoratore può rientrare nella tutela prevista dal d.m. e il licenziamento per perdita dell'appalto può risultare legittimo.
- La lettera di licenziamento deve indicare i motivi essenziali del recesso in modo da consentire al lavoratore di comprendere le ragioni, ma non deve contenere la prova dettagliata di tali ragioni; la dimostrazione spetta al giudizio.
- La perdita dell'appalto può costituire giustificato motivo oggettivo idoneo al licenziamento, purché il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni e il rispetto degli obblighi di repechage previsti dalla normativa applicabile.
- Se il ricorso si fonda essenzialmente su una diversa interpretazione delle prove di fatto, la probabilità di inammissibilità o di rigetto in Cassazione è alta; conviene focalizzare l'impugnazione su profili di diritto o vizi macroscopici della motivazione.
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