L.R. Basilicata 10/2024
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1995, N. 2 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina degli ambiti territoriali di caccia (ATC) in Basilicata: dimensioni degli ATC, iscrizione dei cacciatori, criteri di priorità, accessi aggiuntivi, graduatorie e poteri organizzativi/commissariali dei comitati direttivi. Non introduce nuovi oneri regionali. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul BUR Basilicata (11 marzo 2024).
Modifiche alla disciplina regionale della caccia e degli ATC in Basilicata
Modifiche alla disciplina degli ATC e del prelievo venatorio in Basilicata
La legge regionale 11 marzo 2024, n. 10 interviene sulla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2, aggiornando la disciplina degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e alcune regole organizzative connesse alla gestione venatoria nella Regione Basilicata.
Ambito territoriale di caccia: dimensioni e caratteri generali
Gli ATC devono avere, di norma, dimensioni sub-provinciali, essere omogenei e delimitati da confini naturali. La nuova disciplina fissa una estensione minima di 110.000 ettari e massima di 150.000 ettari.
Iscrizione annuale agli ATC
L’iscrizione all’ATC avviene su domanda annuale, presentata esclusivamente tramite il sistema informativo agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) nel periodo 1° febbraio-28 febbraio di ogni anno. Al momento della domanda va versata all’ATC competente una quota pari alla metà della tassa di concessione regionale prevista dall’articolo 36 della legge regionale n. 2 del 1995.
Possono presentare domanda:
- i cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, per l’ATC in cui risiedono o hanno domicilio;
- i cacciatori nativi in Basilicata non più residenti, proprietari o conduttori a titolo oneroso di terreni ubicati in un Comune della Regione, per l’ATC in cui ricade il Comune o per l’ATC attigua se il Comune ricade in area protetta.
Gli iscritti nelle categorie ammesse possono richiedere anche l’iscrizione ad altri ATC della Regione, versando per ciascun ulteriore ambito una quota pari a 1/8 della tassa di concessione regionale.
Criteri di ammissione, priorità e accessi ulteriori
Gli ATC ammettono prima le domande dei cacciatori aventi titolo fino al raggiungimento massimo del 90% del rapporto territorio-cacciatori determinato ai sensi dell’articolo 25, comma 3. La quota residua è poi assegnata secondo le seguenti priorità:
- nativi in Basilicata non più residenti né proprietari né conduttori di terreni ubicati in un Comune della Regione;
- cacciatori provenienti da altre regioni;
- cacciatori provenienti da altri Stati europei.
Per tali soggetti, quota da versare e modalità di esercizio dell’attività venatoria sono rimandate al calendario venatorio regionale. Durante l’intera stagione venatoria è inoltre possibile chiedere, con procedura telematica, l’accesso ad altri ATC previo consenso dell’ATC prescelto, che può rilasciare permessi mensili, settimanali o giornalieri. La richiesta di tali permessi può essere presentata anche dagli operatori economici.
Assegnazione dei posti residui e domande tardive
Se, dopo l’assegnazione annuale, restano posti disponibili e comunque entro i limiti dell’indice di densità venatoria, tali posti possono essere assegnati ai cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata che nel periodo 1° febbraio-28 febbraio erano privi del porto d’armi o del rinnovo.
Questi soggetti possono presentare domanda dal 15 luglio al 30 luglio di ogni anno, sempre tramite SIA-RB, all’ATC in cui risiedono o hanno domicilio. In caso di ammissione, la quota va pagata entro il 30 agosto dell’anno in corso.
Graduatorie e termini di pagamento
Entro il 30 aprile di ogni anno gli ATC rendono pubbliche le graduatorie degli ammessi per i richiedenti di cui alle categorie ordinarie e prioritarie. I soggetti ammessi devono versare la quota entro il 15 giugno dell’anno corrente; il mancato pagamento equivale a rinuncia.
Numero di cacciatori ammessi e tesserini di accesso
Gli ATC possono ammettere, nei rispettivi territori, un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento regionale di attuazione, purché sia dato atto degli accertamenti previsti dall’articolo 14, comma 8, della legge n. 157 del 1992.
I tesserini relativi ai permessi di accesso agli ATC sono scaricabili direttamente dai richiedenti dal portale SIA-RB.
Comitato direttivo dell’ATC: nomina, durata e funzionamento
La nomina del Comitato direttivo degli ATC è ora disposta con deliberazione di Giunta regionale. Le modalità di costituzione e le norme di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento regionale.
Il Comitato direttivo dura in carica cinque anni. I componenti non possono essere nominati per più di due volte, anche non consecutive; inoltre, i componenti il cui mandato è scaduto non possono essere rinominati.
Inadempienze e commissariamento
In caso di inadempienza del Comitato direttivo rispetto agli obblighi previsti da norme e atti regionali, la Direzione regionale competente lo diffida a provvedere entro 15 giorni dalla notifica. Se il Comitato non adempie nel termine, la Giunta regionale, su proposta della Direzione competente, nomina un commissario ad acta per l’adempimento necessario.
L’incarico di commissario ad acta è oneroso; il compenso è determinato dalla Giunta regionale secondo modalità e criteri da essa fissati e grava sul bilancio dell’ATC commissariata.
Disposizioni finanziarie e vigore
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
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