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Legge

L.R. Abruzzo 5/2017

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 5/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Abruzzo n. 3/2014 su gestione di boschi, pascoli, usi civici, autorizzazioni per lavori forestali e movimenti di terra, circolazione nei boschi e funzionamento degli organi tecnici. Introduce anche una sanatoria per alcuni movimenti di terra eseguiti senza titolo, con pagamento di sanzione e corrispettivo. In vigore dal 4 febbraio 2017.

Modifiche alla disciplina regionale abruzzese su foreste, pascoli e patrimonio arboreo

Modifiche alla disciplina forestale e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo

La legge regionale interviene sulla L.R. Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 3, aggiornando diversi profili della tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo. Le modifiche riguardano soprattutto gestione dei patrimoni silvo-pastorali, autorizzazioni per lavori e movimenti di terra, circolazione nei boschi, organi consultivi e riparto dei proventi sanzionatori.

Gestione dei patrimoni silvo-pastorali e degli usi civici

Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali deve essere gestito sulla base di piani redatti e approvati secondo gli articoli 12-14 della legge regionale; in assenza di tali piani si applicano le disposizioni transitorie previste dal comma 9 dell’articolo 22. Le terre di uso civico indicate dall’articolo 11, lettera a), della legge n. 1766/1927 sono gestite o concesse secondo le forme previste dall’articolo 16 della L.R. n. 25/1988. Se mancano i piani forestali, gli interventi possono essere eseguiti secondo le disposizioni del comma 9; nelle concessioni di utenza ex lettera c) del medesimo articolo 16, il progetto esecutivo deve essere previamente approvato dall’ente concedente.

Adeguamento di consorzi e forme associative

Le norme dell’articolo 23 si applicano anche ai consorzi e alle altre forme associative già esistenti prima dell’entrata in vigore della legge. Tali soggetti devono adeguare i propri statuti entro 180 giorni dall’entrata in vigore. Nel periodo intermedio operano nel rispetto dell’articolo 22 della legge regionale.

Titoli per l’esecuzione dei lavori forestali

Nelle more dell’adozione delle procedure previste dall’articolo 27, il servizio territorialmente competente rilascia l’idoneità all’esecuzione dei lavori forestali seguendo, per quanto applicabili, le circolari ministeriali di settore. È inoltre soppressa una delle previsioni del comma 3 dell’articolo 27.

Movimenti di terra e roccia: autorizzazioni, competenze e casi esclusi

I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati, nonché le lavorazioni dei terreni saldi o rinsaldati perché abbandonati da oltre 15 anni, sono soggetti ad autorizzazione dei servizi competenti della Giunta regionale, ferme restando le altre autorizzazioni e i nulla osta di altre autorità. Per aree in zone omogenee diverse da quelle di tipo E del D.M. 1444/1968 e da quelle boscate, l’autorizzazione è rilasciata dal comune competente.

L’autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e roccia relativi a opere previste da piani di gestione silvopastorale approvati e vigenti: in questi casi è sufficiente una comunicazione, con eventuale progettazione esecutiva, da inviare ai servizi regionali almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori, durante i quali possono essere impartite prescrizioni motivate.

Sanatoria per movimenti di terra e roccia eseguiti senza titolo

È prevista una sanatoria per i movimenti di terra e roccia realizzati senza l’autorizzazione dovuta o, prima dell’11 gennaio 2014, senza la comunicazione prevista dal R.D. n. 1126/1926, purché le opere non pregiudichino l’assetto idrogeologico e non siano in contrasto con norme urbanistiche, paesaggistiche, ambientali o di difesa del suolo. La domanda va corredata da perizia asseverata e dalle ricevute di pagamento della sanzione e di un corrispettivo calcolato su euro 6,00/mc, rivalutabile ogni cinque anni. I proventi del corrispettivo finanziano opere di prevenzione e tutela dal rischio idrogeologico.

Circolazione e sosta di veicoli nei boschi e nei pascoli

Nei boschi e sui pascoli è vietato il transito di mezzi meccanici con motore a combustione interna. Sono però consentite, con autorizzazione del comune competente o, nelle aree protette, dell’ente gestore, la circolazione sulle strade e piste forestali e la sosta entro cinque metri dal ciglio in occasione di manifestazioni e iniziative similari, purché non si arrechi disturbo alla fauna o danno alle componenti naturali.

Restano salve le esigenze di pubblica utilità e, per i casi consentiti, è ammessa la sosta entro cinque metri dal ciglio delle strade carrozzabili; sulle altre strade la circolazione e la sosta sono consentite entro tre metri dal ciglio. I comuni possono inoltre individuare spazi idonei per la sosta temporanea del traffico normale e turistico.

Commissione tecnico-consultiva

La commissione tecnico-consultiva è nominata dalla Giunta regionale, previa intesa con le amministrazioni interessate. Ai componenti non spetta alcun compenso né rimborso spese. Sono abrogate le precedenti disposizioni incompatibili relative ai commi 4 e 5 dell’articolo 61.

Proventi sanzionatori e destinazione delle entrate

I proventi derivanti da sanzioni sono disciplinati con una specifica eccezione: gli importi derivanti dalle sanzioni per violazione dell’articolo 30, comma 5-bis, sono versati al comune competente per lo svolgimento delle relative attività. Anche il rinvio dell’articolo 69 include ora i commi 5 e 5-bis dell’articolo 30.

Coordinamento normativo e abrogazioni

La legge dispone l’abrogazione delle norme regionali incompatibili a decorrere dalla sua entrata in vigore, o dalla pubblicazione degli atti secondari necessari a renderla operativa. In assenza di discipline previgenti, la Giunta regionale può adottare atti organizzativi temporanei, validi per un anno, per evitare stasi amministrative che possano arrecare danni agli ecosistemi forestali o alle attività economiche connesse, previa acquisizione del parere favorevole della commissione consiliare competente.

Regime finanziario ed entrata in vigore

La legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi il 4 febbraio 2017.

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