Cassazione Civile, Ordinanza n. 01476/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Un soggetto ha citato in giudizio un'altra comproprietaria davanti al Tribunale di Roma chiedendo l'accertamento dell'usucapione ultraventennale delle quote ideali di comproprietà a lei riferibili su beni immobili indicati nell'atto introduttivo. Il Tribunale di Roma, ritenendo applicabile il foro dell'immobile, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Teramo, luogo in cui si trova l'immobile. Il soccombente ha proposto regolamento necessario di competenza deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 38 e 21 c.p.c., sostenendo che nelle cause relative a diritti reali immobiliari l'art. 21 c.p.c. non rientra tra i casi di inderogabilità ex art. 28 c.p.c.; ne conseguirebbe che l'eventuale incompetenza per territorio deve essere eccepita tempestivamente dal convenuto e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Poiché la convenuta era rimasta contumace, il ricorrente ha sostenuto che la competenza del Tribunale di Roma si era ormai radicata.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Roma, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Ha inoltre rimesso al giudice del merito la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull'affermazione che le domande di usucapione di quote di proprietà immobiliare integrano cause relative a diritti reali su beni immobili, soggette al forum rei sitae dell'art. 21 c.p.c.; tuttavia tale foro è derogabile perché non incluso tra quelli di inderogabilità dell'art. 28 c.p.c., con la conseguenza che il relativo difetto di competenza territoriale non può essere rilevato d'ufficio e, nel caso di contumacia della convenuta, la competenza del giudice adito resta radicata.
Norme richiamate
"Per le cause relative a diritti reali su beni immobili... è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda"
Il criterio del forum rei sitae si applica alle domande di usucapione di quote immobiliari perché esse mirano all'accertamento di un diritto reale su bene immobile; il foro è esclusivo ma derogabile, salvo casi espressamente previsti.
"La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che..."
Le cause ex art. 21 c.p.c. non sono tra quelle per cui la competenza territoriale è inderogabile; quindi il mancato rispetto del foro dell'immobile non può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
"L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata"
L'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata tempestivamente dal convenuto; fuori dai casi di inderogabilità, il giudice non può rilevarla d'ufficio.
Richiamato per il contrasto con i fori generali, applicabili alle azioni personali e non alle cause relative a diritti reali immobiliari.
Richiamato insieme all'art. 18 c.p.c. come foro generale derogabile rispetto al foro speciale immobiliare.
Usato come limite temporale per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza nei casi in cui esso sia consentito.
Richiamato dall'art. 28 c.p.c. come categoria di procedimenti per i quali la competenza territoriale è inderogabile in alcuni casi specifici.
Massime di principio
- Le domande di usucapione di quote di comproprietà immobiliare sono cause relative a diritti reali su beni immobili e ricadono, in linea di principio, nel foro del luogo in cui si trova l'immobile ex art. 21 c.p.c.
- Il foro dell'immobile previsto dall'art. 21 c.p.c. è speciale ed esclusivo, ma non è sottratto alla derogabilità se la controversia non rientra tra i casi di inderogabilità espressamente previsti dall'art. 28 c.p.c.
- Quando la competenza territoriale è derogabile, il difetto di competenza non può essere rilevato d'ufficio dal giudice e deve essere eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, a pena di decadenza.
- Nelle cause immobiliari di natura reale va distinta la domanda che accerta un diritto reale da quella che fa valere un rapporto personale: solo la prima attiva il criterio del forum rei sitae dell'art. 21 c.p.c.
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