Ordinanza ingiunzione o revoca n. 166 del 27/03/2025
Provvedimento del 27 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Palma di Montechiaro non aveva designato il Responsabile della protezione dei dati, né aveva pubblicato e comunicato i relativi dati di contatto nei termini richiesti dall’art. 37 GDPR. La violazione è stata ritenuta sussistente fino a quando l’ente non ha adempiuto dopo l’avvio del procedimento. È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Comune di Palma di Montechiaro: sanzione per mancata designazione/pubblicazione/comunicazione del RPD (DPO)
Comune di Palma di Montechiaro: mancata designazione e pubblicazione/comunicazione del RPD
Il provvedimento riguarda il Comune di Palma di Montechiaro ed è stato adottato a seguito di controlli d’ufficio del Garante. L’Autorità ha accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 37 GDPR in materia di Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), con successiva irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Fatti e avvio del procedimento
Nel corso delle verifiche svolte d’ufficio, il Garante ha rilevato che il Comune non aveva effettuato la comunicazione dei dati di contatto del RPD tramite l’apposita procedura online messa a disposizione dall’Autorità. Contestualmente, dal sito web istituzionale non risultavano reperibili i dati di contatto del RPD, né elementi idonei a comprovare l’avvenuta designazione della figura.
Con nota di avvio del procedimento, notificata ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Ufficio ha contestato al Comune:
- la violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR, per omessa pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del RPD;
- la violazione dell’art. 37, par. 1, GDPR, in quanto non risultava comprovata la designazione del RPD.
Il Comune è stato invitato a produrre scritti difensivi o documenti e a chiedere eventuale audizione.
Difese del Comune e successive interlocuzioni
Il Comune ha depositato scritti difensivi dichiarando di aver designato il RPD con determinazione del Segretario generale e di aver successivamente trasmesso i dati di contatto tramite procedura online. A seguito di ulteriori interlocuzioni, è emerso inoltre che l’ente aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale i dati di contatto del RPD, in una pagina dedicata raggiungibile anche dalla homepage.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama l’art. 37 GDPR, evidenziando che:
- il titolare designa sistematicamente un RPD quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico (par. 1, lett. a);
- il titolare o il responsabile pubblica i dati di contatto del RPD e li comunica all’autorità di controllo (par. 7).
Sono richiamate anche le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati del Gruppo di lavoro articolo 29, nonché il Documento di indirizzo del Garante del 29 aprile 2021 in ambito pubblico, che ribadiscono:
- l’obbligatorietà della designazione per tutti i soggetti pubblici;
- la necessità di pubblicare i contatti del RPD in una sezione del sito facilmente individuabile e accessibile dalla homepage;
- l’uso della procedura online del Garante come unico canale per la comunicazione, variazione o revoca del RPD.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha ritenuto che le dichiarazioni del Comune non fossero sufficienti a determinare l’archiviazione del procedimento. In particolare, ha osservato che la designazione del RPD e i connessi adempimenti di pubblicazione e comunicazione sono stati effettuati solo successivamente all’avvio del procedimento.
Ne consegue la conferma della violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7, GDPR, poiché fino a quel momento il Comune non aveva designato il RPD e non aveva reso disponibili, né pubblicamente né all’Autorità, i relativi dati di contatto.
Poiché gli adempimenti sono stati poi eseguiti, il Garante ha escluso l’adozione di specifiche misure correttive ex art. 58, par. 2, lett. d), GDPR.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
La violazione è stata inquadrata nell’ambito dell’art. 83, par. 4, GDPR. Nella determinazione dell’importo, il Garante ha considerato:
- la mancata disponibilità di una figura obbligatoria ed essenziale per assicurare il rispetto del Regolamento;
- la successiva attivazione del Comune per porre rimedio alle violazioni;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti o di precedenti provvedimenti ex art. 58 GDPR.
Alla luce di tali elementi, la sanzione è stata fissata in euro 3.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83, par. 1, GDPR.
Dispositivo e adempimenti successivi
Il Garante ha quindi:
- dichiarato illecita la condotta del Comune di Palma di Montechiaro per violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7, GDPR;
- ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000;
- ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento di metà della sanzione entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice.
Sono inoltre disposte:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.
Tutela giurisdizionale
Contro il provvedimento è ammesso ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e rilievi iniziali
Nell’ambito di controlli d’ufficio, il Garante ha verificato che il Comune non aveva effettuato la comunicazione dei dati di contatto del RPD tramite il canale online dedicato e che, sul sito istituzionale, non erano reperibili i dati di contatto del RPD. Da tali elementi è derivato l’avvio del procedimento per la possibile violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7, GDPR.
Difese del Comune e adempimenti successivi
Il Comune ha depositato scritti difensivi affermando di aver designato il RPD con determinazione del Segretario generale e di aver poi effettuato la comunicazione online dei dati di contatto. Nel corso dell’istruttoria è emerso anche che i dati del RPD erano stati successivamente pubblicati sul sito istituzionale, raggiungibili dalla homepage.
Valutazione del Garante sulla violazione
Il Garante ha ritenuto che gli adempimenti di designazione, pubblicazione e comunicazione fossero stati effettuati solo dopo l’avvio del procedimento. Per questo ha confermato la violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7, GDPR, osservando che, fino a quel momento, il Comune non risultava aver designato il RPD né aver reso disponibili i relativi contatti.
Sanzione e criteri di quantificazione
Trattandosi di violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 83, par. 4, GDPR, il Garante ha tenuto conto della circostanza che l’ente si è poi attivato per rimediare, nonché dell’assenza di precedenti violazioni o provvedimenti pertinenti. In base a tali elementi ha determinato la sanzione in euro 3.000, ritenendola effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Misure accessorie e impugnazione
È stata disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Il provvedimento è impugnabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
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