L.R. Molise 1/2017
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2017-2019 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza numerose funzioni prima delegate alle Province, riportandole alla Regione Molise soprattutto in materia di caccia, pesca, funghi, turismo rurale e controlli. Interviene anche su società partecipate, consorzi di bonifica, Fondazione Molise Cultura e recupero di sottotetti. Molte modifiche riguardano procedure, organi consultivi, sanzioni, contributi e disciplina transitoria; è una norma ormai in gran parte superata da atti successivi e da regimi riferiti a scadenze già concluse.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2017-2019: riordino funzioni provinciali, caccia e pesca, funghi, turismo rurale, consorzi di bonifica e altri interventi regionali
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2017-2019
La legge riguarda la Regione Molise e coordina interventi di entrata e spesa con numerose modifiche a leggi regionali settoriali. Il nucleo principale è il riordino delle funzioni già delegate alle Province, con forte centralizzazione in capo alla Regione di competenze in materia faunistico-venatoria, pesca nelle acque interne, raccolta funghi e turismo rurale.
Riordino delle funzioni in materia faunistico-venatoria
La disciplina sulla caccia viene ampiamente riformata sostituendo, in quasi tutte le procedure, la competenza provinciale con quella regionale. La Regione assume il ruolo principale nella pianificazione, autorizzazione, vigilanza, gestione degli istituti faunistici, rilascio di atti e coordinamento degli organismi tecnici e di gestione.
Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale; ha durata quinquennale ed è rivedibile nel corso della sua efficacia. Deve essere articolato per comprensori omogenei e per comparti sub-regionali corrispondenti ai territori provinciali di Campobasso e Isernia.
Il piano deve prevedere, tra l’altro:
- oasi di protezione;
- zone di ripopolamento e cattura;
- centri pubblici e privati di produzione di fauna selvatica;
- aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro;
- zone per addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia;
- quagliodromi;
- appostamenti fissi senza richiami vivi.
Per alcune zone il vincolo è subordinato a perimetrazione, notifica ai proprietari o conduttori e possibilità di opposizione motivata entro 60 giorni da parte di soggetti rappresentanti almeno il 40% della superficie da vincolare. È inoltre prevista, in casi eccezionali, la costituzione coattiva di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché l’istituzione di quagliodromi anche prima dell’approvazione del piano.
Sono ridefiniti anche gli organismi consultivi e tecnici: la Regione si avvale dell’ISPRA, della Consulta regionale e di un Osservatorio regionale tecnico-scientifico degli habitat e delle popolazioni faunistiche, con compiti di monitoraggio, ricerca, formazione e banca dati sugli abbattimenti.
Gestione della caccia, ATC e attività venatoria
La Regione disciplina il prelievo venatorio, il numero dei capi prelevabili, il numero dei cacciatori ammissibili negli ambiti territoriali di caccia e la quota economica di partecipazione. La quota annuale per gli ATC è fissata dalla Regione entro limiti minimi e massimi rapportati alla tassa di concessione governativa; per i residenti nella regione può essere ridotta fino all’80%.
I Comitati di gestione degli ATC hanno sede presso gli uffici regionali nei capoluoghi di provincia, restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La Regione può demandare loro, mediante convenzione, attività faunistico-venatorie connesse a ripopolamenti e istituti faunistici.
Il tesserino venatorio è predisposto dal servizio regionale competente; per i cacciatori non residenti è prevista la trasmissione della copia del tesserino della regione o provincia di residenza entro il 10 marzo, pena l’inammissibilità alla stagione successiva.
È inoltre introdotta una disciplina delle deroghe al divieto di prelievo in applicazione della direttiva 2009/147/CE: le deroghe sono eccezionali, non superiori a un anno, adottate caso per caso e autorizzate dalla Giunta regionale previo parere ISPRA.
Controllo faunistico, danni e sanzioni in materia di caccia
La Regione esercita il controllo delle specie faunistiche, anche in zone vietate alla caccia, privilegiando metodi ecologici e potendo autorizzare piani di abbattimento se tali metodi risultano inefficaci. Vengono rafforzati gli interventi contro i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere sui terreni coltivati o a pascolo.
Per i danni è istituito un fondo regionale e, per ciascun comparto territoriale corrispondente all’ambito provinciale, un comitato con rappresentanti delle organizzazioni agricole e venatorie. La perizia e la liquidazione dei danni sono svolte dalle strutture regionali; il risarcimento nei territori della caccia programmata può coprire fino all’85% della perizia, con il restante 15% a carico dell’ATC competente.
Sono riviste anche le sanzioni amministrative e le spese regionali destinate alle attività venatorie, con riparto annuale dei proventi tra ATC, attività regionali, formazione e vigilanza volontaria.
Pesca nelle acque interne
La legge centralizza in Regione molte funzioni già provinciali in materia di pesca nelle acque interne. La licenza di pesca è valida su tutto il territorio nazionale e rilasciata dalla Regione tramite le strutture territorialmente competenti; le licenze rilasciate in altre regioni e nelle province autonome sono valide in Molise.
La Regione istituisce, sulla base della Carta delle vocazioni ittiche, zone di ripopolamento, zone di rilascio del pescato (no kill) e zone di frega; la lunghezza di ciascuna non può superare un chilometro. Il Piano regionale per la tutela e l’incremento della pescosità ha durata quinquennale, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e viene predisposto per i comparti provinciali di Campobasso e Isernia.
Sono ridefiniti i poteri regionali su:
- messa in secca di corsi d’acqua e bacini, con obblighi di recupero della fauna ittica;
- concessioni di pesca e controlli;
- criteri per i piani di tutela e incremento della pescosità;
- pubblicazione e revoca dei provvedimenti sulle zone ittiche.
I proventi delle tasse e delle infrazioni sono introitati dalla Regione e destinati per l’80% al ripopolamento ittico, per il 10% alle infrastrutture per la pesca sportiva di persone con disabilità o alla ripulitura degli argini, e per il 10% agli obiettivi della legge.
Sono previste disposizioni transitorie: le zone protette istituite dalle Province vanno riconfermate o modificate entro 12 mesi; i titolari di concessioni conformi possono proseguire previa comunicazione entro 60 giorni; le concessioni non conformi devono essere adeguate entro 180 giorni, pena revoca; i laghetti a pagamento già esistenti devono adeguarsi entro un anno.
Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
La disciplina regionale sui funghi è spostata verso la Regione: il tesserino di idoneità è rilasciato dagli uffici regionali, gli esami sono gestiti da commissioni regionali e i corsi sono organizzati da Regione, A.S.RE.M. e associazioni micologiche.
Le entrate da rilascio e rinnovo del tesserino, contributi amministrativi e sanzioni confluiscono nel bilancio regionale e finanziano iniziative di miglioramento e difesa dell’ambiente, oltre ai corsi di formazione e informazione micologica.
Turismo rurale
Per il turismo rurale la Regione subentra alle Province nella tenuta dell’elenco degli operatori, nei controlli e nelle trasmissioni amministrative. Il programma regionale è coordinato con il piano di promozione turistica regionale e con il piano agrituristico regionale ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative.
Disposizioni su società partecipate e Fondazione Molise Cultura
In materia di società partecipate viene abrogato un articolo della legge finanziaria regionale 2012.
Per la Fondazione Molise Cultura è previsto che il Consiglio regionale adotti gli atti necessari al funzionamento e che la Fondazione adegui lo statuto entro 30 giorni, introducendo requisiti per gli organi, il divieto di gettoni e premi deliberati dopo l’attività, il divieto di trattamento di fine mandato e la nuova articolazione organica con Presidente, Consiglio di Amministrazione e Revisore Legale dei Conti. È soppressa la figura del Direttore.
Consorzi di bonifica
Per i consorzi di bonifica è disposta una riorganizzazione urgente: le funzioni dei comitati esecutivi sono attribuite a un Commissario straordinario unico per due consorzi e a un diverso Commissario per il Consorzio della Piana di Venafro. I Commissari sono nominati dal Presidente della Giunta regionale entro cinque giorni dall’entrata in vigore della legge; dalla nomina i comitati esecutivi sono sciolti.
Recupero di sottotetti, locali interrati e porticati
La disciplina edilizia sul recupero di sottotetti, locali interrati e seminterrati e porticati è aggiornata sostituendo il riferimento al permesso di costruire con la SCIA in più passaggi procedurali. Viene inoltre elevata dal 30% al 50% la soglia indicata in due disposizioni dell’articolato.
Disposizioni economiche e finanziarie
Per l’editoria locale è previsto che l’1,5% dello stanziamento annuale sia destinato al Co.Re.Com.; sono inoltre chiariti i limiti delle spese generali e il criterio di calcolo della spesa di personale ammissibile a contributo.
Sono ridefiniti anche profili finanziari per la gestione regionale delle diverse materie ricondotte alla Regione, con particolare rilievo per caccia e pesca, dove proventi, tasse e sanzioni sono destinati a specifiche finalità settoriali.
Regime transitorio ed entrata in vigore
I regolamenti attuativi delle leggi modificate devono essere adeguati dalla Giunta regionale entro 12 mesi, e fino ad allora restano applicabili in quanto compatibili. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
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