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Legge

L.R. Basilicata 14/2024

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024

Normativa regionaleL.R. Basilicata 14/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge coordina e modifica numerose discipline regionali della Basilicata in materia di cultura, spettacolo, turismo, pesca, sanità, edilizia residenziale pubblica, controlli interni e organizzazione amministrativa. Introduce anche regole su AIR/VIR, comunicazione istituzionale, fondazioni e trasferimenti patrimoniali. Alcune misure sono limitate al 2024 o prevedono scadenze specifiche, come il 31 ottobre 2024 per talune istanze sugli scarichi industriali.

Collegato alla legge di stabilità regionale 2024 della Basilicata

Collegato alla legge di stabilità regionale 2024 della Basilicata

La legge interviene in modo trasversale su numerose discipline regionali della Basilicata, aggiornando procedure amministrative, assetti organizzativi, strumenti di programmazione e settori materiali eterogenei. Molte disposizioni sono di coordinamento o sostituzione terminologica, ma alcune introducono regole sostanziali con termini specifici e applicazione limitata nel tempo.

Interventi in materia di agricoltura, cooperative e spettacolo

La legge modifica la disciplina regionale sul risarcimento dei danni alle produzioni zootecniche, estendendo il riferimento ai suini, con esclusione dei cinghiali, e precisando i termini per il deposito cartaceo della domanda tramite PEC, raccomandata o strumenti equivalenti. In materia di cooperative sociali, sostituisce il decreto del Presidente della Giunta regionale con provvedimento dirigenziale.

Per lo spettacolo, il sistema di programmazione viene riorganizzato: il programma regionale triennale è attuato mediante avvisi pubblici annuali approvati dalla Giunta regionale, che sostituiscono i precedenti piani annuali. Vengono aggiornate anche le basi temporali richiamate nella disciplina degli avvisi.

Patrimonio culturale, archeologia industriale e attività educative e culturali

Nel settore del patrimonio culturale, il documento operativo annuale sostituisce il programma operativo annuale e viene approvato dalla Giunta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio. Il documento individua priorità e azioni attuative del piano triennale, tenendo conto della pianificazione regionale e delle intese istituzionali; è abrogata la disciplina del precedente comma 4.

Per l’archeologia industriale, le competenze sono ricondotte all’ufficio regionale competente in materia di patrimonio culturale, con soppressione di una delle lettere del procedimento di valutazione, e la struttura competente opera direttamente. Nella legge sulle attività educative e culturali, i piani annuali diventano documenti operativi annuali, approvati entro il 30 giugno di ogni anno. Cambiano anche i riferimenti procedurali per candidature, domande, istruttoria ed erogazione dei contributi, che avvengono tramite atti dirigenziali e sulla base della coerenza con il documento operativo annuale.

Professioni turistiche e strutture ricettive

Per le professioni di guida turistica e figure affini, l’iscrizione negli elenchi regionali avviene su domanda dell’interessato presentata all’ufficio regionale competente; la rubrica dell’articolo viene estesa a iscrizione, sospensione e revoca.

In materia di strutture ricettive, le attività imprenditoriali possono svolgere specifiche attività complementari solo a favore degli alloggiati, incluse aree sportive, navetta gratuita, rimessa per i veicoli degli ospiti, saune e simili con obblighi informativi e di vigilanza, vendita di alcuni prodotti e servizi accessori. È consentita, a certe condizioni, anche la somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, purché non prevalente sulla funzione ricettiva. Tali attività non costituiscono mutamento rilevante di destinazione d’uso se la superficie complessiva delle attività complementari non è prevalente. È inoltre abrogato l’articolo 24 della legge regionale n. 59/2021.

Riordino organizzativo, controlli interni, AIR/VIR e programmazione regionale

La legge aggiorna la disciplina dei controlli interni e della normazione regionale. Le proposte di regolamento devono essere corredate, oltre che dalla relazione illustrativa, anche dall’analisi tecnico-normativa.

La disciplina regionale dell’analisi di impatto della regolazione è estesa alla verifica di impatto della regolazione (VIR). La AIR è definita come valutazione preventiva socio-economica degli interventi normativi; la VIR come valutazione successiva, anche periodica, degli effetti e dell’utilità delle norme. La Giunta approva con cadenza biennale l’agenda normativa, che individua gli atti da sottoporre ad AIR e VIR. Sono esclusi gli interventi su Statuto, materia elettorale, bilancio, assestamento, rendiconti e mero recepimento di norme europee. È soppresso il previgente assetto su testi unici e programmazione ed è inserito un raccordo tra AIR e programmazione regionale.

Comunicazione istituzionale e riparto delle risorse

Le somme destinate dalla Regione Basilicata e dagli enti regionali a comunicazione istituzionale e acquisto di spazi pubblicitari devono essere impegnate nel bilancio di competenza per almeno il 20% a favore di giornali quotidiani e periodici e per almeno il 5% a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale, in attuazione della normativa statale richiamata.

Edilizia residenziale pubblica e trasferimento di beni alle ATER

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i terreni acquisiti ai sensi della legge regionale n. 29/1977, di proprietà regionale, sono trasferiti gratuitamente alle ATER competenti per territorio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Le ATER devono accertare eventuali difformità urbanistico-edilizie e provvedere alla loro alienazione secondo la legge regionale n. 23/1978. La consegna deve avvenire entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Industria, scarichi e transizione autorizzativa

Per agevolare il passaggio dalla gestione consortile alla nuova gestione individuata dall’EGRIB, le aziende già autorizzate agli scarichi devono presentare, entro il 31 ottobre 2024, apposita istanza conforme al d.lgs. n. 152/2006 e alla normativa regionale. In mancanza di istanza o in caso di diniego, gli scarichi non potranno più essere convogliati nel collettore principale dell’agglomerato industriale. Resta fermo il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla disciplina statale.

Pesca, aree protette, radiazioni ionizzanti e sanità

La legge aggiorna la disciplina regionale sulla pesca nelle acque interne, escludendo le aree protette nazionali assoggettate alla legge quadro n. 394/1991. Le associazioni di pescatori riconosciute, nazionali e regionali, possono svolgere alcune attività solo se hanno fini statutari coerenti, almeno 150 pescatori iscritti con licenza valida e, per quelle nazionali, iscritti residenti in Basilicata e una sede operativa regionale. Vengono inoltre aggiornati i riferimenti sanzionatori e l’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e adottare l’ordinanza-ingiunzione.

Per le sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito medico e di ricerca, i riferimenti alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco sono sostituiti con il Comando territorialmente competente. In sanità, per il 2024 le aziende sanitarie possono usare economie derivanti dall’assistenza ospedaliera per acuti da privato accreditato per remunerare prestazioni di specialistica ambulatoriale e, in via prioritaria, sostenere strutture con budget inferiore a 300.000 euro e aree meno servite; la misura si estende anche ad alcune prestazioni di riabilitazione ex art. 26.

Organi regionali, fondazioni e ulteriori modifiche settoriali

Per il CO.RE.COM., la durata in carica dei componenti è fissata in cinque anni, con una sola rieleggibilità. La Regione Basilicata è autorizzata a partecipare come socio fondatore alla Fondazione Georges Brassens, subordinando la partecipazione a finalità non lucrative indicate nell’atto costitutivo e nello statuto.

Ulteriori modifiche riguardano le incompatibilità e i requisiti del Difensore civico e degli altri garanti regionali, l’aggiustamento dei riferimenti nel settore degli sport invernali, l’estensione dei centri di educazione alimentare ai biologi, e alcune clausole di adeguamento automatico al diritto euro-unitario, internazionale e statale.

Entrata in vigore e regime finanziario

La legge è dichiarata finanziariamente neutra e trova copertura nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

Obsolescenza e limiti temporali

L’atto non è da considerarsi obsoleto in senso generale, poiché contiene molte disposizioni strutturali tuttora utili nell’ordinamento regionale. Tuttavia alcune misure hanno applicazione temporalmente limitata, in particolare quelle riferite al 2024, alla scadenza del 31 ottobre 2024 per le istanze sugli scarichi industriali e alla consegna entro sei mesi degli alloggi trasferiti alle ATER.

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