Ordinanza ingiunzione o revoca n. 768 del 12/12/2024
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Corte Franca ha diffuso sul proprio sito istituzionale una delibera contenente diversi dati personali di un ex dipendente, accessibile anche tramite motori di ricerca, senza un'idonea base giuridica. Ha inoltre rilevato il ritardo nella comunicazione all'Autorità dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. Per la diffusione illecita è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.000 euro; per la tardiva comunicazione del RPD il Comune è stato ammonito.
Comune di Corte Franca: pubblicazione online di una delibera con dati del dipendente e tardiva comunicazione del RPD
Comune di Corte Franca: diffusione illecita online di dati di un ex dipendente e ritardo nella comunicazione del RPD
Il provvedimento riguarda il Comune di Corte Franca, destinatario di un reclamo per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di una delibera contenente dati personali di un lavoratore, nonché per la mancata/tardiva comunicazione all'Autorità dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. Il procedimento trae origine dall'attività istruttoria avviata dal Garante a seguito del reclamo e delle verifiche d'ufficio.
Fatti e origine del procedimento
Il reclamante ha lamentato che una delibera comunale era pubblicata online ed era facilmente rintracciabile tramite i motori di ricerca digitando nome e cognome. Nel documento erano presenti, oltre ai dati identificativi, informazioni relative alla qualifica, all'ufficio di appartenenza, alle ore lavorate, alla data dell'ultimo giorno lavorativo e alla presa d'atto delle dimissioni.
L'Ufficio ha accertato la pubblicazione e l'indicizzazione del documento e ha inoltre rilevato che non risultava agli atti la comunicazione dei dati di contatto del RPD prevista dall'art. 37, par. 7, GDPR. Con atto di avvio del procedimento, il Comune è stato contestato per la diffusione online illecita dei dati e per la violazione relativa al RPD.
Difese del Comune
Nella memoria difensiva il Comune ha sostenuto che la pubblicazione sarebbe derivata dal recupero dei dati da una precedente piattaforma di gestione della trasparenza, a seguito dell'attivazione di una nuova applicazione, e che si sarebbe trattato di un'errata procedura nell'ambito dell'Amministrazione trasparente. L'ente ha rappresentato di aver rimosso immediatamente l'atto dal portale della trasparenza, di aver avvisato la software house e il DPO, e di aver chiesto anche la rimozione dalla piattaforma DOCPLAYER.
Valutazioni sulla liceità della pubblicazione
Il Garante ha ricostruito il quadro normativo applicabile ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici in ambito lavorativo, richiamando gli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. b), 88 e 6, par. 2, GDPR, nonché l'art. 2-ter del Codice privacy, che consente la diffusione dei dati personali solo se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento.
L'Autorità ha ribadito che la diffusione online costituisce un trattamento e richiede sempre un'idonea base giuridica, oltre al rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR. In particolare, ha ricordato che già le linee guida del 14 giugno 2007 sul trattamento dei dati dei lavoratori pubblici e le linee guida del 15 maggio 2014 su pubblicità e trasparenza sul web escludono la liceità della diffusione di dati personali riferiti al singolo lavoratore come quelli relativi a qualifica, ufficio di appartenenza, ore lavorate, ultimo giorno lavorativo e presa d'atto delle dimissioni.
Il Garante ha precisato che la mera collocazione del documento nella sezione "Amministrazione trasparente" non comporta alcun automatismo di pubblicazione, né deroga ai principi di protezione dei dati. Anche in presenza di obblighi di pubblicità, il Comune avrebbe dovuto valutare con attenzione quali informazioni rendere disponibili, verificando la sussistenza di una specifica base giuridica. In assenza di tale base, la pubblicazione della delibera è stata qualificata come diffusione illecita di dati personali.
Violazione relativa al RPD
Con riferimento al Responsabile della protezione dei dati, il Garante ha richiamato l'art. 37, par. 7, GDPR, secondo cui il titolare pubblica i dati di contatto del RPD e li comunica all'Autorità di controllo. È stato accertato che la comunicazione è avvenuta solo in data successiva a quella dovuta e che, fino a quel momento, il Comune aveva violato la norma.
L'Autorità ha tuttavia considerato tale violazione come minore, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e dell'assenza di reclami o segnalazioni sul punto. Per questa condotta è stato ritenuto sufficiente l'ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
Sanzione pecuniaria e criteri di quantificazione
Per la distinta condotta di diffusione illecita dei dati del reclamante, il Garante ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di 6.000 euro, richiamando l'art. 83, parr. 1, 2, 3 e 5, GDPR. Nella quantificazione ha considerato:
- il coinvolgimento di un solo interessato, sebbene la pubblicazione sia rimasta online per un periodo molto lungo e fosse indicizzabile dai motori di ricerca;
- la natura colposa della condotta, riconducibile a un'errata procedura nell'ambito della trasparenza amministrativa;
- l'assenza di dati appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne penali e reati;
- l'assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- la buona cooperazione del Comune nel corso dell'istruttoria.
Il Garante ha ritenuto la violazione di gravità media e ha indicato la sanzione come effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Esito finale e misure disposte
Il provvedimento conclude dichiarando l'illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell'art. 2-ter del Codice, e ammonendo il Comune per la violazione dell'art. 37, par. 7, GDPR. È stato ordinato il pagamento della sanzione di 6.000 euro entro 30 giorni dalla notificazione, con possibilità di definizione agevolata nei termini previsti dall'art. 166, comma 8, Codice.
Il Garante ha inoltre disposto la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul proprio sito, la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, Codice, e l'annotazione nel registro interno dell'Autorità. Non sono state adottate ulteriori misure correttive, poiché il documento era già stato rimosso dal sito istituzionale del Comune.
Punti principali
Fatti oggetto del reclamo
Il reclamante ha segnalato la pubblicazione online, sul sito del Comune presso cui aveva lavorato, di una delibera contenente dati personali relativi alle sue dimissioni e al rapporto di lavoro: qualifica, ufficio di appartenenza, ore lavorate, ultimo giorno lavorativo e presa d'atto delle dimissioni. Il documento risultava facilmente reperibile e scaricabile anche tramite motori di ricerca. L'Ufficio ha inoltre rilevato l'assenza, agli atti, della comunicazione dei dati di contatto del RPD.
Valutazioni sulla diffusione dei dati personali
Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione integrasse una diffusione di dati personali priva di idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell'art. 2-ter del Codice privacy. È stato ribadito che, per gli enti pubblici, la pubblicazione online è lecita solo se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento, e che anche in presenza di obblighi di trasparenza occorre verificare attentamente quali dati possano essere pubblicati. Richiamate le linee guida del 2007 sui lavoratori pubblici e quelle del 2014 su pubblicità e trasparenza sul web, l'Autorità ha escluso la liceità della diffusione dei dati del singolo lavoratore.
Ritardo nella comunicazione del RPD
È stata accertata la violazione dell'art. 37, par. 7, GDPR perché la comunicazione all'Autorità dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati è avvenuta solo in data successiva a quella dovuta. Il Garante ha qualificato tale violazione come minore, tenendo conto delle dimensioni contenute del Comune e del fatto che l'irregolarità è emersa d'ufficio, senza reclami o segnalazioni degli interessati. Per questa condotta è stato adottato un ammonimento.
Sanzione e misure accessorie
Per la pubblicazione illecita della delibera il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.000 euro, ritenendo la violazione di gravità media. Nella quantificazione sono stati considerati: un solo interessato coinvolto, la lunga permanenza online del documento, la natura colposa della condotta, l'assenza di dati particolari o giudiziari, l'assenza di precedenti violazioni e la cooperazione del Comune. È stata disposta anche la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, Codice.
Esito finale del procedimento
Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e 2-ter Codice, ha ammonito il Comune per la violazione dell'art. 37, par. 7, GDPR e ha ordinato il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica, con facoltà di definizione agevolata nei termini di legge. Non sono state ritenute necessarie ulteriori misure correttive, poiché il contenuto era già stato rimosso dal sito istituzionale.
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