Cassazione Civile, Ordinanza n. 14130/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dal prelievo, presso una banca, della somma di euro 60.700 ricavata dal disinvestimento di titoli appartenenti al de cuius. La parte attrice sosteneva che il denaro fosse stato riscosso da una terza persona su incarico del titolare del credito e che tale somma non fosse mai stata restituita al legittimo proprietario; per questo chiedeva la condanna alla restituzione dell’importo, oltre accessori e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, la convenuta aveva sostenuto che la firma apposta dal creditore sulla quietanza bancaria provasse che la somma era stata appresa direttamente dal titolare presente e che, quindi, nessun obbligo restitutorio residuasse in capo a lei. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per mancanza di motivazione; 2) violazione degli artt. 1703 e 1713 c.c., assumendo che, una volta provata l’apprensione materiale della somma da parte della resistente, su quest’ultima gravasse l’onere di provare la restituzione al mandante; inoltre la quietanza resa al debitore-banca liberava solo quest’ultima, non anche la terza incaricata dal creditore a riscuotere il denaro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello esistente e intellegibile secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite sul vizio di motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la quietanza ex art. 1199 c.c. prova soltanto l’estinzione dell’obbligazione verso il debitore che paga e la relativa liberazione, ma non prova, di per sé, che la somma sia stata restituita al creditore da chi l’abbia materialmente ricevuta come indicatario al pagamento o incaricato. La Corte d’appello aveva quindi erroneamente tratto dalla quietanza la prova della diretta apprensione della somma da parte del creditore e dell’assenza di obbligo restitutorio della terza percettrice. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La nullità per mancanza di motivazione è ravvisabile solo nei casi estremi di assenza materiale della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta la mera insufficienza motivazionale.
Richiamato dalla ricorrente per qualificare il rapporto come mandato e fondare l’obbligo di restituzione delle somme ricevute nell’esecuzione dell’incarico.
Il mandatario deve rendere conto e restituire al mandante quanto ricevuto per effetto dell’incarico; l’obbligo restitutorio non viene meno per il solo fatto che il denaro sia stato consegnato materialmente al mandatario o incaricato.
La quietanza prova l’estinzione del debito e la liberazione del debitore che paga, ma non prova, da sola, l’effettiva restituzione della somma al creditore da parte del soggetto che l’abbia ricevuta.
Richiamato come esempio di pagamento eseguito nelle mani dell’indicatario al pagamento, in cui la quietanza libera il debitore ma non dimostra ulteriori rapporti restitutori.
Richiamato come ulteriore esempio di pagamento a favore di terzo, in cui la quietanza rilasciata al debitore non prova l’adempimento di eventuali obblighi del terzo verso il creditore.
Indicata la procedura camerale con deposito della motivazione nel termine previsto.
Massime di principio
- La quietanza rilasciata dal creditore ha efficacia probatoria limitata all’estinzione dell’obbligazione verso il debitore che ha eseguito il pagamento, ma non fa piena prova di fatti ulteriori, come la successiva restituzione della somma da parte del soggetto che l’abbia materialmente ricevuta.
- Quando il pagamento è eseguito a favore di un indicatario o di un terzo incaricato dal creditore, la prova della quietanza non esonera chi agisce per la restituzione dall’onere di dimostrare, secondo le regole ordinarie, l’eventuale mancata restituzione o l’inadempimento dell’obbligo verso il mandante.
- Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 132 c.p.c. ricorre solo in ipotesi radicali e non per qualsiasi insufficienza o concisione della motivazione.
- La dichiarazione di quietanza può provare la liberazione del solvens, ma non può essere automaticamente utilizzata per inferire la coincidente e automatica acquisizione materiale del denaro da parte del creditore o l’estinzione di rapporti distinti da quello di pagamento verso il debitore originario.
Come è indicizzato
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