L.R. Molise 2/2017
Legge di stabilità regionale 2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge stabilisce il bilancio e numerosi interventi per il triennio 2017-2019: rifinanziamento di leggi regionali, dotazioni agli enti strumentali, modifiche su trasporto pubblico locale, patronati, previdenza dei consiglieri e servizi per l’impiego. Alcune misure hanno efficacia limitata a specifiche annualità, in particolare il 2017 o il triennio 2017-2019.
Legge di stabilità regionale 2017 del Molise
Legge di stabilità regionale 2017 del Molise
La legge definisce gli stanziamenti e diversi interventi normativi della Regione Molise per il triennio 2017-2019. Accanto alle disposizioni finanziarie, introduce o aggiorna regole su enti strumentali, trasporto pubblico locale, patronati, previdenza dei consiglieri regionali e servizi per l’impiego.
Rifinanziamenti e dotazioni agli enti regionali
Per il triennio 2017-2019 è autorizzato il rifinanziamento di varie leggi regionali di spesa secondo gli importi della tabella A allegata. La legge fissa inoltre i fondi di dotazione degli enti dipendenti regionali per il medesimo triennio, con importi annuali predeterminati per:
- EPT Molise;
- ARSARP;
- IRESMO;
- ARPAM;
- Agenzia regionale Molise Lavoro;
- Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma (ARPS).
I fondi sono coperti mediante specifici capitoli del bilancio regionale 2017-2019. Il fondo di dotazione è erogato, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, in due rate semestrali anticipate all’inizio di ciascun periodo. Per l’ESU, il fondo di dotazione per il triennio è determinato in misura pari all’importo accertato in entrata al capitolo 425, titolo 1, tipologia 101.
Autonomia del Consiglio regionale
La spesa corrente per assicurare l’autonomia del Consiglio regionale è fissata in importi distinti per ciascun anno del triennio 2017-2019. Si tratta di una previsione finanziaria limitata a tali esercizi.
Abrogazioni e interventi su norme precedenti
È abrogata la legge regionale 28 novembre 2016, n. 14, relativa al sostegno all’occupazione nella filiera avicola molisana. Inoltre viene abrogato il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 29/2006, con effetti sulla disciplina dei patronati.
Patronati e assistenza sociale
Per le finalità della legge regionale n. 29/2006 è autorizzata una spesa specifica per il 2017, il 2018 e il 2019, con copertura sul capitolo 38602 del bilancio 2017-2019. La norma elimina anche il previgente comma 2 dell’articolo 8 della stessa legge. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento sarà determinato con legge annuale di bilancio.
Trasporto pubblico locale
La disciplina del trasporto pubblico locale viene aggiornata in più punti per allinearla al decreto legislativo n. 50/2016. Viene sostituita la disciplina delle procedure di affidamento, eliminato il limite massimo di durata di sei anni per alcuni affidamenti e riscritto l’articolo sui servizi aggiuntivi e integrativi.
Per tali servizi, la priorità è data alle imprese che li assumano a proprio rischio e con risorse proprie. La Regione deve prima verificare la disponibilità di imprese in possesso dei requisiti a svolgerli senza contribuzione pubblica, fermo restando l’acquisizione degli introiti da traffico. Solo se ciò non sia possibile, può procedere ad affidamento con contribuzione pubblica a imprese già esercenti servizi di rete titolari di contratto di servizio o aggiudicatarie di gara pubblica.
Contributi al trasporto urbano e gare comunali
La Regione contribuisce al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico urbano dei Comuni interessati nella misura del 70% della spesa effettivamente sostenuta. Per il solo anno 2017 il contributo è comunque parametrato al 75% della contribuzione trasferita ai Comuni nel 2016. È inoltre previsto che, in caso di impossibilità di un’intesa tra Comuni limitrofi per la gestione associata, i Comuni possano bandire gare anche per il solo ambito comunale e debbano pubblicare il bando entro il 1° settembre 2017; in difetto, il contributo regionale è sospeso fino alla pubblicazione.
Previdenza contributiva dei consiglieri regionali
La legge interviene sulla disciplina previdenziale contributiva dei consiglieri regionali modificando il regime di restituzione dei contributi, l’età per il conseguimento del trattamento, le regole di partecipazione al sistema e la qualificazione delle spese come obbligatorie di bilancio. Per i contributi versati dall’undicesima legislatura regionale non è in generale ammessa la restituzione, salvo il caso di chi, al compimento dei 65 anni, non abbia maturato il requisito minimo per l’assegno, con restituzione a richiesta senza interessi né rivalutazione.
È abrogata la previsione del comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale n. 9/2015 e viene fissata a 60 anni l’età per il trattamento previsto dalla legge regionale n. 10/2013 per i consiglieri che abbiano svolto il mandato in almeno due legislature, alle condizioni indicate. Sono inoltre esclusi dal sistema previdenziale contributivo coloro che, alla data di soppressione del vitalizio, abbiano già maturato il requisito per l’assegno nella misura massima prevista dalla legge regionale n. 10/1988. Le spese del sistema sono iscritte in bilancio come spese obbligatorie.
Contributi ai gruppi politici consiliari
È prorogata al 31 dicembre 2017 la sospensione del contributo ai gruppi politici consiliari, sostituendo il precedente termine del 30 giugno 2017.
Servizi per l’impiego e Agenzia Molise Lavoro
Nelle more del riordino nazionale e locale delle politiche per l’occupazione, la Regione Molise mantiene le funzioni di programmazione e coordinamento strategico tramite le strutture amministrative della Giunta. Il coordinamento gestionale e operativo dei Centri per l’Impiego è affidato all’Agenzia regionale Molise Lavoro, mentre le funzioni dirigenziali sono esercitate dal Direttore dell’Agenzia, che si avvale del personale provinciale a tempo indeterminato individuato nelle convenzioni con Campobasso e Isernia.
La Regione può attivare procedure selettive per acquisire professionalità aggiuntive da assegnare ai CPI, nei limiti dei fabbisogni del Piano regionale transitorio delle Politiche attive e del Piano di Gestione Attuativa, nonché delle risorse del POR 2014/2020 - FSE. La copertura finanziaria è assicurata anche dalle risorse derivanti dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 dicembre 2016 e da risorse regionali sul capitolo di spesa 2805. La Giunta regionale deve adottare i provvedimenti necessari per l’attuazione e la continuità del servizio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
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